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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42873/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il G.I.P. aveva dichiarato inammissibile la richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero perché depositata in formato cartaceo anziché con l'applicativo telematico APP, in violazione dell'art. 3 del d.m. n. 217/2023. Il Procuratore aveva invece emesso un provvedimento (8 aprile 2024) che attestava un malfunzionamento dell'applicativo APP per le richieste di archiviazione relative agli 'ignoti seriali' e disponeva il deposito analogico fino al 31 maggio 2024. Il P.M. ha impugnato l'ordinanza, sostenendo che il G.I.P. ha ecceduto i propri poteri (abnormità strutturale) poiché la certificazione del malfunzionamento è atto riservato al vertice dell'ufficio e non sindacabile, e ha creato una stasi procedimentale (abnormità funzionale) vietando al P.M. di usare la modalità analogica prescritta dal capo dell'ufficio e ostacolando la presentazione cumulativa prevista per i procedimenti contro ignoti seriali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio il decreto impugnato. Ha motivato che il G.I.P. ha commesso abnormità strutturale esercitando un potere riservato al Procuratore della Repubblica e abnormità funzionale perché l'ordinanza determinava una stasi irrimediabile del procedimento, con violazione delle norme che regolano il deposito cumulativo delle richieste di archiviazione per gli 'ignoti seriali' e della disciplina prevista per i malfunzionamenti dei sistemi telematici (art. 175-bis c.p.p.). Ha disposto la trasmissione degli atti all'Ufficio G.I.P. del Tribunale di L'Aquila per il proseguimento.

Norme richiamate

  • art. 107-bis disp. att. cod. proc. pen.

    «Le denunce a carico di ignoti sono trasmesse all'ufficio di procura competente da parte degli organi di polizia, unitamente agli eventuali atti di indagine svolti per la identificazione degli autori del reato, con elenchi mensili»

    Stabilisce il regime degli elenchi mensili per denunce a carico di ignoti e la necessità di trattare cumulativamente tali denunce nelle richieste di archiviazione.

  • art. 415 cod. proc. pen., comma 4

    «la richiesta di archiviazione ed il decreto del giudice che accoglie la richiesta sono pronunciati cumulativamente con riferimento agli elenchi trasmessi dagli organi di polizia con l'eventuale indicazione delle denunce che il pubblico ministero o il giudice intendono escludere, rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto»

    Impone che per i casi di elenchi di ignoti le richieste e i decreti di archiviazione siano pronunciati in forma cumulativa, vincolando la modalità di presentazione e decisione.

  • d.m. 29 dicembre 2023, n. 217, art. 3

    Introduce l'obbligo di deposito telematico tramite l'applicativo APP per atti di archiviazione a decorrere dal 14 gennaio 2024, salvo quanto previsto dall'art. 175-bis in caso di malfunzionamento.

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    Riferimento normativo alla disciplina del deposito telematico degli atti processuali, richiamata dal d.m. n. 217 per i procedimenti di archiviazione.

  • art. 175-bis cod. proc. pen.

    comma 3 e 4: previsione che in caso di malfunzionamento degli strumenti informatici gli atti siano redatti in forma analogica e depositati con modalità non telematiche; il malfunzionamento può essere accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario con comunicazione tempestiva

    Consente il deposito analogico quando il malfunzionamento del sistema è accertato e attestato dal dirigente dell'ufficio giudiziario; tale accertamento legittima il deposito non telematico e non è sindacabile dal giudice nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

  • provvedimento del Procuratore della Repubblica 8 aprile 2024

    Atto amministrativo dell'ufficio che ha attestato il malfunzionamento dell'applicativo APP per le richieste di archiviazione relative agli ignoti seriali e ha autorizzato il deposito analogico per un periodo determinato; secondo la Corte tale provvedimento ha efficacia a fronte dell'art. 175-bis.

Massime di principio

  • Se il dirigente dell'ufficio giudiziario (Procuratore) certifica un malfunzionamento informatico ai sensi dell'art. 175-bis, gli atti possono essere redatti e depositati in forma analogica e il giudice non può sindacare tale accertamento sostituendosi all'amministrazione.
  • Nei procedimenti relativi agli 'ignoti seriali' le richieste e i decreti di archiviazione devono essere pronunciati cumulativamente; questa speciale modalità prevale nella valutazione della legittimità formale dei depositi.
  • Il G.I.P. non può dichiarare inammissibile una richiesta di archiviazione che sia stata depositata analogicamente in conformità a un provvedimento legittimo del Procuratore che attesta il malfunzionamento del sistema; tale intervento è qualificabile come abnormità strutturale e/o funzionale.
  • Quando un provvedimento giudiziale determina una stasi procedimentale ingiustificata e impedisce l'esercizio delle facoltà del P.M. (es. obbligo di deposito telematico nonostante accertato malfunzionamento), il rimedio impugnatorio può portare all'annullamento senza rinvio del provvedimento.
  • In presenza di sistemandisfunzionamenti occorre seguire la procedura prevista dall'art. 175-bis per assicurare la tempestiva conoscibilità dell'inizio e fine del malfunzionamento e per legittimare il deposito analogico.

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