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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17500/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento notificato per l'anno d'imposta 2005, con cui l'Ufficio contestava alla società, pur avendo essa compilato il quadro GN come consolidata e indicato il reddito da imputare alla consolidante, di non aver presentato la comunicazione prevista dall'art. 119, comma 1, lett. d), t.u.i.r. Secondo l'Ufficio, tale omissione rendeva inefficace l'opzione per il consolidato fiscale nazionale. La C.T.P. aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la C.T.R. aveva accolto l'appello ritenendo che la comunicazione avesse natura meramente formale e che il regime non potesse considerarsi inefficace in presenza dei requisiti sostanziali. In Cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione degli artt. 119 t.u.i.r., 2 d.l. n. 16/2012 e 2 d.P.R. n. 442/1997, sostenendo che la comunicazione è condizione essenziale e sostanziale per l'efficacia dell'opzione, non surrogabile da comportamenti concludenti; 2) violazione dell'art. 67 d.P.R. n. 600/1973, lamentando che la C.T.R. avesse impropriamente posto a carico dell'Ufficio l'eventuale rischio di doppia imposizione, mentre al più la contribuente avrebbe dovuto attivare il rimborso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della C.T.R. nella parte relativa al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente contro l'avviso di accertamento. Ha inoltre condannato la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, compensando integralmente quelle dei gradi di merito. La Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 119 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.)

    La comunicazione dell'opzione per la tassazione di gruppo è condizione essenziale e sostanziale per l'efficacia del regime, non un mero adempimento formale.

  • art. 5, comma 2, d.m. 9 giugno 2004

    L'operazione di opzione si considera perfezionata solo se la comunicazione della controllata è effettuata entro il termine previsto dall'art. 119, comma 1, lett. d), t.u.i.r.

  • art. 2 d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442

    La disciplina dei comportamenti concludenti non si applica al regime della tassazione di gruppo, poiché riguarda i regimi di determinazione delle imposte o contabili e non le modalità di pagamento/imposizione in regime speciale.

  • art. 2 d.l. marzo 2012, n. 16

    Non consente di superare l'omessa comunicazione nei casi in cui la violazione formale sia stata contestata; il richiamo non vale a degradare la comunicazione a mero formalismo.

  • art. 67 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La questione dell'eventuale doppia imposizione non sposta sull'Ufficio l'onere di neutralizzarla; al più rileva ai fini di un'azione di rimborso della controllante.

  • L. 7 aprile 2003, n. 80

    La disciplina del consolidato non contrasta con i principi della delega richiamati dalla parte resistente.

  • art. 3 Cost.

    La previsione di condizioni per l'efficacia di un regime impositivo speciale non viola il principio di uguaglianza, in ragione della diversità delle discipline tributarie.

  • art. 23 Cost.

    La richiesta di una volontà espressa in forma tipizzata per l'accesso a un regime fiscale derogatorio è compatibile con la riserva di legge in materia tributaria.

  • art. 53 Cost.

    L'apposizione di condizioni per un regime fiscale opzionale non contrasta con il principio di capacità contributiva.

  • art. 76 Cost.

    Non sussiste contrasto tra la norma censurata e i principi della legge delega.

  • art. 77 Cost.

    Non emerge un vizio di eccesso di delega o di uso improprio del decreto-legge rispetto alla disciplina del regime opzionale.

  • art. 97 Cost.

    La sequenza procedimentale tipizzata per l'opzione fiscale è coerente con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Nel regime di tassazione di gruppo, la comunicazione dell'opzione entro il termine e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento è condizione costitutiva del regime e non un adempimento meramente formale.
  • Per i regimi fiscali speciali che attribuiscono benefici al contribuente, l'adesione deve risultare da una manifestazione di volontà univoca, tempestiva e tipizzata; il comportamento concludente non può sostituire la comunicazione richiesta quando la disciplina speciale non lo consente.
  • La disciplina dei comportamenti concludenti prevista per i regimi di determinazione delle imposte o per i regimi contabili non si estende automaticamente alle opzioni per regimi impositivi derogatori o speciali.
  • L'eventuale rischio di doppia imposizione derivante dall'inefficacia dell'opzione non impone all'Ufficio di riconoscere comunque il regime; la questione può eventualmente essere affrontata sul piano del rimborso dell'eccedenza versata.
  • Le condizioni procedimentali poste per l'accesso a un regime fiscale opzionale sono compatibili con i principi costituzionali di uguaglianza, capacità contributiva, riserva di legge e buon andamento, quando rispondano a esigenze di ordinato svolgimento dell'azione amministrativa tributaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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