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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24009/2026 del 24/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di una persona separata che aveva chiesto il riconoscimento dell'assegno sociale per il periodo 1 agosto 2016 - gennaio 2020. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo irrilevante, ai fini del requisito dello stato di bisogno effettivo, la mancata richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato, e aveva compensato per metà le spese dei due gradi in ragione della ritenuta controvertibilità della questione. La ricorrente ha impugnato soltanto il capo sulle spese, denunciando violazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che la compensazione era illegittima perché la questione era già stata risolta da un precedente di legittimità del 2010 e quindi non era affatto controversa; inoltre la compensazione sarebbe stata comunque incompatibile con l'art. 92 c.p.c. come modificato e interpretato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. L'INPS ha resistito con controricorso, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di esposizione dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo sufficiente l'esposizione dei fatti di causa. Nel merito ha dichiarato infondato il motivo sulle spese: ha affermato che la Corte d'appello ha legittimamente compensato per metà le spese, poiché la decisione di merito si è inserita in un quadro giurisprudenziale reso chiaro solo successivamente dall'ordinanza n. 14513 del 2020, successiva sia alla domanda sia all'appello; pertanto la questione poteva dirsi obiettivamente controvertibile. La Corte ha inoltre distinto il precedente del 2010 richiamato dalla ricorrente, spiegando che esso riguardava una diversa ipotesi in cui era stata accertata l'incapienza del coniuge e l'infruttuosa attivazione delle procedure di riscossione, mentre nel caso odierno la mancata richiesta dell'assegno di mantenimento era stata valutata come irrilevante solo alla luce del successivo orientamento di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate irripetibili nei confronti della ricorrente per l'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c., con atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    la violazione di legge è stata invocata per censurare la decisione sulle spese come erronea applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.

  • art. 366, primo comma, n. 3), c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve esporre in modo chiaro ed esaustivo i fatti di causa essenziali; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto

  • art. 91 c.p.c.

    è stato richiamato come parametro della regola della soccombenza nella liquidazione delle spese

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    consente la compensazione delle spese nei casi previsti dalla legge e, secondo la giurisprudenza richiamata, anche in ipotesi di assoluta novità, mutamento della giurisprudenza o assoluta incertezza della questione

  • art. 380bis.1, secondo comma, c.p.c.

    disciplina il termine per il deposito dell'ordinanza dopo la camera di consiglio

  • art. 3, comma 6, l. n. 335 del 1995

    il diritto all'assegno sociale presuppone lo stato di bisogno effettivo, desunto dall'assenza o insufficienza di redditi entro la soglia legale; è irrilevante il reddito potenziale non percepito per mancata attivazione verso il coniuge separato

  • art. 152 disp. att. c.p.c.

    in presenza della rituale dichiarazione di esenzione, le spese del giudizio di legittimità sono dichiarate irripetibili nei confronti della parte ricorrente

  • art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistendo i presupposti, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    ha introdotto la previsione dell'ulteriore contributo unificato richiamata dall'art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115 del 2002

  • Corte cost. n. 77 del 2018

    ha inciso sull'art. 92 c.p.c., ampliando l'area delle ipotesi in cui può disporsi la compensazione delle spese

  • Corte cost. n. 157 del 2014

    la ripetizione delle spese non costituisce presupposto indefettibile della tutela giurisdizionale

  • Cass. n. 14513 del 2020

    ha affermato che ai fini dell'assegno sociale è irrilevante la mancata richiesta dell'assegno di mantenimento al coniuge separato

  • Cass. n. 6570 del 2010

    riguardava una fattispecie diversa, con incapienza accertata del coniuge e infruttuosa riscossione, nella quale il reddito solo teorico non era computabile

  • Cass. n. 28508 del 2025

    sul requisito di chiarezza dell'esposizione dei fatti nel ricorso per cassazione

  • Cass. n. 34977 del 2025

    richiamata sui criteri di sindacato di legittimità della compensazione delle spese

  • Cass. n. 8486 del 2025

    richiamata sui criteri di sindacato di legittimità della compensazione delle spese

  • Cass. n. 31239 del 2024

    richiamata per il limite del controllo di legittimità sulle ragioni della compensazione

  • Cass. n. 9977 del 2019

    l'illogicità o l'erroneità delle ragioni della compensazione delle spese integra violazione di legge denunciabile in cassazione

  • Cass. n. 14036 del 2024

    l'illogicità o l'erroneità delle ragioni della compensazione delle spese integra violazione di legge denunciabile in cassazione

