Cassazione Civile, Ordinanza n. 34157/2023 del 06/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un docente coordinatore provinciale per l'educazione fisica, dipendente del comparto scuola, volta a ottenere il pagamento delle ore eccedenti prestate oltre l'orario settimanale di 18 ore. In primo e secondo grado era stato riconosciuto il diritto al compenso previsto dall'art. 87 del CCNL Comparto Scuola 2006/2009, con applicazione della maggiorazione del 10% per sei ore settimanali per dodici mensilità annue; in subordine era stato invocato il diverso importo forfettario di euro 6.000,00 lordi annui previsto da accordi successivi. Il Ministero ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 87 CCNL, sostenendo che anche per i coordinatori provinciali fosse applicabile l'alternativa tra maggiorazione del 10% e compenso forfettario; con il secondo deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 40 d.lgs. 165/2001 e dell'art. 30 CCNL, sostenendo che la contrattazione collettiva di comparto avrebbe delegato alla contrattazione integrativa la disciplina del trattamento economico accessorio e delle ore eccedenti, con conseguente validità delle fonti integrative successive.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il testo dell'art. 87 del CCNL distingue chiaramente tra il regime dei docenti impegnati nelle attività complementari di educazione fisica, per i quali è prevista la possibilità di compenso con maggiorazione del 10% oppure in forma forfetaria, e quello dei coordinatori provinciali per l'educazione fisica, per i quali il compenso per le ore eccedenti è riconosciuto solo con la maggiorazione prevista dal medesimo articolo. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che l'art. 30 del CCNL non contiene una delega generale alla contrattazione integrativa in materia di compenso delle ore eccedenti dei coordinatori provinciali e che neppure l'art. 4 del CCNL contempla tale regolazione tra le materie devolute alla contrattazione decentrata. La decisione è stata confermata in continuità con un orientamento già consolidato. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero; è stato inoltre escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
art. 87 CCNL Comparto Scuola 2006/2009
Il comma 1 disciplina le attività complementari di educazione fisica e prevede per i docenti una scelta tra maggiorazione del 10% e compenso forfetario; il comma 3, per i coordinatori provinciali, consente invece solo la corresponsione con la maggiorazione prevista dall'articolo, escludendo il compenso forfetario.
Richiamato dal Ministero per sostenere una delega generale alla contrattazione integrativa sul trattamento economico accessorio; la Corte non ne ricava, nel caso concreto, un fondamento per derogare alla disciplina del CCNL.
art. 30 CCNL Comparto Scuola 2006/2009
Interpretato nel senso che non contiene alcun richiamo alla precedente disciplina né una delega alla contrattazione integrativa per la regolazione delle attività aggiuntive e delle ore eccedenti dei coordinatori provinciali.
art. 4 CCNL Comparto Scuola 2006/2009
È richiamato per confermare che tra le materie devolute alla contrattazione decentrata non figura la determinazione del compenso per il lavoro eccedente dei coordinatori provinciali per l'educazione fisica.
La Corte rinvia alla motivazione di un precedente consolidato, ritenendo sufficiente il richiamo alla giurisprudenza conforme.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude la sua applicazione alle Amministrazioni dello Stato, in quanto esonerate dal materiale versamento del contributo mediante prenotazione a debito.
Cass. S.U. n. 9938/2014
Richiamata per affermare che l'ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato.
Cass. n. 1778/2016
Richiamata nello stesso senso sull'esonero delle Amministrazioni dello Stato dal versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Cass. n. 28250/2017
Richiamata nello stesso senso sull'esonero delle Amministrazioni dello Stato dal versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Cass. n. 19441/2018
Richiamata come precedente conforme sul regime del compenso dovuto ai coordinatori provinciali per l'educazione fisica.
Massime di principio
- Nell'interpretazione del contratto collettivo, il dato letterale e quello sistematico prevalgono quando consentono di distinguere chiaramente tra categorie di destinatari e rispettivi regimi economici; non è consentito estendere a un gruppo di lavoratori una disciplina prevista espressamente per un altro gruppo.
- Se il contratto collettivo di comparto disciplina in modo compiuto una specifica voce retributiva, la contrattazione integrativa o decentrata non può introdurre una regolazione difforme o peggiorativa in assenza di una delega espressa e inequivoca.
- La mera invocazione di una delega generale alla contrattazione integrativa non è sufficiente a derogare a una previsione contrattuale collettiva puntuale sul compenso; occorre che la fonte invocata contenga effettivamente il rinvio alla materia controversa.
- Le disposizioni che regolano il compenso per ore eccedenti possono differenziare il trattamento in ragione della diversa funzione svolta dal personale interessato, e tale differenza deve essere rispettata se emerge chiaramente dal testo contrattuale.
- Le Amministrazioni dello Stato sono esonerate dall'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, perché il loro regime di prenotazione a debito esclude il materiale versamento della somma.
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