Sentenza n. 12343/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza, della Sentenza n. 1244/2025 pubbl. il 7/10/2025, emessa dal Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, notificata il 7/10/2025 e passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1244/2025 del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi. La sentenza aveva dichiarato il diritto della ricorrente a usufruire della Carta docente per l’anno scolastico 2024/2025, oltre interessi o rivalutazione dalla data in cui il credito avrebbe dovuto essere accreditato fino alla concreta attribuzione. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione. Il Ministero, non costituitosi, non ha fornito chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistente l’inadempimento del Ministero e la competenza del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a. Ha dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Tivoli entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il giudice ha precisato che i presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato non sono sindacabili nel giudizio di ottemperanza. Ha escluso, allo stato, la condanna al pagamento di penalità di mora, riservandone l’eventuale applicazione in caso di persistente inottemperanza. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario, e ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV competente.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure conseguenti.
Fondamento della competenza del TAR a conoscere dell’ottemperanza relativa al titolo giudiziale indicato nel ricorso.
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima di poter procedere esecutivamente nei confronti delle amministrazioni statali.
art. 1, commi 121-124, l. 107/2015
È la base normativa del diritto alla Carta docente riconosciuto dal giudicato del Tribunale di Tivoli; tale diritto non può essere rimesso in discussione nel giudizio di ottemperanza.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
È richiamato nel titolo da eseguire quale fondamento del riconoscimento di interessi o rivalutazione fino alla concreta attribuzione della Carta docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una sentenza passata in giudicato e ritualmente notificata all’amministrazione può essere eseguita coattivamente decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni statali.
- L’amministrazione che non si costituisce nel giudizio di ottemperanza e non fornisce chiarimenti o prova dell’avvenuta esecuzione del giudicato non assolve l’onere di dimostrare l’adempimento, sicché l’allegato inadempimento può essere posto a fondamento dell’accoglimento della domanda.
- Nel giudizio di ottemperanza non è consentito rimettere in discussione i presupposti del diritto definitivamente accertato dal giudicato; il giudice deve limitarsi ad assicurare la concreta attuazione del comando giudiziale.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione e, ove previsto, alla richiesta della parte interessata.
- La penalità di mora non deve essere disposta automaticamente: il giudice può riservarne l’applicazione a una fase successiva, qualora l’amministrazione continui a non eseguire il giudicato oltre il termine assegnato.
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