Cassazione Civile, Ordinanza n. 22220/2021 del 04/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasceva da lavori di demolizione eseguiti su un fabbricato posto in aderenza a quello di proprietà degli attori in primo e secondo grado. I vicini lamentavano che l'esecuzione di tali lavori avesse provocato danni all'immobile, incluso il crollo di una parte dell'edificio, oltre alla violazione delle distanze legali. Il tribunale aveva accolto la domanda risarcitoria e la corte d'appello aveva confermato la decisione, condividendo le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio sulla riconducibilità dei crolli a lavori svolti senza rispetto delle norme tecniche e di comportamento, sull'accertata violazione delle distanze e sulla quantificazione equitativa del danno. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, tutti incentrati sulla nullità della sentenza per motivazione apparente: con il primo contestava la quantificazione del danno perché ritenuta priva di parametri verificabili e ancorata alle valutazioni del CTU; con il secondo censurava l'affermazione secondo cui non fosse provata la collocazione originaria delle tubazioni, deducendo che vi fossero invece testimonianze sul punto; con il terzo contestava l'accertamento dell'abbassamento della soletta, sostenendo che essa fosse rimasta all'altezza originaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come nullità per motivazione apparente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. e dell'art. 132 c.p.c., mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie. La Corte ha ricordato il principio delle Sezioni Unite sul vizio di motivazione denunciabile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale che si traduca in mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile. Ha escluso che la sentenza impugnata fosse affetta da tale vizio, rilevando che la corte territoriale aveva spiegato l'iter logico della decisione: adesione alle conclusioni del CTU sulla causa dei crolli, accertamento di fatto sulla mancata prova dell'originario posizionamento delle tubazioni e valutazione equitativa del danno in base ai valori di mercato e alle caratteristiche del bene. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di legittimità ed è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La censura di nullità della sentenza per motivazione apparente è ammissibile solo se il vizio integra un'anomalia motivazionale rilevabile dal testo della decisione; non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione del fatto.
La violazione dell'obbligo di motivazione sussiste solo in presenza di una motivazione inesistente o meramente apparente, non quando la motivazione sia semplicemente non condivisa dalla parte.
Il relatore aveva formulato proposta di decisione per l'inammissibilità del ricorso, confermata dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Il contributo unificato ulteriore è pari a quello previsto per il ricorso principale.
Sez. U. 8053/2014
È denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, limitata ai casi di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e oggettivamente incomprensibile.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è configurabile solo in presenza di un'anomalia motivazionale radicale, che renda la motivazione inesistente o solo apparente; non basta la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
- Quando il giudice di merito espone un percorso logico, aderisce alle conclusioni del CTU e fonda l'accertamento su elementi istruttori e valutazioni equitative, la censura di motivazione apparente si risolve, se mira a contestare il risultato, in una richiesta di rivalutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità.
- L'accertamento sulla collocazione originaria di manufatti o tubazioni e sulla dinamica dei danni, se fondato su apprezzamenti di fatto e su elementi probatori valutati dal giudice di merito, non è riesaminabile in cassazione sotto la veste del vizio di motivazione.
- La liquidazione equitativa del danno è legittima quando il giudice indica i criteri seguiti, come i valori di mercato e le caratteristiche concrete del bene danneggiato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 4 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22200/2021 del 04/08/2021
- ordinanza_civile · 4 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22201/2021 del 04/08/2021
- ordinanza_civile · 4 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22202/2021 del 04/08/2021
- ordinanza_civile · 4 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22203/2021 del 04/08/2021
- ordinanza_civile · 4 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22204/2021 del 04/08/2021
- ordinanza_civile · 4 ago 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 22206/2021 del 04/08/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →