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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15043/2024 del 29/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La lite nasce da una sequenza di trasferimenti di un immobile: inizialmente il bene viene venduto dai genitori del ricorrente alla nuora; poi viene rivenduto a un terzo e infine a una ulteriore acquirente. Il ricorrente, separatosi dalla moglie, sostiene che la prima vendita fosse in realtà una vendita simulata che celava una donazione nulla per difetto di causa e di animus donandi, e che le successive vendite fossero quindi prive di causa lecita. In via principale chiede l’accertamento della simulazione, la nullità della donazione dissimulata, la restituzione del bene o il suo equivalente, e in subordine la riduzione della donazione dissimulata per reintegrare la quota di legittima. La Corte d’appello aveva escluso la prescrizione dell’azione di simulazione, ma aveva poi rigettato l’appello qualificando la domanda come simulazione relativa funzionale all’azione di riduzione e negando la prova della gratuità dell’operazione. In cassazione il ricorrente deduceva, tra l’altro, errata declaratoria di inammissibilità del motivo di appello sulla prova orale, errata qualificazione della domanda come simulazione relativa, omessa rilevazione della nullità per causa illecita e per difetto di testimoni nell’atto notarile, omessa pronuncia, difetto di motivazione, errata applicazione delle regole sulla prova della simulazione e omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha rigettato il secondo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda e valuti, eventualmente ammettendola, la prova articolata dal ricorrente. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha affermato che, ai fini della specificità dell’appello, non era necessario riprodurre integralmente il capitolato di prova, essendo sufficiente indicare il mezzo di prova e l’atto in cui era stato richiesto. Ha inoltre ribadito che il legittimario che agisce a tutela della quota di riserva può provare la simulazione della vendita del de cuius con il regime probatorio favorevole previsto per il terzo, anche se non cumula contestualmente l’azione di riduzione, purché l’azione di simulazione sia strumentale alla reintegrazione della legittima.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    Richiamato per il requisito di specificità dei motivi di appello, nel contesto della riproposizione delle istanze istruttorie.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 342 c.p.c. per la specificità dell'appello e la riproposizione delle prove non ammesse.

  • art. 359 c.p.c.

    Citato nel primo motivo di ricorso per la dedotta violazione delle regole sull'appello.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in relazione alla valutazione della domanda e dei fatti allegati.

  • art. 1362 c.c.

    Invocato dal ricorrente per contestare l'interpretazione della domanda, ma la Corte ribadisce che per gli atti processuali non valgono i criteri ermeneutici negoziali.

  • art. 1363 c.c.

    Invocato dal ricorrente; la Corte afferma che l'interpretazione della domanda va compiuta dal giudice di merito secondo il contenuto complessivo dell'atto.

  • art. 1336 c.c.

    Citato dal ricorrente nel secondo motivo, senza rilievo decisivo nella ratio della decisione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno delle censure difensive.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dei vizi motivazionali denunciati.

  • art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.

    Usato per le censure di violazione di legge relative sia alla qualificazione della domanda sia al regime probatorio.

  • art. 1418 c.c.

    Invocato per dedurre la nullità della compravendita o della donazione dissimulata.

  • art. 1421 c.c.

    Invocato per sostenere il rilievo officioso della nullità.

  • art. 48 l. 16 febbraio 1913, n. 89

    Richiamato per sostenere la nullità della donazione dissimulata per mancanza dei testimoni nell'atto notarile.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per dedotta omessa pronuncia sulla domanda di nullità.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 111 Cost. per il vizio di motivazione.

  • art. 1417 c.c.

    La Corte afferma che il legittimario, quando agisce a tutela della quota di riserva, può provare la simulazione come terzo senza soggiacere ai limiti probatori ordinari.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel contesto del regime probatorio della simulazione; la Corte esclude che il legittimario sia soggetto ai limiti delle presunzioni ordinarie quando agisce per la legittima.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nelle censure sul riparto dell'onere probatorio e sul regime di prova della simulazione.

  • art. 2727 c.c.

    Citato dal ricorrente insieme all'art. 2729 c.c. per la prova presuntiva.

  • art. 2941, n.1 c.c.

    La Corte d'appello lo aveva applicato per ritenere sospesa tra coniugi la prescrizione dell'azione di simulazione; tale punto non è decisivo nella cassazione.

  • art. 553 c.c.

    Richiamato per affermare che la simulazione può essere fatta valere anche ai fini dell'inclusione del bene nella massa di calcolo della legittima.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, quando si censura la mancata ammissione di prove orali, è sufficiente indicare il mezzo istruttorio richiesto e l’atto del primo grado in cui esso era stato formulato; non è necessario riprodurre integralmente il capitolato di prova, se l’istanza risulta comunque specifica.
  • L’interpretazione e la qualificazione della domanda sono compiti riservati al giudice di merito e in cassazione sono censurabili solo se il contenuto sostanziale dell’atto sia stato travisato o se la qualificazione integri un vero vizio di nullità o un errore di diritto/fatto nei limiti consentiti.
  • Il legittimario che agisca per far accertare la simulazione di una vendita del de cuius, quando l’azione sia strumentale alla reintegrazione della quota di riserva, può essere considerato terzo ai fini probatori e beneficiare del regime di prova più favorevole previsto per la simulazione, senza essere vincolato ai limiti ordinari della prova testimoniale e presuntiva.
  • Ai fini della prova della simulazione finalizzata alla tutela della legittima, non è necessario che l’azione di riduzione sia proposta contestualmente: è sufficiente che la simulazione sia dedotta in funzione della tutela della quota di riserva.
  • Il regime probatorio della simulazione non muta in ragione dell’esito finale perseguito dal legittimario, poiché rileva la funzione dell’azione rispetto alla tutela della legittima e non il solo risultato pratico del recupero del bene all’asse ereditario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTestamento
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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