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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30857/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha conseguentemente condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza emessa in sede esecutiva dalla Corte di appello, contestando la legittimità del mantenimento del trattamento sanzionatorio applicato per reati in materia di stupefacenti commessi tra novembre e dicembre 2001. Dalla motivazione emerge che il giudice dell'esecuzione aveva già spiegato che la pena era stata determinata nel 2021 in cognizione sulla base di una cornice edittale che prevedeva un minimo di sei anni di reclusione, sicché la successiva pronuncia della Corte costituzionale n. 40 del 2019 non avrebbe inciso in concreto sul quantum sanzionatorio. Il ricorso viene qualificato dalla Corte di cassazione come manifestamente infondato perché le censure difensive non scalfiscono questo dato decisivo.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    richiamato come titolo di reato per i fatti di spaccio contestati e come parametro della cornice edittale applicata in sede di cognizione.

  • sentenza Corte costituzionale n. 40 del 2019

    ritenuta priva di incidenza concreta sul trattamento sanzionatorio nel caso esaminato, poiché la pena era stata determinata in base a una cornice edittale già applicata in cognizione e non alterata nel punto decisivo per il caso concreto.

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di elementi per escludere la colpa.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità contro provvedimenti del giudice dell'esecuzione, il ricorso è inammissibile quando le censure non incidono sul profilo realmente decisivo della decisione impugnata e si risolvono in contestazioni prive di effettiva rilevanza sul trattamento sanzionatorio concreto.
  • L'intervento della Corte costituzionale sulla cornice edittale non conduce all'accoglimento dell'impugnazione se la pena risulta già determinata, in cognizione, sulla base di un assetto sanzionatorio che, nel caso concreto, non subisce una modifica incidente sul quantum irrogato.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella sua proposizione, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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