Cassazione Civile, Sentenza n. 4917/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania (n.1478/2018) che aveva confermato la condanna ad arretrare la sopraelevazione sino al rispetto della distanza di 5 metri dal confine e aveva posto a loro carico tutte le spese. I motivi di impugnazione contestavano: omissione di pronuncia sull'eccezione di natura emulativa dell'azione delle Caruso e violazione dell'art. 112 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi (art.360, n.5 c.p.c.); violazione del principio del bis in idem e dell'art. 2909 c.c. per preteso giudicato della sentenza del 1989 che avrebbe consentito la costruzione sul confine; errata interpretazione e applicazione delle norme urbanistiche locali (art.15 P.R.G. e art.33 previgente) e delle disposizioni del codice civile sugli obblighi di distanza (artt. 873 e ss. c.c.); applicazione erronea dell'art. 833 c.c. con riguardo alla presunta emulatività della domanda e censura sulla liquidazione delle spese (artt. 91 e 92 c.p.c.), nonché rilievi sulla costituzione del controricorrente per difetto di procura notarile.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato preliminarmente la nullità della costituzione del nuovo difensore delle controricorrenti per difetto della procura notarile richiesta per i giudizi introdotti prima del 2009, rendendo inammissibile la memoria depositata dal nuovo difensore. Sostanzialmente la Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i vari motivi: ha confermato che la Corte di merito ha accertato come fattuale la cronologia delle costruzioni (la sopraelevazione è successiva e quindi non si applica il principio della prevenzione a favore dei ricorrenti), ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art.15 del P.R.G. del Comune di Ramacca vigente al tempo dell'opera (che impone distacco dal confine mt. 5,00), ha escluso che la sentenza del 1989 producesse giudicato esterno in relazione alla sopraelevazione del 1999, ha ritenuto infondato il rilievo di natura emulativa dell'azione delle Caruso e ha ritenuto corretta la distribuzione delle spese da parte del giudice di merito. Perciò il ricorso è rigettato e i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese di cassazione, liquidate in € 4.200 (di cui € 200 per esborsi), oltre oneri di legge; è dato atto anche della sussistenza dei presupposti per un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato dai ricorrenti per censurare omissioni della Corte d'appello; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la doglianza fosse infondata in parte, essendo la materia di fatto decisa dalla Corte territoriale
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3,4,5)
Norma rubricante i motivi di cassazione: la Corte ha ritenuto alcuni motivi inammissibili o infondati secondo le rispettive rubriche (es. omessa pronuncia, omesso esame di fatti decisivi, violazione di legge)
art. 15 P.R.G. del Comune di Ramacca
"Distanze e distacchi: sono ammesse costruzioni in aderenza. I fabbricati non in aderenza devono osservare in assoluto i seguenti minimi: distacco dal confine mt. 5,00; distanze tra pareti di edifici fronteggianti finestrate e non finestrate ml. 10,00"
La Corte ha applicato l'art.15 nella versione del P.R.G. vigente al momento della sopraelevazione (anni '98-'99), ritenendo che la sopraelevazione non fosse in aderenza e quindi dovesse rispettare il distacco minimo di 5 metri dal confine
art. 33 previgente P.R.G.
Richiamato per confronto: la Corte ha spiegato che l'art.15 successivo delimitava più nettamente i casi di aderenza rispetto all'art.33; il giudice ha applicato la disciplina vigente al tempo dell'opera
Norme del codice civile relative alle distanze tra costruzioni e diritti dei confinanti: la Corte le ha ritenute correttamente interpretate dalla Corte di merito, che ha applicato il criterio della distanza minima (5 m) per le costruzioni non in aderenza
Norma che impedisce atti emulativi: la Corte ha ritenuto che la domanda delle Caruso non fosse emulativa ma diretta alla tutela di un diritto reale (rispetto delle distanze), e che l'accertamento dell'emulatività spettasse al giudice di merito
Richiamato dai ricorrenti in relazione al principio del bis in idem/giudicato: la Corte ha escluso che il giudicato del 1989 si estendesse alla sopraelevazione successiva, trattandosi di nuova costruzione
legge 1902 (1952) (misure di salvaguardia)
Richiamata in relazione alle misure di salvaguardia urbanistica: la Corte ha considerato la normativa urbanistica pertinente e la sua applicazione al caso concreto
Norme sulla liquidazione delle spese di lite: la Corte ha confermato che le spese vanno regolate in base all'esito complessivo della lite e ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di porre le spese a carico dei soccombenti
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.115/2002
Norma che disciplina il contributo unificato: la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto
Massime di principio
- La sopraelevazione di un edificio preesistente configura, di regola, una nuova costruzione: le norme sulle distanze si applicano con riferimento al tempo di realizzazione della sopraelevazione e non automaticamente in forza del diritto di prevenzione riconducibile alla costruzione originaria
- La domanda che tutela il diritto reale di un proprietario (es. rispetto delle distanze) non è di per sé "emulativa"; l'accertamento dell'emulatività è fatto di merito e richiede specifiche valutazioni fattuali
- Il Piano Regolatore Generale applicabile è quello vigente al momento dell'intervento edilizio: il giudice deve verificare quale disciplina urbanistica fosse in vigore all'epoca della costruzione contestata
- Il giudicato di una sentenza precedente vincola solo quanto espressamente deciso e nella misura in cui riguardi la stessa fattispecie materiale; atti o opere successivi (es. sopraelevazioni) possono non rientrare nel perimetro del giudicato
- In sede di cassazione le doglianze fondate su accertamenti di fatto (cronologia degli interventi, valutazioni sulla emulatività, ecc.) sono difficilmente ammissibili o fondate, salvo vizi di diritto; la Corte valuta la correttezza dell'applicazione della legge e la motivazione del giudice di merito
- La mancata regolarità della procura alle liti del difensore costituito può comportare la nullità della costituzione e l'inammissibilità di atti processuali imputabili al difensore irregolarmente costituito
- Le spese processuali seguono il principio della soccombenza e vanno calibrate sull'esito complessivo della lite; il mero fatto che l'attore inizialmente non abbia evocato una parte non impedisce, di per sè, l'addebito delle spese se la decisione finale è in suo favore
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 25 feb 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 4839/2025 del 25/02/2025
- Sentenza civile · 25 feb 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 4840/2025 del 25/02/2025
- Sentenza civile · 25 feb 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 4845/2025 del 25/02/2025
- Sentenza civile · 25 feb 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 4853/2025 del 25/02/2025
- Sentenza civile · 25 feb 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 4855/2025 del 25/02/2025
- Sentenza civile · 25 feb 2025Cassazione Civile, Sentenza n. 4884/2025 del 25/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →