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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36367/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord il 10 dicembre 2024 alla pena di sei mesi di reclusione per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinamento alla madre, congiuntamente applicati. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo di avere agito in errore sul fatto, ai sensi dell’art. 47, terzo comma, c.p., perché aveva ritenuto che le misure non fossero più efficaci dopo che la madre, nell’udienza del giorno precedente, aveva manifestato disponibilità ad accoglierlo e intenzione di rimettere la querela; ha inoltre prospettato l’inesigibilità di una condotta alternativa e l’inoffensività del fatto per assenza di volontarietà. Con il secondo motivo ha chiesto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., richiamando l’esiguità del pericolo e la limitata intensità del dolo e contestando la rilevanza ostativa della natura plurioffensiva del reato. Con il terzo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio: ha lamentato l’insufficiente motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, anche in rapporto alla remissione della querela, e sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: l’errore prospettato riguardava le norme che regolano l’efficacia delle misure cautelari, incorporate nel precetto dell’art. 387-bis c.p., e quindi non era scusante ai sensi dell’art. 47, terzo comma, c.p.; si trattava piuttosto di errore sul divieto, ricondotto all’art. 5 c.p. La disponibilità della persona offesa e la riconciliazione non facevano venir meno l’efficacia della misura prima della revoca, né rendevano inesigibile una condotta alternativa. Il motivo sulla particolare tenuità è stato respinto perché la motivazione di merito aveva spiegato che, pur potendo essersi attenuato il pericolo per la persona offesa dopo la riconciliazione, la trasgressione restava non tenue sotto il profilo dell’osservanza dei provvedimenti giudiziari e della tenuta del sistema cautelare; la misura era stata revocata solo con una successiva sentenza di proscioglimento. È stata ritenuta manifestamente infondata anche la doglianza sulle attenuanti generiche: la Corte territoriale aveva valorizzato, come elemento personologico ostativo, la contemporanea sottoposizione dell’imputato alla sorveglianza speciale, mentre giovane età, condizioni economiche e sociali e comportamento processuale potevano essere considerati recessivi senza specifica confutazione individuale. Infine, il diniego della sospensione condizionale è stato ritenuto implicitamente motivato dal complessivo ragionamento della sentenza, dai plurimi precedenti gravi per rapina e reati in materia di stupefacenti, dalla mancata precedente concessione del beneficio per l’entità delle condanne e dalle più recenti violazioni delle misure cautelare e di prevenzione; la difesa non aveva indicato elementi idonei a fondare una prognosi favorevole di non recidivanza. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 387-bis c.p.

    Tuttavia, essendo tali norme evocate dal disposto dell’art. 387-bis cod. pen. attraverso l'uso dell’avverbio “legalmente” ad esse riferito, correttamente la Corte di appello ha rilevato che l'errore che ha investito tale profilo della fattispecie incriminatrice si è risolto, in definitiva, in errore su norme integratrici del precetto e non può come tale assumere rilievo scusante.

    Le norme che regolano l’efficacia delle misure cautelari, richiamate dal requisito della loro applicazione «legalmente», integrano il precetto dell’art. 387-bis c.p.; l’errore su tali norme non assume rilievo scusante ai sensi dell’art. 47, terzo comma, c.p.

  • art. 47, comma 3, c.p.

    Ciò perché l'errore su legge diversa da quella penale, previsto dall'art. 47, comma terzo, cod. pen., non rileva nel caso di norme da ritenersi incorporate nel precetto penale (Sez. 6, n. 27941 del 31/05/2016, Bernot, Rv. 267390 - 01).

    L’errore su una norma extrapenale non esclude la responsabilità quando la norma è incorporata nel precetto penale, come accade per le disposizioni che regolano l’efficacia delle misure cautelari richiamate dall’art. 387-bis c.p.

  • art. 5 c.p.

    Un simile errore non è tale da elidere l’elemento soggettivo del reato – contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa - in quanto errore sul divieto, riconducibile all’ambito previsionale dell’art. 5 cod. pen.

