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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8761/2023 del 01/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Castrovillari che l'ha dichiarata colpevole del reato di cui all'art.650 cod. pen. (rifiuto di ottemperare a un provvedimento dell'autorità - mancata presentazione, nonostante regolare invito, per essere sentita come testimone nel procedimento penale n. 5396/2014, in Cassano allo Ionio il 9/11/2018). Il motivo principale del ricorso è l'errata esclusione dell'applicabilità dell'art.131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto): la ricorrente deduce che sussistevano tutti i presupposti per la non punibilità, considerata la natura contravvenzionale del reato e le condizioni di salute della Caporale, e chiede l'annullamento senza rinvio con l'applicazione della causa di non punibilità in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha confermato la valutazione del Tribunale secondo cui non ricorrevano i presupposti per l'applicazione dell'art.131-bis: la condotta arrecava lesione dell'interesse tutelato e mancava un minimo livello di offensività valutabile favorevolmente secondo i criteri dell'art.133 cod. pen. La Corte ha altresì rilevato che la ricorrente chiedeva una rivalutazione del merito (in particolare dello stato di salute) non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente la sentenza di merito resta efficace (condanna alla pena di euro 200 di ammenda oltre spese processuali), e la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali di cassazione e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 650 cod. pen.

    Norma che sanziona il rifiuto di ottemperare a un provvedimento dell'autorità (qui: mancata presentazione a invito per essere sentita come testimone). La Corte conferma che la condotta rientra nella fattispecie e che l'interesse tutelato è stato integralmente leso.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte osserva che l'assenza dei presupposti può essere desunta anche implicitamente dal giudice di merito; nel caso concreto il Tribunale ha valutato (adeguatamente e senza vizi logici) che non ricorrevano gli elementi per dichiarare la particolare tenuità.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce gli indici qualificatori (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) da considerare nella valutazione della tenuità. La Corte rileva che il Tribunale ha valutato congiuntamente questi elementi e li ha ritenuti sfavorevoli all'applicazione dell'art.131-bis.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale che regola i limiti della motivazione e della riproduzione del motivo in cassazione; qui è stata richiamata per delimitare la riproduzione del motivo dedotto in ricorso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese processuali. La Corte vi fa ricorso per giustificare la condanna alle spese di cassazione.

  • art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma invocata in ordine alla facoltà del Pubblico Ministero di presentare una requisitoria in cassazione; nel caso è stato prodotto un parere del PM che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000 (principio richiamato)

    Principio citato in relazione alla possibilità di sanzionare impugnazioni irrituali o temerarie con la condanna al versamento a favore della Cassa delle ammende; qui la Corte ha disposto un versamento di euro 3.000 per i profili di colpa dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'applicazione dell'art.131-bis (particolare tenuità del fatto) richiede una valutazione complessiva e congiunta degli indici di cui all'art.133; se il giudice di merito conclude che l'interesse tutelato è integralmente leso e manca offensività minima, può legittimamente escludere la causa di non punibilità.
  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito o dello stato di salute delle parti: richieste di riforma fondate su nuova valutazione fattuale sono inammissibili in sede di legittimità.
  • L'assenza dei presupposti per l'applicazione di una causa di non punibilità può essere desunta anche implicitamente nella motivazione del giudice di merito, purché la valutazione complessiva sia leggibile e priva di vizi logici.
  • Nei reati contravvenzionali come quello di cui all'art.650 cod. pen., la particolare tenuità è valutata restrittivamente quando l'interesse protetto è comunque stato efficacemente leso dalla condotta.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare, oltre alla condanna alle spese processuali, l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende qualora l'impugnazione risulti irrituale o gravemente infondata.

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