  • Cass. n. 23051 del 2024

    il giudice di merito deve evitare motivazioni stereotipate o fondate su ragioni ininfluenti

  • Cass. n. 30328 del 2022

    la prolissità degli atti di causa è ragione ininfluente ai fini della compensazione delle spese

  • Cass. n. 6424 del 2024

    il rigetto per ragioni processuali non giustifica di per sé la compensazione delle spese

  • Cass. n. 11301 del 2015

    l'esiguità della pretesa o il rilievo officioso non sono, da soli, motivi idonei alla compensazione

  • Cass. n. 21083 del 2015

    la contumacia della parte non giustifica la compensazione delle spese

  • Cass. n. 14411 del 2016

    la mera peculiarità della fattispecie non è ragione sufficiente per la compensazione delle spese

  • Cass. n. 21400 del 2021

    il sindacato della Corte di cassazione sulla compensazione delle spese è di tipo negativo, entro i limiti tracciati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità

  • Cass. n. 5489 del 2026

    richiamata sul sindacato negativo in materia di compensazione delle spese

  • Cass. n. 5427 del 2026

    richiamata sul sindacato negativo in materia di compensazione delle spese

  • Cass. n. 29342 del 2025

    richiamata sul sindacato negativo in materia di compensazione delle spese

  • Cass. n. 15495 del 2022

    il controllo di legittimità non può estendersi alla misurazione della gravità ed eccezionalità delle ragioni addotte per la compensazione se esse trovano riscontro nelle evidenze di causa o nella giurisprudenza consolidata

  • Cass. n. 4696 del 2019

    la compensazione è consentita anche in caso di assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza o assoluta incertezza

  • Cass. n. 3977 del 2020

    la compensazione è consentita anche in caso di assoluta novità della questione, mutamento di giurisprudenza o assoluta incertezza

  • Cass. n. 19145 del 2026

    richiamata come precedente conforme sul tema della compensazione delle spese

  • Cass. n. 19055 del 2026

    richiamata come precedente conforme sul tema della compensazione delle spese

  • Cass. n. 18688 del 2026

    richiamata come precedente conforme sul tema della compensazione delle spese

  • Cass. n. 11491 del 2026

    richiamata come precedente conforme sul tema della compensazione delle spese

  • Cass. n. 13048 del 2026

    richiamata come precedente conforme sul tema della compensazione delle spese

  • Cass. n. 10563 del 2026

    richiamata come precedente conforme sul tema della compensazione delle spese

  • Cass. n. 10520 del 2026

    richiamata come precedente conforme sul tema della compensazione delle spese

  • Cass. n. 9590 del 2026

    richiamata come precedente conforme sul tema della compensazione delle spese

  • Cass. n. 7452 del 2026

    richiamata come precedente conforme sul tema della compensazione delle spese

  • Cass. n. 4191 del 2026

    richiamata come precedente conforme sul tema della compensazione delle spese

  • Cass., Sez. Un., n. 4315 del 2020

    l'amministrazione giudiziaria verifica in concreto la debenza del contributo unificato, anche rispetto a eventuali esenzioni

Massime di principio

  • In materia di spese processuali, il giudice di merito può compensarle solo nei casi consentiti dall'art. 92 c.p.c.; il controllo di legittimità non consente una valutazione sostitutiva della gravità delle ragioni, ma verifica che esse non siano meramente apparenti, stereotipate o incongrue rispetto agli atti di causa.
  • La nozione di 'assoluta incertezza' o 'controvertibilità' della questione può giustificare la compensazione delle spese quando la soluzione giurisprudenziale non fosse ancora consolidata al momento della decisione di merito, anche se un precedente successivo chiarisca poi la regola di diritto.
  • Ai fini dell'assegno sociale, il requisito dello stato di bisogno effettivo si misura sui redditi effettivamente percepiti o comunque disponibili entro la soglia di legge; non è di regola rilevante un reddito solo potenziale, quale l'assegno di mantenimento non richiesto al coniuge separato.
  • Il precedente di legittimità va letto nel suo specifico contesto fattuale: un principio enunciato in una vicenda in cui il credito verso il coniuge era oggettivamente inesigibile non è automaticamente sovrapponibile a una fattispecie in cui il credito non sia stato neppure azionato.
  • Nel ricorso per cassazione l'esposizione dei fatti deve essere chiara e completa quanto basta a rendere comprensibili motivi e decisum senza ricorrere ad atti esterni; il requisito non richiede una ricostruzione analitica, ma una narrazione autosufficiente dei dati essenziali.

Come è indicizzato

MateriePensioniSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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