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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06527/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta originariamente da un condominio e da alcuni condomini per ottenere l'accertamento del diritto di utilizzare come parcheggio condominiale un piano interrato di proprietà del convenuto, sostenendo che il bene fosse gravato da un vincolo di destinazione a parcheggio derivante da un atto di asservimento del 1972 collegato alla disciplina urbanistica sui parcheggi. Il convenuto ha sempre contestato l'opponibilità del vincolo al proprio acquisto, affermando di avere comprato l'immobile nel 1974 senza che risultasse alcun vincolo trascritto. Dopo una lunga vicenda processuale con più pronunce di legittimità e rinvii, la Corte d'appello di Bari, in sede di rinvio, ha escluso che il piano interrato fosse soggetto al vincolo per mancata emergenza delle aree dalla nota di trascrizione e ha rigettato le domande dei condomini, condannandoli alle spese dell'intero giudizio. In Cassazione i ricorrenti hanno articolato quattro motivi: 1) omessa pronuncia e motivazione apparente sulla nullità dell'atto di acquisto del bene da parte del convenuto; 2) violazione delle norme urbanistiche e della disciplina della nullità contrattuale, nonché dei canoni ermeneutici, per non avere rilevato la nullità dell'acquisto o interpretato il titolo in conformità al vincolo di destinazione; 3) violazione delle regole sulle spese di lite per avere la Corte di rinvio posto a carico dei condomini le spese di tutti i gradi, nonostante un precedente giudicato interno sulla compensazione; 4) ulteriore violazione in tema di spese, per non avere considerato la pluralità delle parti originarie e gli effetti del giudicato sulle statuizioni relative alle spese di alcuni soggetti e di alcuni gradi di giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la questione sulla nullità dell'atto di acquisto del convenuto fosse ormai preclusa dal giudicato implicito e interno formatosi a seguito delle precedenti sentenze di legittimità, sicché il giudice di rinvio non poteva rimetterla in discussione né era tenuto a pronunciarsi nel merito su una domanda/ eccezione ormai inammissibile. Ha inoltre escluso la violazione delle regole sulle spese, affermando che il giudice di rinvio, quando rigetta l'impugnazione, deve provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione e può regolare le spese dell'intero giudizio secondo la soccombenza globale; ha altresì escluso che il preteso giudicato interno sulle spese e la pluralità delle parti impedissero la condanna alle spese disposta dalla Corte di rinvio. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, senza applicazione dell'art. 96 c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 41-sexies l. n. 1150/1942

    richiamato come base del vincolo di destinazione a parcheggio nelle costruzioni, ma la Corte non ne ha rimesso in discussione l'applicazione per effetto del giudicato preclusivo

  • art. 18 l. n. 765/1967

    richiamato quale norma che introduce i vincoli di destinazione a parcheggio proporzionati alla volumetria delle costruzioni; la Corte ha ribadito che, nel giudizio di rinvio, non poteva essere riaperta la questione della validità/opponibilità del vincolo già coperta da giudicato

  • art. 26 ultimo comma l. n. 47/1985

    richiamato dai ricorrenti a sostegno della tesi di nullità/inderogabilità del vincolo, senza accoglimento nel merito per preclusione da giudicato

  • art. 1344 c.c.

    invocato dai ricorrenti in relazione alla dedotta nullità dell'atto di acquisto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile nel giudizio di rinvio

  • art. 1418 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere la nullità dell'atto per contrasto con norme imperative, ma la Corte ha ritenuto la questione preclusa

  • artt. 1366 e 1367 c.c.

    invocati come canoni interpretativi del contratto, ma non utili a superare il limite del giudicato nel rinvio

  • artt. 91, 324, 329, 336, comma 1, 342 e 112 c.p.c.

    richiamati dai ricorrenti per contestare la condanna alle spese e l'asserito giudicato interno; la Corte ha applicato il principio della soccombenza globale e l'effetto espansivo interno dell'art. 336 c.p.c.

  • art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato solo per escludere l'incompatibilità del Presidente del collegio, poiché la precedente partecipazione al giudizio di cassazione non impone astensione

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte ha escluso i presupposti per la condanna per responsabilità aggravata

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti

  • art. 1-bis d.P.R. 115/2002

    richiamato in relazione al contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Cassazione e non può rimettere in discussione, neppure implicitamente, questioni già coperte da giudicato implicito o interno, anche se rilevabili d'ufficio, quando esse costituiscano il presupposto logico-giuridico della precedente decisione.
  • Se una domanda o eccezione è inammissibile nel giudizio di rinvio per effetto dei limiti derivanti dalla sentenza di annullamento, l'omessa pronuncia su di essa non integra vizio denunciabile in cassazione, perché non sorge alcun obbligo del giudice di decidere nel merito una questione processualmente preclusa.
  • Nel giudizio di rinvio, quando l'impugnazione viene rigettata, la regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza globale e il giudice deve provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione secondo l'esito complessivo della lite.
  • L'effetto espansivo interno dell'art. 336 c.p.c. può incidere sulle statuizioni accessorie, incluse quelle sulle spese, entro i limiti del rapporto di dipendenza rispetto ai capi riformati o comunque investiti dal devolutum.
  • La precedente partecipazione di un magistrato al giudizio di cassazione che ha pronunciato l'annullamento non determina, di regola, incompatibilità nel successivo giudizio sul rinvio, in assenza di specifiche ragioni di astensione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteCondominioProprietà
RamiProcesso civileImmobiliareDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

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