    L’erronea convinzione che il divieto cautelare non sia più efficace configura, nel caso esaminato, un errore sul divieto riconducibile all’art. 5 c.p. e non esclude l’elemento soggettivo.

  • art. 131-bis c.p.

    Nella specie, la rilevata natura plurioffensiva della norma, in quanto volta a tutelare sì la libertà di determinazione della persona offesa, ma anche la corretta esecuzione nei provvedimenti giudiziari, non è distonica rispetto ai parametri di apprezzamento richiamati dall’art. 131-bis cod. pen.: essa è assunta in sentenza a premessa di una valutazione di non lievità del fatto.

    La natura plurioffensiva del reato, comprendente la tutela della corretta esecuzione dei provvedimenti giudiziari oltre a quella della persona offesa, può essere considerata nella valutazione della non particolare tenuità del fatto.

  • art. 62-bis c.p.

    Va del resto considerato che, ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509).

    Nel decidere sulle attenuanti generiche il giudice non deve esaminare singolarmente ogni elemento prospettato, purché indichi quelli ritenuti decisivi o rilevanti; gli altri possono ritenersi implicitamente disattesi o superati.

  • art. 132 c.p.

    Con argomentazioni compiute e non dstoniche la Corte di merito ha valorizzato quale elemento ostativo, attinente al profilo personologico, la coeva sottoposizione del soggetto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il che rende la condotta trasgressiva indicativa di un grado di capacità a delinquere non compatibile con il riconoscimento di elementi di attenuazione.

    Nel valutare il trattamento sanzionatorio e le attenuanti generiche, la contemporanea sottoposizione alla sorveglianza speciale può essere valorizzata quale elemento personologico indicativo di capacità a delinquere incompatibile con il riconoscimento di elementi di attenuazione.

  • art. 133 c.p.

    Con argomentazioni compiute e non dstoniche la Corte di merito ha valorizzato quale elemento ostativo, attinente al profilo personologico, la coeva sottoposizione del soggetto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, il che rende la condotta trasgressiva indicativa di un grado di capacità a delinquere non compatibile con il riconoscimento di elementi di attenuazione.

    La capacità a delinquere e gli elementi personologici possono essere desunti, nella valutazione del trattamento sanzionatorio, anche dalla violazione di una misura cautelare mentre il soggetto è sottoposto a sorveglianza speciale.

  • art. 616 c.p.p.

    A norma dell’art. 616 cod. proc. pen., alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si ritiene congruo determinare nella misura di euro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non vertendosi in ipotesi di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

    La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di una situazione di incolpevole determinazione della causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L’errore su una norma extrapenale non è scusante ai sensi dell’art. 47, terzo comma, c.p. quando la norma integra il precetto penale: l’errore sulle regole che determinano l’efficacia di una misura cautelare richiamata dall’art. 387-bis c.p. è errore sul divieto e non esclude l’elemento soggettivo.
  • La disponibilità della persona offesa a riprendere la convivenza o la volontà di rimettere la querela non fanno cessare l’efficacia di una misura cautelare; il vincolo permane fino alla sua revoca e la sua violazione non diviene per ciò solo inesigibile o inoffensiva.
  • La natura plurioffensiva della violazione di una misura cautelare può rilevare nella valutazione ex art. 131-bis c.p.: la riconciliazione può attenuare il pericolo per la persona offesa senza rendere tenue la lesione dell’interesse alla corretta esecuzione dei provvedimenti giudiziari.
  • Per il diniego delle attenuanti generiche non è necessario confutare analiticamente ogni elemento dedotto; è sufficiente che il giudice dia conto degli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, potendo gli altri risultare implicitamente recessivi.
  • Il diniego della sospensione condizionale può risultare dalla motivazione complessiva della decisione, quando precedenti penali e condotte recenti offrano ragioni incompatibili con una prognosi favorevole di non recidivanza.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilitàCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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