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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33932/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d’appello di Trieste che aveva confermato la sua responsabilità per truffa ex art. 640 c.p. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione sulla responsabilità penale, riproponendo censure già formulate in appello. La motivazione di merito aveva valorizzato, tra l’altro, la connessione temporale tra il rilascio della carta Postepay sulla quale era stata eseguita l’operazione contestata e la commissione della truffa. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione del divieto di reformatio in peius ex art. 597, comma 3, c.p.p., contestando la correzione, nella sentenza-documento di primo grado, dell’indicazione relativa alla pena sospesa. La decisione impugnata è stata pronunciata dalla Corte d’appello di Trieste; il testo non indica la data né il contenuto complessivo della sentenza di primo grado. La Cassazione ha deciso il ricorso il 7 luglio 2026.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto privo di specificità e meramente reiterativo di censure già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale; le critiche non si confrontavano effettivamente con le argomentazioni logiche e giuridiche della decisione, la quale aveva motivato congruamente sull’integrazione del reato tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo. Il secondo motivo è stato giudicato manifestamente infondato: la Corte d’appello si era limitata a correggere nella sentenza-documento l’errata indicazione della pena sospesa, assente invece nel dispositivo letto in udienza, senza violare il divieto di reformatio in peius. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    i giudici di appello, hanno congruamente esposto le ragioni di fatto per cui deve ritenersi pienamente integrato, tanto sotto il profilo materiale quanto sotto quello soggettivo, il reato di cui all’art. 640 cod. pen. (pg. 3: connessione temporale tra rilascio della carta Postepay su cui è stata eseguita l’operazione incriminata e la commissione della truffa)

    La decisione di merito ha ritenuto integrati gli elementi materiale e soggettivo della truffa, valorizzando la connessione temporale tra il rilascio della carta utilizzata per l’operazione incriminata e la commissione del fatto; la Cassazione ha reputato congrua tale motivazione.

  • art. 597, comma 3, c.p.p.

    la Corte di merito si è limitata, come scrive nella motivazione e risulta dall’esame degli atti, a correggere, nella sentenza – documento di primo grado, l’errata indicazione della pena sospesa, nella parte dispositiva, indicazione assente nel dispositivo letto in udienza

    La correzione nella sentenza-documento di un’errata indicazione della pena sospesa non viola il divieto di reformatio in peius quando tale indicazione era assente dal dispositivo letto in udienza.

Massime di principio

  • È inammissibile per difetto di specificità il motivo di ricorso che si limiti a reiterare censure già proposte in appello e disattese, senza confrontarsi effettivamente con le articolate ragioni logiche e giuridiche poste a fondamento della decisione impugnata.
  • Non viola il divieto di reformatio in peius la correzione, nella sentenza-documento, dell’errata indicazione della pena sospesa quando tale indicazione non compariva nel dispositivo letto in udienza.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

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