Cassazione Civile, Ordinanza n. 24011/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (beneficiario)
La controversia
La controversia nasceva da un ricorso volto al riconoscimento della maggiorazione sociale ex lege n. 448 del 2001 su un trattamento assistenziale in godimento. Nel corso del primo grado l'ente previdenziale aveva provveduto alla ricostituzione della prestazione e alla corresponsione degli arretrati, chiedendo la cessazione della materia del contendere, richiesta condivisa dalla controparte. Il tribunale aveva quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e liquidato le spese a carico dell'ente. La parte beneficiaria aveva impugnato solo la liquidazione delle spese. La corte d'appello aveva aumentato le spese del primo grado ma aveva escluso la fase decisionale, ritenendo che non spettasse per mancato deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, e aveva liquidato le spese del secondo grado in misura inferiore a quanto ritenuto dovuto dalla parte appellante. Con il ricorso per cassazione la parte ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 4 e 5 del d.m. n. 55 del 2014, come modificati dal d.m. n. 147 del 2022, nonché degli artt. 91 c.p.c. e 2233 c.c., sostenendo che la fase decisionale andava comunque compensata anche in assenza di note conclusive e che, una volta corretto il valore della liquidazione del primo grado, andava rivista anche la quantificazione delle spese del grado di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha affermato che la fase decisionale deve essere liquidata anche quando il giudizio si concluda con declaratoria di cessazione della materia del contendere su richiesta concorde delle parti, poiché in tale fase rientrano comunque attività difensive riconducibili all'elenco normativo, come la precisazione delle conclusioni e l'esame del provvedimento conclusivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese del primo grado e ha rinviato alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, per nuova liquidazione delle spese di primo grado e, per effetto della riliquidazione del valore della controversia, anche delle spese del grado di appello. È stata inoltre demandata al giudice del rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata prospettata la violazione di legge come vizio denunciato in cassazione.
La fase decisionale del compenso professionale va riconosciuta sulla base dell'attività effettivamente svolta e del suo contenuto finalistico.
Le attività elencate per la fase decisionale includono anche precisazione delle conclusioni, esame del provvedimento conclusivo, registrazione o pubblicazione del provvedimento e altre attività successive alla decisione.
Ha modificato l'articolazione della fase decisionale ai fini della liquidazione dei compensi.
È richiamato come parametro della liquidazione delle spese processuali a carico della parte soccombente.
È richiamato come parametro generale per la determinazione del compenso professionale.
art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c.
È richiamato per la decisione in camera di consiglio e il deposito dell'ordinanza entro sessanta giorni.
art. 13, comma 6, della l. n. 247 del 2012
Concorre a fondare il principio secondo cui la fase decisionale può essere compensata anche quando il giudizio si chiuda con cessazione della materia del contendere.
art. 4, comma 5, lett. d), d.m. n. 55 del 2014
La previsione ha carattere esemplificativo e ricomprende un'ampia serie di attività della fase decisionale.
art. 5, lett. d), d.m. n. 55 del 2014
La liquidazione della fase decisionale deve tenere conto di tutte le attività successive alla decisione e non incluse nelle altre fasi.
Massime di principio
- Il compenso per la fase decisionale del giudizio va riconosciuto anche quando il procedimento si chiuda con cessazione della materia del contendere, se la difesa abbia comunque svolto attività riconducibili a quella fase.
- Ai fini della liquidazione dei compensi forensi, l'elenco delle attività della fase decisionale ha valore esemplificativo e non può essere ristretto al solo deposito di comparse conclusionali o memorie di replica.
- La valutazione della fase processuale rilevante per la liquidazione delle spese deve essere compiuta in modo funzionale e non meramente formale, considerando il contenuto dell'attività difensiva effettivamente svolta.
- Se viene rideterminato il valore della controversia ai fini delle spese di primo grado, anche la liquidazione del grado successivo deve essere ricalcolata sulla base del valore corretto della lite.
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