Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41816/2025 del 30/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la retrodatazione della seconda ordinanza di custodia cautelare alla data della prima (15/06/2023), invocando gli artt. 297 comma 3, 303 e 306 c.p.p., per far dichiarare l'inefficacia della misura per scadenza dei termini di fase. Sosteneva che i fatti contestati con la seconda ordinanza (partecipazione ad associazione di stampo mafioso) erano anteriori alla prima ordinanza cautelare (per estorsione) o comunque che il vincolo associativo si era interrotto con l'esecuzione della prima misura; che il materiale investigativo utile era già in possesso della Procura prima della seconda ordinanza e che le dichiarazioni del collaboratore D'Ambrosio non introducevano fatti nuovi rilevanti.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché la stessa questione era già stata ritenuta inammissibile con sentenza dell'8/04/2025 (si è formato il giudicato cautelare) e nel nuovo ricorso non sono stati prospettati elementi di fatto nuovi. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sulla preclusione endoprocessuale e la presunzione relativa di persistenza della partecipazione associativa quando la contestazione è formulata in modo aperto; ha ritenuto che incombe sulla difesa l'onere di provare con circostanze concrete la cessazione del vincolo associativo. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a pagare una somma di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende. Il provvedimento è stato emesso l'11 dicembre 2025 e gli adempimenti sono stati rimessi alla cancelleria ai sensi dell'art. 94 co. 1-ter disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297 c.p.p. comma 3

    Norma invocata dalla difesa per chiedere la retrodatazione della misura cautelare; la Corte osserva che la retrodatazione richiede, oltre all'esistenza di elementi già noti al momento della prima ordinanza, la dimostrazione dell'anteriorità dei fatti oggetto della successiva misura e di elementi concreti che escludano la persistenza del vincolo associativo

  • art. 303 c.p.p.

    Norma richiamata in relazione alla perdita di efficacia della misura per decorso dei termini di fase; la Corte ne prende atto nell'ambito della valutazione della retrodatazione, subordinata però alla prova dell'anteriorità dei fatti e all'assenza di persistenza associativa

  • art. 306 c.p.p.

    Norma invocata dalla difesa (collegata alla 'contestazione a catena'); dal testo emerge che la Corte richiede elementi specifici e concreti per far valere effetti di retrodatazione derivanti da connessioni tra contestazioni

  • art. 94 co. 1-ter disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per l'invio degli adempimenti alla cancelleria dopo la pronuncia

Massime di principio

  • Se una questione cautelare è già stata definitivamente decisa (giudicato cautelare), non può essere riproposta con argomentazioni sostanzialmente identiche: occorrono elementi di fatto nuovi e specifici per superare la preclusione
  • La retrodatazione della misura cautelare richiede la prova dell'anteriorità dei fatti oggetto della successiva ordinanza rispetto alla prima misura e l'indicazione di elementi concreti che dimostrino la cessazione del vincolo associativo; non è sufficiente una deduzione astratta
  • In presenza di una contestazione aperta per partecipazione a associazione mafiosa opera una presunzione relativa di persistenza dell'attività associativa dopo l'emissione di una prima ordinanza; grava sulla difesa l'onere di provare il contrario con circostanze fattuali specifiche
  • La semplice riproposizione di argomenti già esaminati e rigettati, senza nuove prove o elementi investigativi, espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a sanzioni (spese e ammende)
  • Per ottenere la retrodatazione o l'inefficacia di una successiva misura cautelare è strategico documentare in modo preciso che il materiale probatorio a supporto della nuova ordinanza era già noto o, alternativamente, dimostrare che non vi è stata alcuna persistenza del comportamento contestato dopo la prima misura (es. prova di cessazione del rapporto associativo, temporizzazione certa degli episodi)

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.