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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31810/2026 del 24/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il Tribunale del riesame di Brescia, accogliendo l'appello del Pubblico ministero ai sensi dell'art. 310 c.p.p. contro il rigetto della richiesta cautelare pronunciato dal GIP, ha applicato a un indagato, professionista esercente la professione di dottore commercialista, il divieto di esercitare tale professione per dodici mesi e all'altro, operante nell'ambito imprenditoriale e societario, il divieto di esercitare imprese e uffici direttivi di persone giuridiche e imprese per dodici mesi. Agli indagati erano contestate, in concorso secondo l'imputazione richiamata nel testo, indebite compensazioni di crediti inesistenti, realizzate mediante cessioni di crediti generati da società cartiere prive di effettiva operatività e amministrate da prestanome, in favore di diverse società. I ricorrenti hanno dedotto: la nullità dell'ordinanza cautelare per omessa descrizione sommaria del fatto ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. b), c.p.p.; l'erronea configurazione dell'elemento soggettivo, sostenendo che gli elementi valorizzati integrassero al più una colpa professionale e che le operazioni di verifica e le compensazioni di prova dimostrassero la convinzione della liceità dell'operazione; il vizio di motivazione e il superamento dei limiti del giudizio di appello cautelare, per avere il Tribunale del riesame rivalutato integralmente il compendio probatorio e riformato la decisione del GIP senza una motivazione rafforzata; l'insussistenza o insufficienza dei gravi indizi di colpevolezza, in ragione della lettura selettiva delle conversazioni e del mancato adeguato confronto con le dichiarazioni degli indagati e con la motivazione del GIP; l'insussistenza, non attualità o non concretezza del pericolo di reiterazione, nonché l'inadeguatezza e la durata eccessiva delle misure interdittive. La Corte ha ritenuto che le censure sulla gravità indiziaria e sull'elemento soggettivo prospettassero una diversa valutazione del materiale già esaminato e che il Tribunale avesse logicamente desunto la consapevolezza della falsità dei crediti dalle risultanze dell'Agenzia delle Entrate, dalle dichiarazioni del funzionario escusso, dalle modalità delle operazioni e dal movente connesso alle provvigioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha escluso la nullità derivante dall'asserita omissione della descrizione del fatto, affermando che, quando il Tribunale del riesame applica la misura cautelare accogliendo l'appello del Pubblico ministero contro il rigetto del GIP, non si applicano i requisiti dell'art. 292, comma 2, c.p.p. previsti per l'ordinanza emessa inaudita altera parte, poiché il contraddittorio cautelare ha già consentito all'indagato di conoscere l'addebito e di difendersi. Ha ritenuto adeguatamente motivata la gravità indiziaria oggettiva e soggettiva, rilevando che il Tribunale aveva confutato la diversa valutazione del GIP sulla base di elementi investigativi specifici e logicamente coerenti. Ha escluso che il ricorso per cassazione potesse trasformarsi in una rivalutazione del compendio probatorio e ha ritenuto legittimo che il giudice dell'appello cautelare esaminasse tutte le risultanze processuali e sviluppasse l'argomentazione anche su profili ulteriori, purché desumibili dagli atti posti a fondamento della richiesta. Ha infine ritenuto adeguatamente motivata l'attualità del pericolo di reiterazione, l'idoneità delle misure interdittive e la loro durata massima, nonché assorbita nella prognosi negativa di reiterazione la questione della sospensione condizionale della pena. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro ciascuno alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 48 c.p.

    Norma richiamata nell'imputazione, senza ulteriore interpretazione specifica nel provvedimento.

  • art. 10-quater, comma 2, d.lgs. 74/2000

    La Corte ritiene sussistenti, allo stato cautelare, gravi indizi in relazione a indebite compensazioni di crediti inesistenti e desume l'elemento soggettivo dalla consapevolezza della falsità dei crediti e dalle modalità delle operazioni.

  • art. 292, comma 2, lett. b), c.p.p.

