Cassazione Civile, Ordinanza n. 13153/2026 del 07/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Un contribuente impugnava un'intimazione di pagamento notificata nel 2022, con cui veniva richiesto il pagamento di circa euro 589.080,63 per una pluralità di carichi riferiti agli anni d'imposta 2010-2019, comprensivi di crediti tributari, contributi previdenziali e sanzioni amministrative, fondati su cartelle di pagamento, un avviso di addebito e un avviso di accertamento esecutivo. In primo grado veniva dichiarato il difetto di giurisdizione per le partite non tributarie e rigettato il resto; in appello la decisione veniva confermata. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva: 1) violazione dell'art. 7, comma 1-ter, l. 212/2000, sostenendo che l'intimazione fosse il primo atto contenente la pretesa complessiva e dovesse quindi avere una motivazione analitica anche su interessi e oneri di riscossione; 2) violazione dell'art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997 e dell'art. 2948, n. 4, c.c., per errata esclusione della prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi, anche tenendo conto della disciplina emergenziale Covid; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè che alcune cartelle avrebbero già avuto sanzioni e interessi prescritti; 4) nullità della sentenza per mancanza di motivazione sulla prescrizione riferita alle singole cartelle.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, ritenendo inapplicabile ratione temporis l'art. 7, comma 1-ter, dello Statuto del contribuente introdotto dal d.lgs. 219/2023, poiché l'intimazione era stata notificata nel 2022, e comunque ha rilevato che la censura tendeva a sovvertire l'accertamento di merito sulla sufficienza informativa delle cartelle. Ha accolto il secondo motivo perché la sentenza impugnata non aveva verificato in modo puntuale se l'atto interruttivo del 7 settembre 2017 fosse riferibile a tutti i singoli carichi, in particolare ad alcune cartelle specificamente indicate dal ricorrente; la motivazione risultava quindi carente sul nesso tra atto interruttivo e singoli crediti. Il terzo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 7, comma 1-ter, l. 212/2000
La disposizione, introdotta dal d.lgs. 219/2023, si applica solo agli atti dell'Amministrazione finanziaria formati dopo la sua entrata in vigore; non è quindi applicabile a un'intimazione notificata nel 2022.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura per violazione di legge non può risolversi nella richiesta di una nuova valutazione dei fatti o delle prove compiuta dal giudice di merito.
art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602/1973
L'intimazione di pagamento è atto consequenziale a cartelle già notificate; quando segue cartelle già conosciute dal debitore, il requisito motivazionale è meno intenso e può essere assolto mediante rinvio agli atti presupposti.
art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
Rileva ai fini della prescrizione quinquennale delle sanzioni amministrative tributarie.
Rileva ai fini della prescrizione quinquennale di interessi e prestazioni periodiche.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo resta assorbito quando viene accolto un motivo che impone comunque il riesame della questione decisiva.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La nullità per difetto di motivazione resta assorbita se la decisione viene cassata per altra ragione che richiede un nuovo esame del medesimo punto.
La causa è stata trattata con il rito camerale previsto per la proposta del consigliere e la richiesta della parte di decisione del ricorso.
Massime di principio
- Quando si contesta la motivazione di un'intimazione di pagamento consequenziale a cartelle già notificate, non è necessario un dettagliato calcolo analitico degli accessori se il rinvio agli atti presupposti consente al debitore di comprendere natura e quantificazione della pretesa e di difendersi efficacemente.
- Una norma processuale o sostanziale sopravvenuta non può essere applicata retroattivamente agli atti amministrativi formati prima della sua entrata in vigore, salvo diversa previsione transitoria.
- In tema di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, l'effetto interruttivo richiede che l'atto sia riferibile al singolo credito o alla specifica cartella cui si pretende di collegare l'interruzione; la motivazione deve consentire di verificare tale corrispondenza.
- La sospensione legale dei termini non esonera il giudice dal verificare, per ciascun carico, il decorso del termine prescrizionale e la concreta incidenza degli atti interruttivi successivamente notificati.
- Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 3, c.p.c. è inammissibile se, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
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