Cassazione Penale, Ordinanza n. 08526/2026 del 04/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una sentenza di condanna del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di un imputato per il reato previsto dall'art. 76, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011, con pena di sei mesi di arresto sostituita con ammenda. Contro tale decisione è stato proposto un atto di appello, poi qualificato come ricorso per cassazione e trasmesso alla Corte di cassazione, perché la sentenza era inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p. Il motivo decisivo esaminato dalla Corte non attiene al merito della condanna, ma alla ritualità e alla legittimazione dell'impugnazione: il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato, in particolare da un difensore non abilitato alla difesa dinanzi alle giurisdizioni superiori. La Corte ha anche escluso che l'erronea qualificazione dell'atto come reclamo potesse consentire l'applicazione del principio di conservazione del mezzo di impugnazione in deroga alle regole formali e sostanziali che disciplinano i diversi tipi di impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., rilevando la mancanza di legittimazione del difensore che aveva proposto l'impugnazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
norma incriminatrice per la quale l'imputato era stato condannato in primo grado; il testo non specifica oltre la condotta contestata.
art. 53 l. 24 novembre 1981, n. 689
richiamato ai fini della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria dell'ammenda.
la sentenza di primo grado era inappellabile, con conseguente impropria proposizione dell'appello.
consente la declaratoria di inammissibilità de plano del ricorso proposto da soggetto non legittimato.
il principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può derogare alle norme che disciplinano formalmente e sostanzialmente i diversi tipi di impugnazione.
in caso di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende presuppone l'assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- L'impugnazione proposta contro una sentenza inappellabile non può essere convertita in un diverso mezzo di gravame se ciò comporta la violazione delle regole formali e sostanziali che disciplinano il tipo di impugnazione effettivamente esperibile.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è proposto da un difensore privo di abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, poiché manca la legittimazione a compiere validamente l'atto.
- Il principio di conservazione del mezzo di impugnazione opera nei limiti della compatibilità con il sistema delle impugnazioni e non consente di sanare l'uso di un rimedio processuale radicalmente non previsto o non esperibile.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende, salvo che emergano elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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