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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33312/2023 del 28/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per truffa in relazione alla compravendita di autovetture provenienti da procedura fallimentare. Il ricorrente deduce: 1) tardività della querela, sostenendo che il dies a quo sia la data dell'ultimo pagamento (17/09/2013) e che la querela sarebbe stata depositata oltre il termine di 90 giorni (18/12/2013); 2) insufficiente prova dell'elemento oggettivo e soggettivo della truffa, contestando il trasferimento del denaro e l'attribuibilità della documentazione e dei messaggi WhatsApp al Ceccarelli; 3) carenza di motivazione circa le statuizioni civili e quantificazione del danno e risarcimento alle parti civili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Sulla tardività della querela ha ritenuto che l'onere probatorio ricada su chi eccepisce la tardività e che la difesa non abbia fornito la prova della intempestività; la valutazione del merito (attribuzione dei documenti, affidabilità dei messaggi, trasferimento di denaro, quantificazione del danno) è stata considerata questione di fatto correttamente trattata dai giudici di merito e non sindacabile in cassazione. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui la Cassazione non effettua nuovo esame dei fatti e delle prove, specie in presenza di doppia conforme. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di €3.000,00 a titolo di ammenda (art. 616 cod. proc. pen.). Nessuna condanna per spese a carico della parte civile che non ha presentato conclusioni.

Norme richiamate

  • art. 173 bis disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale richiamata per la sintetica esposizione dei motivi di impugnazione; utilizzata per classificare i motivi di ricorso.

  • art. 606 lett. b ed e cod. proc. pen.

    Fondamento giuridico dei motivi di cassazione: dedotte violazioni di legge e vizi della motivazione in relazione agli elementi costitutivi del reato e alle statuizioni civili.

  • art. 124 cod. pen.

    Norma richiamata in relazione all'individuazione del dies a quo per la querela; la Corte ha ritenuto che non sia sufficiente indicare l'ultimo pagamento come termine senza prova che le persone offese avessero in quel momento il sospetto dell'illecito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la possibilità di irrogare una somma a titolo di ammenda in caso di ricorso manifestamente infondato; applicata per la condanna al pagamento delle spese e all'ammenda di €3.000,00.

  • art. 107 Cost.

    Citazione costituzionale richiamata per spiegare la diversa funzione dei magistrati nei vari gradi di giudizio e giustificare il limite del sindacato di legittimità sulle questioni di fatto.

Massime di principio

  • La prova della tardività della querela grava su chi la eccepisce; in assenza di prova certa la situazione va interpretata a favore del querelante.
  • La Corte di Cassazione non riesamina autonomamente la valutazione di fatto, la credibilità dei testimoni o la comparazione delle risultanze probatorie: tali questioni sono riservate al giudice del merito.
  • Per essere accolto in cassazione un motivo che critica la motivazione deve individuare vizi tipici di legittimità (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione).
  • In presenza di 'doppia conforme' (prime due decisioni di merito concordi) il sindacato di legittimità è ulteriormente limitato; il ricorso deve invece evidenziare specifici e gravi vizi di motivazione.
  • L'attribuzione di documenti e messaggi (es. WhatsApp) all'imputato è questione probatoria di merito: occorre produrre elementi idonei a collegare materialmente la prova all'imputato per superare la valutazione del giudice.
  • I ricorsi manifestamente infondati possono comportare, oltre al rigetto, la condanna al pagamento delle spese e l'irrogazione di un'ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante valutare la fondatezza giuridica delle doglianze prima di proporre il ricorso.
  • Le questioni relative a quantificazione del danno e risarcimento devono essere trattate e motivate adeguatamente già in sede di merito: critiche generiche in cassazione non sono idonee a ottenere riconsiderazioni.

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