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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02640/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuenti)

La controversia

La controversia origina dall’impugnazione, davanti al giudice tributario, di un’ingiunzione di pagamento emessa per il contributo unificato asseritamente dovuto in relazione a motivi aggiunti proposti in un giudizio amministrativo davanti al TAR Milano. Le contribuenti sostenevano che non fosse dovuto alcun ulteriore contributo, perché i motivi aggiunti non introducevano domande nuove in senso sostanziale, ma riguardavano atti consequenziali o comunque collegati a quelli già impugnati con il ricorso principale; inoltre la domanda risarcitoria sarebbe stata solo rimodulata. Con il primo motivo di ricorso per cassazione deducevano violazione del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 6-bis, e del d.lgs. n. 104 del 2010, allegato 4, art. 3, comma 11, sostenendo che la CTR aveva erroneamente ritenuto dovuto il contributo per la mera proposizione dei motivi aggiunti. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, lamentavano violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame delle questioni di legittimità costituzionale e convenzionale della disciplina interpretata in quel modo.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha affermato che, ai fini del contributo unificato, non rileva la distinzione formale tra motivi aggiunti propri e impropri, ma occorre verificare se i motivi aggiunti determinino un considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia già pendente. Nel caso concreto, i motivi aggiunti erano collegati da nesso di presupposizione e di pregiudizialità-dipendenza con gli atti già impugnati, integrando una connessione forte e non un ampliamento considerevole del thema decidendum; pertanto non era dovuto un ulteriore contributo unificato. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario delle contribuenti avverso l’ingiunzione. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate per il sopravvenire dell’orientamento giurisprudenziale di legittimità e unionale pertinente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 6-bis

    «Per ricorsi si intendono quello principale, quello incidentale e i motivi aggiunti che introducono domande nuove»

    Il contributo unificato nei giudizi amministrativi è dovuto anche per i motivi aggiunti solo quando essi introducono domande nuove; non basta la mera proposizione di motivi aggiunti se non vi è un effettivo ampliamento dell’oggetto della controversia.

  • d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 43

    La norma è richiamata per distinguere tra motivi aggiunti che introducono nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte e motivi aggiunti che introducono domande nuove connesse a quelle già proposte.

  • d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, allegato 4, art. 3, comma 11

    Richiamato dalle ricorrenti come parte del quadro normativo che disciplina il contributo unificato nei giudizi amministrativi.

  • artt. 3, 24, 53, 97, 111 e 113 Cost.

    Richiamati dalle ricorrenti come parametri costituzionali che la loro interpretazione della disciplina avrebbe violato.

  • artt. 6 e 13 CEDU

    Richiamati dalle ricorrenti come parametri convenzionali che sarebbero stati vulnerati dall’imposizione del contributo aggiuntivo.

  • Direttiva 89/665/CEE

    La Corte, richiamando la giurisprudenza della CGUE, interpreta la disciplina interna in modo conforme ai principi di accessibilità ed effettività della tutela giurisdizionale.

  • articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    È richiamato, per il tramite della giurisprudenza unionale, quale parametro di tutela effettiva dei mezzi di ricorso.

Massime di principio

  • Ai fini del contributo unificato nei giudizi amministrativi, la debenza di un ulteriore importo per motivi aggiunti dipende non dalla loro mera proposizione, ma dal fatto che essi introducano un effettivo e considerevole ampliamento dell’oggetto della controversia.
  • Non è decisiva, in modo automatico, la distinzione formale tra motivi aggiunti propri e impropri: il giudice deve verificare in concreto se le nuove deduzioni o le nuove impugnazioni abbiano oggetto effettivamente distinto rispetto al ricorso originario.
  • Se i motivi aggiunti impugnano atti autonomamente lesivi ma in rapporto di presupposizione o pregiudizialità-dipendenza con gli atti già gravati, si configura una connessione forte che esclude, di regola, la duplicazione del contributo unificato.
  • L’interpretazione della disciplina sul contributo unificato deve essere orientata ai principi di effettività e accessibilità della tutela giurisdizionale, evitando oneri economici cumulativi quando la seconda impugnazione non comporti un reale ampliamento della lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
IstitutiOnere della provaPrimato del diritto dell'Unione europea

Testo integrale

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