Cassazione Penale, Ordinanza n. 32398/2026 del 31/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l’istanza di concessione della misura alternativa alla detenzione proposta ai sensi dell’art. 50 dell’ordinamento penitenziario, ritenendo non superate le condizioni ostative previste dall’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione lamentando l’omessa valutazione degli elementi allegati all’istanza: una prova di bonifico in favore di un’associazione antimafia, una dichiarazione formale di dissociazione dal contesto organizzativo di appartenenza e l’indicazione delle ragioni dell’impossibilità della collaborazione con la giustizia. La Corte ha ritenuto che tali elementi non scalfissero la motivazione del Tribunale. Il condannato era detenuto per un reato ostativo di prima fascia. Il giudice di sorveglianza aveva valutato l’assenza di collaborazione e di prova dell’impossibilità o inutilità della stessa, il buon comportamento carcerario, la mancanza di revisione critica e di concreta presa di distanza dal contesto di criminalità organizzata, nonché il mancato adempimento delle obbligazioni civili e il mancato risarcimento del danno alle persone offese. Secondo la Corte, la generica dichiarazione di dissociazione, priva di elementi concreti sulla sua effettività, e il versamento di una somma minima a titolo risarcitorio non erano idonei a superare tali risultanze. Il ricorrente, inoltre, non aveva indicato elementi trascurati aventi carattere decisivo, tali che la loro valutazione avrebbe necessariamente condotto a una decisione più favorevole.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva esaminato gli elementi necessari per verificare il superamento dell’ostatività del reato, considerando il percorso rieducativo, l’assenza di collegamenti attuali o potenziali con la criminalità organizzata, la collaborazione o la dimostrazione della sua impossibilità o inutilità, la revisione critica, la presa di distanza dal contesto criminale e l’adempimento delle obbligazioni civili. La dichiarazione di dissociazione e il limitato versamento risarcitorio sono stati giudicati non decisivi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento dell’istanza di concessione della misura alternativa alla detenzione.
Disciplina delle condizioni ostative alla concessione dei benefici penitenziari. Per i reati ostativi di prima fascia, dopo le modifiche legislative richiamate dalla Corte, la presunzione di mantenimento dei collegamenti con la criminalità organizzata è relativa e il giudice deve valutare il percorso rieducativo e l’assenza di collegamenti attuali o potenziali, anche mediante gli ampliati poteri istruttori.
art. 4-bis, comma 1, legge n. 354/1975
Individua il regime ostativo applicabile al condannato per un reato di prima fascia.
art. 4-bis, comma 2, Ord. pen.
Attribuisce al giudice poteri istruttori ampliati per verificare l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e il contesto mafioso.
legge 31 ottobre 2022, n. 162
Ha introdotto, secondo il richiamo della Corte, modifiche alla disciplina dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.
legge 30 dicembre 2022, n. 199
Ha convertito con modificazioni il decreto-legge richiamato dalla Corte in relazione alle modifiche dell’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario.
Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Per i condannati per reati ostativi di prima fascia, la collaborazione con la giustizia non costituisce l’unico elemento decisivo: il giudice deve valutare complessivamente il percorso rieducativo e l’assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata, avvalendosi anche degli ampliati poteri istruttori previsti dall’art. 4-bis, comma 2, dell’ordinamento penitenziario.
- Una dichiarazione generica di dissociazione dal contesto criminale non è sufficiente a superare l’ostatività se non è accompagnata da elementi concreti idonei a dimostrarne l’effettività.
- Il buon comportamento carcerario, considerato isolatamente, non è sufficiente a fondare la concessione di una misura alternativa quando manchino revisione critica, concreta presa di distanza dal contesto criminale e prova dell’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata.
- Il mancato adempimento delle obbligazioni civili e il mancato risarcimento del danno possono essere valutati, insieme agli altri elementi, nel giudizio sul superamento dell’ostatività; il versamento di una somma minima non è di per sé idoneo a sovvertire una motivazione contraria.
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di omessa valutazione di elementi difensivi è ammissibile solo quando gli elementi asseritamente trascurati abbiano carattere decisivo, nel senso che la loro adeguata valutazione avrebbe necessariamente imposto, salvo ulteriori elementi di giudizio, una decisione più favorevole.
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