Cassazione Penale, Sentenza n. 9239/2022 del 18/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per violazione dell'art. 99 cod. pen. e per omessa motivazione in relazione al secondo motivo di appello, con il quale il ricorrente aveva chiesto l'esclusione degli effetti sanzionatori della recidiva. Si censura che la Corte d'appello non abbia risposto specificamente a tale richiesta e non abbia motivato la decisione sulla recidiva
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza limitatamente alla valutazione degli effetti della recidiva e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per un nuovo esame. Per il resto la condanna (reato di cui al DPR 309/1990 art.73 comma 5, pena commisurata con riconoscimento di circostanze attenuanti equivalenti alla recidiva) resta efficiente salvo diverso accertamento sul punto al nuovo giudizio
Norme richiamate
La recidiva opera come circostanza aggravante inerente alla persona e, se contestata dal pubblico ministero, il giudice deve verificare concretamente se la reiterazione degli illeciti dimostri maggiore riprovevolezza e pericolosità del reo. In caso di recidiva "reiterata" (ai sensi del comma 5, come interpretato prima della pronuncia della Corte costituzionale n.185/2015) l'applicazione poteva essere obbligatoria. Il giudice deve motivare specificamente la decisione di applicare o escludere gli effetti della recidiva
Riguarda la commisurazione della pena e l'uso dei precedenti penali ai fini della determinazione della pena; tuttavia il richiamo ai precedenti in sede di commisurazione non sostituisce la necessaria motivazione specifica sull'applicazione o esclusione degli effetti sanzionatori della recidiva ai sensi dell'art. 99
art. 73 comma 5 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale del reato contestato (illecito in materia di stupefacenti). La sua menzione riguarda la responsabilità penale sostanziale ma non esonera il giudice dall'obbligo di motivare la valutazione della recidiva
S.U. n. 35738 del 27/05/2010 (P.G. in Calibè)
La pronuncia stabilisce che la recidiva, se contestata, deve essere valutata dal giudice con specifica motivazione: il giudice deve accertare se la reiterazione sia indice effettivo di maggiore riprovevolezza e pericolosità, considerando vari parametri (natura dei reati, tipo di devianza, grado di offensività, distanza temporale, omogeneità, occasionalità, altri elementi individualizzanti)
Corte cost. n. 185 del 2015
Richiamata nel testo per distinguere la fase precedente alla pronuncia costituzionale circa gli effetti del comma 5 dell'art.99; la decisione costituzionale ha inciso sull'interpretazione dell'obbligatorietà dell'applicazione in alcuni casi di recidiva reiterata
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, Rv. 280444 - 01
Conferma che il mero riferimento all'esistenza di precedenti penali nella motivazione della commisurazione della pena non assolve l'obbligo motivazionale richiesto quando è contestata la recidiva: sono due valutazioni distinte e autonome
Massime di principio
- La recidiva, essendo circostanza inerente alla persona, deve essere contestata dal Pubblico Ministero se si intende farne valere gli effetti aggravanti
- Se la recidiva è contestata, il giudice deve motivare espressamente se la ritiene configurabile o se ne esclude l'applicazione, facendo una valutazione concreta e personalizzata (natura dei reati, tipo di devianza, offensività, distanza temporale, omogeneità, occasionalità, altri elementi individualizzanti)
- L'uso dei precedenti penali nella commisurazione della pena (art.133) è distinto dall'applicazione degli effetti sanzionatori della recidiva (art.99): il richiamo ai precedenti per la pena non sostituisce la motivazione richiesta per la recidiva
- L'omessa o insufficiente motivazione sulla recidiva costituisce vizio idoneo all'annullamento limitato della sentenza e a rinvio per nuovo esame
- Per la difesa: è fondamentale sollevare espressamente l'eccezione di esclusione degli effetti della recidiva e indicare elementi fattuali che ne giustifichino l'esclusione (es. lunga distanza temporale, occasionalità, diverso profilo di devianza)
- Per l'accusa: se si intende beneficiare degli effetti della recidiva, è necessario contestarla formalmente e fornire elementi che ne supportino la valutazione di maggiore pericolosità
- Per il giudice: occorre separare e motivare distintamente la valutazione dei precedenti ai fini della commisurazione della pena e la valutazione sull'applicabilità degli effetti della recidiva
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