Cassazione Penale, Ordinanza n. 38142/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli per il reato previsto dall'art. 7, comma 15-bis, cod. strada. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, sostenendo che per integrare il reato sarebbe necessario accertare la percezione di denaro o la consegna delle chiavi e che tale dato non sarebbe stato provato. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il primo motivo fosse una mera riproposizione di una censura già esaminata e disattesa dai giudici di merito: questi avevano accertato che il ricorrente era stato visto svolgere condotte riconducibili all'attività di parcheggiatore senza autorizzazione su suolo pubblico, circostanza sufficiente a integrare il reato, essendo irrilevante che non fosse stato colto nel ricevere denaro o chiavi. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sull'assenza di elementi positivamente valutabili e sui precedenti dell'imputato, anche specifici. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, cod. strada
La norma punisce chi esercita senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine; non è elemento costitutivo la percezione di denaro o altra utilità, che quindi è giuridicamente irrilevante ai fini della consumazione del reato.
Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato valorizzando gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di esaminare tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
Massime di principio
- Il reato di esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o guardiamacchine si perfeziona con la mera condotta di svolgimento dell'attività non autorizzata, purché il soggetto sia stato già destinatario di un provvedimento amministrativo definitivo; non occorre dimostrare la riscossione di denaro, la consegna delle chiavi o altra utilità.
- Quando la fattispecie incriminatrice punisce la condotta di esercizio abusivo di un'attività, l'accertamento giudiziale deve concentrarsi sulla materiale svolgimento dell'attività vietata e sulla mancanza dell'autorizzazione, non su elementi non previsti dalla norma.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre censure di merito già esaminate e disattese con motivazione logica e conforme alla giurisprudenza di legittimità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice richiama gli elementi decisivi e rilevanti del caso, come l'assenza di aspetti positivamente valutabili e la presenza di precedenti penali, senza dover confutare analiticamente ogni singola allegazione difensiva.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio o sul mancato riconoscimento di attenuanti discrezionali è insindacabile in cassazione quando sia congrua, non contraddittoria e ancorata a valutazioni di fatto.
Come è indicizzato
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