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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19485/2023 del 10/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di divisione di una comunione ereditaria tra fratelli e la madre del de cuius. Nel corso del processo di appello, la madre risultava deceduta nelle more del deposito della sentenza di primo grado. Il ricorrente ha censurato la sentenza d'appello deducendo, con il primo motivo, la mancata interruzione del processo per la morte di una parte, richiamando gli artt. 300, 302, 303 e 304 c.p.c.; con il secondo motivo ha riproposto la medesima censura sotto il profilo della violazione degli artt. 132, 102 e 110 c.p.c., sostenendo che l'intestazione della sentenza non riportasse il nome della parte premorta né quello degli eredi. In concreto, il ricorrente assumeva che il decesso della parte avrebbe dovuto determinare l'interruzione per consentire l'individuazione degli eredi della madre, la cui platea non coincideva necessariamente con quella dei figli già parti in causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la morte della parte non era stata dichiarata dal difensore della parte deceduta, ma dal difensore di un'altra parte processuale; in tale situazione opera la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, per cui la posizione processuale della parte si considera stabilizzata e il difensore continua a rappresentarla come se l'evento non si fosse verificato, senza necessità di interruzione. Quanto all'omessa indicazione del nome della parte premorta nell'intestazione della sentenza, la Corte l'ha qualificata come mera irregolarità, poiché nel dispositivo erano comunque stati compiuti attribuzioni anche nei suoi confronti e, per essa, nei confronti degli eredi. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 300 c.p.c.

    La morte della parte non determina interruzione se l'evento non è dichiarato dal difensore della parte deceduta, operando l'ultrattività del mandato alla lite.

  • art. 302 c.p.c.

    Richiamato insieme alle altre norme sull'interruzione, ma ritenuto non violato per effetto dell'ultrattività del mandato.

  • art. 303 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di interruzione del processo, ma non applicabile nella fattispecie per la mancanza della dichiarazione dell'evento da parte del difensore della parte deceduta.

  • art. 304 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente sul regime della riassunzione/prosecuzione, ma la Corte esclude la necessità di applicarlo per la stabilizzazione della posizione processuale.

  • art. 132 c.p.c.

    L'omessa indicazione del nome della parte premorta nell'intestazione della sentenza è una mera irregolarità, non vizio idoneo a determinare cassazione.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato come norma sulla necessaria partecipazione delle parti, ma non violato perché il dispositivo contemplava attribuzioni anche nei confronti della parte premorta e dei suoi eredi.

  • art. 110 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla prosecuzione nei confronti degli eredi, ma non ritenuto violato nel caso concreto.

  • art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza del ricorrente.

  • art. 1-bis d.P.R. 115/2002

    Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel processo civile, la morte di una parte non comporta automaticamente l'interruzione del giudizio quando l'evento non sia dichiarato dal difensore della parte deceduta: in tal caso opera l'ultrattività del mandato alla lite e la parte resta processualmente rappresentata come se l'evento non si fosse verificato.
  • La stabilizzazione della posizione processuale della parte deceduta impedisce di paralizzare il giudizio per il solo fatto che l'evento sia stato dichiarato da un diverso difensore o sia rimasto privo di dichiarazione da parte del difensore della parte colpita dall'evento.
  • L'omessa indicazione, nell'intestazione della sentenza, del nome di una parte premorta non integra di per sé vizio decisivo quando dal dispositivo risulti comunque che il giudice ha regolato la situazione sostanziale anche nei confronti della parte deceduta e dei suoi eredi.
  • In materia di interruzione del processo per morte di parte, la questione va valutata con riguardo alla forma e alla provenienza della dichiarazione dell'evento, non solo al fatto storico del decesso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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