Cassazione Civile, Ordinanza n. 34988/2025 del 31/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine dall'espropriazione, disposta nel 2008 dal Comune per l'attuazione di una zona D2 destinata a piano per insediamenti produttivi, di vari suoli appartenenti agli odierni ricorrenti. In sede amministrativa era stato offerto un indennizzo provvisorio di 12 euro/mq; la Commissione provinciale aveva invece determinato l'indennità in 41,53 euro/mq. Il Comune aveva proposto opposizione davanti alla Corte d'appello di Bari, che dopo una prima consulenza tecnica e poi una seconda consulenza disposta in rinnovazione aveva fissato l'indennità in 14,48 euro/mq, discostandosi in parte dalle conclusioni del consulente e valorizzando, tra gli altri elementi, alcune cessioni volontarie di suoli analoghi stipulate in epoca prossima all'esproprio. I due gruppi di ex proprietari hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, ciascuno con tre motivi. Il primo gruppo ha denunciato: motivazione apparente e contraddittoria nella scelta dei comparabili, in particolare per l'esclusione di alcuni atti di compravendita più recenti e per l'inclusione delle cessioni volontarie; violazione dell'art. 45 d.P.R. 327/2001, assumendo che le cessioni volontarie avessero natura sostanzialmente autoritativa e non potessero essere considerate libere transazioni; violazione degli artt. 22 e 37 d.P.R. 327/2001, sostenendo che quei prezzi non potessero rappresentare il valore venale perché anteriori a Corte cost. n. 348/2007. Il secondo gruppo ha lamentato che, pur riconoscendo la natura edificatoria dei suoli, la Corte d'appello avesse liquidato un importo irrisorio; ha inoltre censurato il metodo di calcolo e il mancato rispetto di precedenti determinazioni interlocutorie della stessa Corte, nonché l'esclusione dell'indennità per opere esistenti sui terreni (muri di contenimento, impianto idrico e cisterna), stimate nello stato di consistenza. Il Comune e il Consorzio hanno resistito con controricorso e proposto a loro volta un ricorso incidentale condizionato, chiedendo il ricalcolo delle quotazioni comparabili sulla base di asseriti errori matematici, del fattore temporale e dell'esclusione di alcuni comparabili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i motivi dei ricorsi principali e anche il ricorso incidentale condizionato. Ha ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse, pur sintetica, esistente e intelligibile; ha giudicato non censurabile in sede di legittimità la valutazione di merito sulle cessioni volontarie e sui comparabili; ha rilevato, per la doglianza relativa all'anteriorità temporale e alla natura delle cessioni, difetto di autosufficienza e novità della questione; ha escluso che fossero specificamente attaccate le rationes decidendi sul mancato riconoscimento dell'indennità per le opere, osservando che tali manufatti erano stati considerati solo strumentali all'originaria vocazione agricola e dunque non incidenti sul valore del suolo. Quanto al ricorso incidentale, lo ha reputato inammissibile perché privo dell'indicazione delle norme violate, strutturato in modo anomalo mediante rinvio a una memoria di merito e comunque non autosufficiente rispetto alle asserite correzioni dei comparabili. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate, con raddoppio del contributo unificato a carico di ciascuna parte.
Norme richiamate
richiamato solo per la procura speciale conferita ai difensori.
utilizzato come base dei motivi di ricorso; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili quando dirette a contestare il merito, la motivazione esistente o questioni nuove/non autosufficienti.
richiamato nella censura di motivazione apparente; la Corte ha escluso la nullità perché una motivazione, seppur sintetica, era presente.
la Corte ribadisce che la motivazione è sufficiente se esprime in modo chiaro e comprensibile le ragioni della decisione.
indicato come rito camerale per la trattazione del ricorso.
richiamato per affermare che le ordinanze interlocutorie non pregiudicano la decisione finale.
richiamato per affermare che il giudice può disporre la rinnovazione della consulenza tecnica e che tale scelta è sindacabile solo nei limiti della congruità della motivazione.
richiamato per la necessaria indicazione delle norme violate e per l'autosufficienza del ricorso; la mancanza di tali requisiti ha determinato l'inammissibilità.
norma richiamata dai ricorrenti per la determinazione dell'indennità di espropriazione; la Corte non accoglie le doglianze, ritenendo corretta la valutazione di merito.
richiamato per contestare la rilevanza delle cessioni volontarie; la Corte reputa inammissibile la doglianza e valorizza la possibilità di usare cessioni volontarie come parametro comparativo se rappresentative.
invocato dai ricorrenti a sostegno della tesi sul valore venale; la censura è dichiarata inammissibile.
richiamato in relazione alle opere sul fondo espropriato; la Corte ritiene che il motivo non colpisca la ratio decidendi.
richiamato dai ricorrenti per l'indennità delle opere; la censura è ritenuta inammissibile.
art. 42 Cost.
evocato dai ricorrenti tra i parametri costituzionali della corretta determinazione dell'indennità di esproprio.
art. 111 Cost.
evocato dai ricorrenti in relazione al giusto processo e alla ragionevole durata.
evocato dai ricorrenti tra le norme sull'indennità di espropriazione.
art. 17 Carta di Nizza
evocato dai ricorrenti in tema di tutela della proprietà.
art. 47 Carta di Nizza
evocato dai ricorrenti per l'effettività della tutela giurisdizionale.
richiamata dai ricorrenti quale legge di ratifica della Carta di Nizza, come da testo della decisione.
Corte cost. n. 348/2007
richiamata dai ricorrenti per sostenere la non utilizzabilità di cessioni antecedenti; la Corte reputa la doglianza nuova e non autosufficiente.
Massime di principio
- In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, il giudice di merito può utilizzare il criterio sintetico-comparativo e valorizzare anche cessioni volontarie di terreni omogenei, purché ne motivi la rappresentatività rispetto al bene ablato e applichi le necessarie correzioni imposte dalla logica espropriativa.
- La comparazione deve essere ancorata all'epoca dell'esproprio; l'uso di prezzi riferiti a periodi temporalmente distanti non è legittimato dal mero ricorso a correzioni monetarie basate su indici generali se queste non restituiscono le reali quotazioni di mercato dei suoli.
- La motivazione è solo apparente quando manca del tutto o è incomprensibile; non è invece censurabile in cassazione la motivazione sintetica ma chiara e logicamente intellegibile.
- La denuncia di errori nella selezione dei comparabili o nella ponderazione dei valori non può tradursi in una rivalutazione del merito in sede di legittimità, se la decisione impugnata espone una ratio decidendi comprensibile.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti di specificità e autosufficienza: le questioni nuove, non trattate nel provvedimento impugnato o non adeguatamente trascritte/illustrate negli atti rilevanti, sono inammissibili.
- Le ordinanze interlocutorie o istruttorie del giudice di merito non vincolano la decisione finale, poiché il giudice resta libero di pervenire a una diversa valutazione conclusiva.
- La rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.
- Per ottenere l'indennità aggiuntiva o separata relativa a manufatti insistenti sul fondo espropriato, occorre confrontarsi con la specifica ratio della decisione che ne escluda l'incidenza sul valore del suolo; la censura che non attacca quel passaggio logico è inammissibile.
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