Cassazione Penale, Ordinanza n. 29435/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la decisione della Corte d'appello di Bologna. Il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto, ma è stato ritenuto generico perché sostanzialmente riproduttivo di censure già esaminate e privo di una specifica critica alla motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo denunciava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte lo ha considerato non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, rilevando che la motivazione di merito era immune da illogicità e che le attenuanti generiche non costituiscono un diritto dell'imputato, potendo essere negate in assenza di elementi positivi. Il terzo motivo censurava il rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità; anche questo è stato disatteso perché la Corte territoriale aveva motivato in modo non illogico il diniego sulla base di una prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni, desunta dalla biografia penale dell'imputato, senza che la difesa si confrontasse con tale argomentazione.
Norme richiamate
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto dell'imputato; il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili le censure che si limitano a riproporre questioni già esaminate dai giudici di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il motivo di ricorso deve contenere una critica puntuale e specifica alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione impugnata; la mera ripetizione di doglianze già vagliate integra difetto di specificità.
- Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito dia motivazione non illogica e rilevi l'assenza di elementi positivi a favore dell'imputato.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità può essere respinta sulla base di una prognosi sfavorevole circa il rispetto delle prescrizioni, desunta da elementi della biografia penale dell'imputato, se la motivazione è congrua e non manifestamente illogica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non sussiste assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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