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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12827/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva sostituito gli arresti domiciliari con l'obbligo di dimora per Iannucci Barbato. Il provvedimento originario era basato sul ritrovamento, in un garage nella disponibilità dell'indagato, di quattro ordigni artigianali con miccia e relativo dispositivo di radiocomando, nonché di una busta contenente documenti riconducibili a Domenico Di Girolamo oggetto di furto. Il ricorrente deduce un unico motivo con cui reclama un'errata valutazione delle emergenze probatorie e l'insussistenza delle esigenze cautelari: sostiene che non sia stato provato se i manufatti siano esplosivi o semplici fuochi d'artificio (con peso eventualmente inferiore a cinque chilogrammi), che non sia stata accertata la funzionalità del radiocomando e che la sua persona (ex finanziere in pensione per motivi di salute, con una precedente assoluzione per 416-bis) non giustifichi misure restrittive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato alla verifica della congruenza e della completezza della motivazione del giudice di merito rispetto ai parametri dell'art. 292 c.p.p.; il Tribunale del riesame aveva motivato adeguatamente la qualificazione del materiale sequestrato (nel quale sono stati rilevati 1.446,6 grammi di polvere da sparo) e la funzionalità del radiocomando, valutando elevata l'attitudine distruttiva del materiale. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale aveva individuato un concreto rischio di reiterazione fondato sulla quantità di materiale, le modalità di conservazione e la presenza di documentazione provento di furto; anche la precedente vicenda relativa al 416-bis era stata considerata e non escludeva le esigenze cautelari. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2, legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Norma sostanziale che disciplina la detenzione di materiale esplodente; la Corte ha ritenuto che gli elementi probatori fossero sufficienti a configurare la rilevanza penale del materiale rinvenuto

  • art. 309 c.p.p.

    Regola la richiesta di riesame della misura cautelare; la Corte ricorda che si tratta di un rimedio atipico che impone al giudice di merito di confrontarsi con il compendio indiziario

  • art. 292 c.p.p.

    Stabilisce i parametri della motivazione del provvedimento cautelare; la Corte verifica la congruenza della motivazione del tribunale del riesame rispetto a tali criteri

  • art. 416-bis c.p.

    Richiamato in relazione a pregresse vicende processuali dell'indagato: un'assoluzione passata non esclude di per sé l'adozione di misure cautelari diverse se permangono indici di pericolosità

  • art. 546 c.p.p.

    Riferimento al modello processuale da cui si ispirano i criteri motivazionali delle decisioni cautelari, citato a titolo di orientamento interpretativo

  • Sez. U, n. 11 del 22/03/2000 (Audino) e Sez. U, n. 11 dell'08/07/1994 (Buffa)

    Precedenti della Corte di legittimità che chiariscono i limiti del sindacato di legittimità sulle misure cautelari: la Cassazione verifica se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario secondo logica e diritto

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) in caso di ricorso infondato

Massime di principio

  • In impugnazioni contro il tribunale del riesame la Cassazione esercita un sindacato limitato alla verifica della congruenza e completezza della motivazione; non rientra nella sua funzione riconsiderare ex novo gli accertamenti di fatto
  • La quantità e la natura tecnica del materiale sequestrato (es. grammi rilevanti di polvere da sparo) e la dimostrazione della funzionalità di dispositivi di attivazione a distanza costituiscono indici forti ai fini della sussistenza delle esigenze cautelari
  • Deduzioni difensive meramente apodittiche o valutazioni alternative sul carattere esplodente del materiale (senza perizia o elementi concreti) sono deboli in sede di legittimità e difficilmente travolgono la motivazione del giudice di merito
  • Circostanze personali dell'indagato (pensione, problemi di salute, precedenti assoluzioni) non bastano automaticamente a escludere esigenze cautelari se persistono elementi oggettivi che indicano rischio di reiterazione o pericolosità
  • Chi propone ricorso per cassazione contro decisioni sul riesame deve focalizzare la censura su vizi motivazionali concreti e dimostrabili; ricorsi manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanna alle spese e sanzioni per la Cassa delle ammende

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