Cassazione Civile, Ordinanza n. 21620/2026 del 24/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia trae origine da una sentenza della Corte d’appello di Ancona resa in una lite previdenziale avente ad oggetto il calcolo dell’imponibile minimo contributivo, il recupero di sgravi contributivi e questioni connesse alla posizione contributiva di lavoratori impiegati dalla cooperativa, anche in rapporto a previsioni del CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, all’iscrizione a un ente bilaterale (EBILOG), al DURC e a asseriti giudicati interni su alcune questioni contributive. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando nove motivi: denunciavano, tra l’altro, ultrapetizione o pronuncia su questione diversa da quella devoluta, erroneità del calcolo dell’imponibile minimo contributivo, erronea attribuzione dell’onere della prova sul versamento dei contributi, omessa pronuncia sulla possibilità per le assemblee dei soci delle cooperative di deliberare la rinuncia ai contributi in caso di crisi e sull’obbligo dell’INPS territoriale di conformarsi a un messaggio della Direzione centrale, mancata considerazione del giudicato interno su taluni capi, erronea ripartizione dell’onere probatorio in tema di accesso retroattivo alle prestazioni EBILOG, mancato riconoscimento dell’efficacia retroattiva dell’iscrizione a EBILOG, illegittima considerazione di qualsiasi violazione della contrattazione collettiva come ostativa al DURC regolare e contrasto con un preteso giudicato interno sulla proporzionalità dei recuperi contributivi. Tuttavia, prima della decisione nel merito, i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso; l’INPS non ha accettato la rinuncia e ha chiesto che la Corte esaminasse e rigettasse i motivi.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione in conseguenza della rinuncia al ricorso, affermando che nel giudizio di legittimità la rinuncia non richiede accettazione della controparte per produrre l’effetto estintivo, purché siano rispettate le formalità di legge. Poiché l’INPS non aveva accettato la rinuncia, la Corte ha comunque provveduto sulle spese, ritenendo sussistenti elementi per la compensazione integrale: la rinuncia era intervenuta prima della fissazione dell’udienza, evitando alla controparte ulteriori attività processuali, e l’INPS aveva insistito per una decisione nel merito nonostante l’assenza di interesse processuale alla prosecuzione. La Corte ha inoltre escluso la debenza del doppio contributo unificato per effetto della rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso per cassazione determina l’estinzione del giudizio; se è già fissata l’udienza decide il collegio con ordinanza, se non è ancora fissata il presidente può dichiarare l’estinzione con decreto. In caso di mancata accettazione della rinuncia, la Corte può comunque provvedere sulle spese, con un potere discrezionale di addebito totale o parziale ovvero di compensazione.
Il rispetto delle formalità previste per la rinuncia è sufficiente per dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione.
È ritenuto non applicabile al giudizio di legittimità il modello della rinuncia accettata dalle parti costituite; la rinuncia al ricorso per cassazione non ha carattere accettizio.
Le regole ordinarie sulla soccombenza non vincolano in modo pieno la decisione sulle spese in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché opera il potere speciale previsto dall’art. 391 c.p.c.
Le deroghe ordinarie alla soccombenza non esauriscono il potere del giudice di legittimità di regolare le spese in caso di rinuncia non accettata.
art. 1 d.l. n. 338/1989, conv. in l. n. 389/1989
Richiamato nei motivi di ricorso in tema di imponibile minimo contributivo e calcolo delle contribuzioni dovute.
Richiamati nei motivi di ricorso come norme asseritamente violate in relazione alla disciplina delle cooperative e alla questione contributiva.
Richiamato per denunciare ultrapetizione o omessa pronuncia su questioni prospettate.
Richiamato per contestare l’attribuzione dell’onere della prova in ordine al versamento dei contributi e ad altri presupposti fattuali.
Richiamati per dedurre la violazione del giudicato interno su alcune questioni contributive.
art. 52 CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione
Richiamato nei motivi di ricorso in relazione all’iscrizione all’ente bilaterale EBILOG e alla relativa efficacia retroattiva.
art. 1321 c.c. e art. 1372 c.c.
Richiamati per sostenere l’efficacia contrattuale e vincolante dell’iscrizione a EBILOG e la sua retroattività.
art. 1, comma 1175, l. n. 296/2006
Richiamato in relazione ai presupposti per il godimento degli sgravi e alla regolarità contributiva/DURC.
art. 8 D.M. 30 gennaio 2015
Richiamato, insieme all’allegato A, per contestare la lettura secondo cui ogni violazione della contrattazione collettiva osterebbe al DURC regolare.
Allegato A al D.M. 30 gennaio 2015
Richiamato nei motivi di ricorso in materia di DURC e regolarità contributiva.
Norma invocata per la richiesta di fissazione dell’udienza dopo il decreto presidenziale di estinzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia al ricorso, se effettuata con le forme prescritte, è sufficiente a determinare l’estinzione del processo e non richiede l’accettazione della controparte.
- Quando la rinuncia non è accettata e viene richiesta la fissazione dell’udienza, il provvedimento presidenziale di estinzione perde efficacia e la decisione sulla rinuncia, oltre che sulle spese, spetta al collegio.
- In caso di rinuncia al ricorso per cassazione, la regolazione delle spese è affidata a un potere discrezionale speciale della Corte, non rigidamente ancorato alla soccombenza ex artt. 91 e 92 c.p.c., potendo la Corte anche compensare integralmente le spese.
- La rinuncia al ricorso, intervenuta prima della fissazione dell’udienza e tale da evitare ulteriori attività difensive alla controparte, può costituire elemento idoneo a giustificare la compensazione delle spese.
- La rinuncia al ricorso per cassazione esclude, in linea di principio, l’applicazione del raddoppio del contributo unificato.
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