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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1985/2024 del 17/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello per plurimi motivi: violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. per omessa motivazione circa l'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra l'utilità (il pagamento della fattura del 03/12/2015) e l'interessamento di Accornero; errata o insufficiente riqualificazione del fatto da corruzione (art. 318/319 c.p.) a traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) senza adeguata motivazione; vizio di competenza funzionale circa l'operato di Accornero; mancata verifica del nesso sinallagmatico necessario sia per la corruzione sia per il traffico di influenze; omessa motivazione sul dolo specifico; violazioni procedurali per condanna per fatto diverso da quello contestato (artt. 521-522 c.p.p.); omissione nell'assunzione/valutazione di prova decisiva (scambio whatsapp); contestazione della determinazione della pena e mancata applicazione dell'attenuante speciale di cui all'ultimo comma dell'art. 346-bis; eccezione sulla successione di leggi nel tempo in relazione alla modifica dell'art. 346-bis (Legge 9 gennaio 2019, n.3) e richiesta, in via subordinata (per CUOMO), di accertamento della prescrizione con riferimento alla data di pagamento della fattura (03/12/2015).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto i ricorsi fondati nella parte principale accertando la violazione dell'art. 627, comma 3, c.p.p. per omessa motivazione della Corte di appello circa l'esistenza del rapporto sinallagmatico richiesto dalla sentenza di annullamento della Cassazione. La Corte ha osservato che anche per il reato di traffico di influenze illecite occorre verificare il legame sinallagmatico tra utilità e intermediazione, e che la Corte di appello non ha risposto al quesito rimessole. Per tale vizio la sentenza impugnata è stata annullata. Tuttavia l'annullamento è stato disposto senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione: la data di commissione è stata individuata nel pagamento del 03/12/2015; calcolati i termini in base alla pena edittale applicabile all'art. 346-bis e agli artt. 157 e 161 c.p., la prescrizione è intervenuta il 03/06/2023. Di conseguenza la sentenza di condanna è annullata senza rinvio per estinzione del reato.

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Imposto l'obbligo di conformarsi al principio indicato dalla sentenza di annullamento; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello abbia omesso la motivazione richiesta dalla Cassazione (assenza di verifica del sinallagma), configurando la violazione invocata.

  • art. 346-bis cod. pen.

    Il reato di traffico di influenze illecite è stato utilizzato dalla Corte d'appello per riqualificare i fatti; la Cassazione ha richiamato che anche sotto questa fattispecie va verificato il nesso sinallagmatico tra utilità e intermediazione e che la Corte d'appello non ha fornito motivazione su tale punto.

  • art. 318 e art. 319 cod. pen.

    Rappresentano l'originaria contestazione (corruzione). I ricorrenti hanno sottolineato la differenza tra corruzione e traffico di influenze e la necessità di valutare la sussistenza del nesso sinallagmatico e degli atti contrari ai doveri d'ufficio; la Corte ha richiamato la distinzione senza risolvere definitivamente la questione, annullando per vizio procedurale.

  • art. 2 cod. pen.

    Invocato dai ricorrenti in riferimento al principio di legalità e alla successione delle leggi nel tempo, specie in relazione alla modifica dell'art. 346-bis.

  • art. 25 Cost.

    Riferito implicitamente come garanzia costituzionale del principio di legalità penale invocato dai difensori contro una possibile applicazione retroattiva dell'art. 346-bis nella sua nuova formulazione.

  • artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

    I ricorrenti hanno dedotto che, essendo cambiata la qualificazione giuridica del fatto, la Corte avrebbe dovuto restituire gli atti al pubblico ministero per riqualificazione e nuova esercitazione dell'azione; la Corte di Cassazione ha richiamato il principio ma ha deciso l'annullamento per ragioni diverse (omessa motivazione e prescrizione).

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Utilizzati per il calcolo della prescrizione: la Corte ha ritenuto che la data di commissione coincida con il pagamento (03/12/2015) e, applicando le disposizioni su pena edittale e calcolo dei termini, ha accertato la decorrenza della prescrizione al 03/06/2023.

  • art. 133 cod. pen.

    Investito dai ricorrenti in relazione alla presunta eccessività della pena e alla mancata applicazione dell'attenuante speciale dell'art. 346-bis; la Corte non ha deciso nel merito per avere annullato la sentenza per vizio procedurale e per prescrizione.

  • Legge 9 gennaio 2019, n. 3

    modifica dell'art. 346-bis c.p.

    La difesa ha sostenuto che la novella legislativa del 2019 aveva ampliato la rilevanza penale di condotte prodromiche alla corruzione e che la riqualificazione avrebbe dovuto tener conto della successione di leggi nel tempo; la Corte non ha risolto definitivamente la questione sostanziale essendosi limitata ad annullare per omissione motivazionale e prescrizione.

Massime di principio

  • Quando la Corte di cassazione rimette al giudice di rinvio un quesito motivazionale (ad es. esistenza del nesso sinallagmatico), il giudice di rinvio è obbligato a rispondere esplicitamente: l'omessa risposta integra vizio di motivazione e può portare all'annullamento.
  • La riqualificazione tra corruzione (art. 318/319) e traffico di influenze illecite (art. 346-bis) richiede una motivazione chiara sulle differenze fattuali e giuridiche: in particolare va valutato il ruolo dell'intermediario, l'eventuale contatto diretto tra privato e pubblico ufficiale e il nesso tra utilità e atto pubblico.
  • Anche per il reato di traffico di influenze illecite è necessario verificare, caso per caso, l'esistenza di un rapporto sinallagmatico (correlazione retribuzione/intermediazione) quando la fattispecie è stata ricondotta a tale titolo; la mancata verifica può rendere la decisione invalida.
  • Se la modifica legislativa (es. legge 2019 su art. 346-bis) è rilevante per la qualificazione del fatto, va valutata la successione di leggi nel tempo e il principio di legalità: non è lecito applicare retroattivamente norme più sfavorevoli senza adeguata motivazione.
  • In caso di contestazione di fatto diverso da quello per cui si è esercitata l'azione, può trovare applicazione l'art. 522 c.p.p. con restituzione degli atti al pubblico ministero: il giudice che condanna per reato diverso deve motivare l'ammissibilità di tale accertamento o restituire gli atti.
  • La prescrizione va calcolata sulla data di commissione individuata nella concreta utilità conseguita (qui: pagamento della fattura) e con riferimento alla pena edittale applicabile; se la prescrizione è maturata, il giudice può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • Quando si contesta la determinazione della pena o la mancata applicazione di attenuanti speciali, il giudice deve motivare la scelta e giustificare eventuali differenze di trattamento fra coimputati; l'omessa motivazione su questo punto è censurabile.

Testo integrale

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