    «la descrizione sommaria del fatto con l'indicazione delle norme di legge che si assumono violate»

    I requisiti dell'ordinanza cautelare emessa inaudita altera parte non si estendono all'ordinanza con cui il Tribunale del riesame applica la misura accogliendo l'appello del Pubblico ministero, perché il diritto di difesa è già assicurato dal contraddittorio cautelare.

  • art. 291, comma 1-quater, c.p.p.

    Il riferimento all'interrogatorio preventivo è utilizzato per distinguere le ipotesi in cui la misura è adottata senza previo contraddittorio da quelle in cui l'indagato può difendersi nell'appello cautelare.

  • art. 294 c.p.p.

    L'interrogatorio di garanzia non è necessario quando la misura è applicata dal Tribunale del riesame in accoglimento dell'appello del Pubblico ministero, secondo il principio richiamato dalle Sezioni Unite.

  • art. 310 c.p.p.

    L'appello del Pubblico ministero contro il rigetto della richiesta cautelare devolve al giudice la verifica delle condizioni per l'adozione della misura e consente il confronto con tutte le risultanze processuali rilevanti.

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    L'attualità del pericolo di reiterazione richiede una valutazione prognostica concreta fondata sulle modalità della condotta, sulla personalità e sul contesto, senza necessità di individuare imminenti specifiche occasioni di ricaduta.

  • art. 308, comma 2, c.p.p.

    La durata delle misure interdittive, anche quando fissata nel massimo legale, deve essere motivata; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta sufficiente.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti alle spese processuali e, ricorrendo colpa nella proposizione del ricorso, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 192 c.p.p.

Massime di principio

  • Quando il Tribunale del riesame applica una misura cautelare accogliendo l'appello del Pubblico ministero contro il rigetto del GIP, non si applicano, a pena di nullità, i requisiti formali dell'art. 292, comma 2, c.p.p. previsti per l'ordinanza emessa inaudita altera parte, poiché il contraddittorio instaurato nel giudizio di appello cautelare assicura già la conoscenza dell'addebito e l'esercizio del diritto di difesa.
  • Nel giudizio di appello cautelare promosso dal Pubblico ministero contro il rigetto della richiesta di misura, il Tribunale può verificare tutte le condizioni necessarie per l'adozione della misura e fondare la decisione anche su aspetti ulteriori rispetto a quelli specificamente valorizzati nell'atto di appello, purché desumibili dagli atti posti a fondamento della richiesta.
  • In caso di riforma cautelare sfavorevole all'indagato, non è necessaria una motivazione rafforzata secondo lo standard proprio del giudizio di merito, ma il Tribunale deve confrontarsi criticamente con le ragioni della decisione riformata e superarle mediante un percorso argomentativo autonomo, analitico e logicamente accettabile.
  • Nel ricorso per cassazione contro un'ordinanza cautelare, le censure sul vizio di motivazione non possono risolversi nella richiesta di una diversa valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito; il sindacato di legittimità è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo e dei soli vizi logici macroscopici o delle violazioni di legge.
  • La consapevolezza della falsità dei crediti ai fini dell'indebita compensazione può essere desunta, con motivazione logicamente coerente, dalle modalità delle operazioni, dalle competenze professionali dell'indagato, dalla conoscenza delle informazioni essenziali taciute ai cessionari e dal perseguimento di rilevanti provvigioni, anche quando l'indagato adduca verifiche preliminari o operazioni di prova.
  • L'attualità del pericolo di reiterazione non richiede la previsione di imminenti e specifiche occasioni criminose, ma una prognosi concreta basata sulle modalità di commissione del fatto, sulla personalità dell'indagato e sul contesto; le misure interdittive sono adeguate quando il rischio di reiterazione deriva esclusivamente dall'attività professionale o imprenditoriale.
  • La sussistenza di un concreto e attuale pericolo di reiterazione può assorbire l'obbligo di motivare autonomamente sulla concedibilità della sospensione condizionale della pena, poiché la prognosi favorevole richiesta per tale beneficio è incompatibile con la prognosi cautelare negativa sulla futura condotta.

Come è indicizzato

MaterieIndebita compensazioneImpugnazioniProveCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiReati tributariProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiOnere della prova

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