Cassazione Penale, Sentenza n. 35724/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che, riformando la decisione del Tribunale di Castrovillari, aveva assolto l'imputato per non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p., pur essendo stato riconosciuto responsabile della guida in stato di ebbrezza (art. 186, comma 2, lett. c, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) con valori alcolemici rilevati pari a 1,44 g/l e 1,61 g/l il 31/03/2019 in ora notturna. Il Procuratore Generale deduce violazione di legge e vizio di motivazione: la Corte territoriale avrebbe trascurato il livello elevato del tasso alcolemico (circa il triplo del limite amministrativo di 0,5 g/l e il doppio del limite penalmente rilevante indicato dall'atto impugnatorio), la guida in piena notte su arteria normalmente frequentata, l'assenza di breve tragitto, nonché indici fisici quali alito vinoso, linguaggio sconnesso, andatura barcollante, occhi lucidi, dando eccessivo peso all'incensuratezza e al comportamento collaborativo dell'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore Generale ritenendolo infondato. Ha condiviso che la valutazione operata dalla Corte d'appello rientra nella normale discrezionalità valutativa, non risultando né immotivata né illogica. Il giudice di merito ha correttamente applicato la causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., avendo rilevato l'assenza di condotte di guida pericolose o anomale (fermo restando il controllo routinario), la scarsa rilevanza concreta del tasso alcolemico considerato unitamente al comportamento collaborativo e l'incensuratezza dell'imputato, elementi indicativi di assoluta occasionalità della condotta. Il ricorso è dunque rigettato e nessuna condanna alle spese è stata disposta nei confronti della pubblica parte.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 186, comma 2, lett. c
art. 186, comma 2, lett. c, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285: valore alcolemico pari a 1,44 grammi /litro alla prima prova e 1,61 g./l. alla seconda
La norma definisce la fattispecie di guida in stato di ebbrezza con diversi scaglioni di alcolemia; nel caso specifico la Corte territoriale ha ritenuto che il dato numerico, pur eccedente alcune soglie, non fosse di per sé sufficiente a escludere l'applicazione della causa di non punibilità, in mancanza di condotte di guida pericolose o altri elementi concreti di gravità.
Applicata come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte d'appello ha valutato l'insieme delle circostanze (assenza di guida pericolosa, controllo routinario, comportamento collaborativo, incensuratezza, occasionalità) e ne ha dedotto la non punibilità; la Corte di Cassazione ha ritenuto la motivazione congrua e non illogica.
Massime di principio
- La causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. si basa su una valutazione complessiva della diminuita offensività dell'azione: non esiste una soglia numerica automatica che esclude o garantisce l'applicazione; conta il concreto grado di pericolo creato.
- Un elevato valore di alcolemia è un elemento rilevante ma non determinante in assoluto: se non accompagnato da condotte di guida pericolose, comportamento realmente rischioso o altri elementi concreti di gravità, il giudice può comunque ritenere la non punibilità per particolare tenuità.
- Fattori che aggravano la probabilità di rigetto della non punibilità: guida effettivamente pericolosa o imprudente, incidente o quasi-incidente, tratto stradale particolarmente pericoloso o frequentato, prova evidente di alterazione psico-fisica (andatura barcollante molto marcata, linguaggio fortemente sconnesso, ecc.).
- Fattori che favoriscono l'applicazione della non punibilità: controllo routinario senza rilevazione di guida anomala, collaborazione dell'interessato, incensuratezza, episodicità e occasionalità del comportamento, assenza di danni o di concreto aggravamento del rischio per terzi.
- In sede di Cassazione la rivalutazione dei fatti è molto limitata: il sindacato è rivolto alla correttezza della motivazione e al rispetto di principi di diritto; la scelta discrezionale dei giudici di merito è mantenuta salvo motivazioni manifestamente illogiche o carenti.
- Per orientarsi in casi simili, raccogliere e documentare elementi che attestino l'assenza di pericolo concreto (assenza di manovre rischiose, brevità del tragitto, testimonianze, video, assenza di danni) e far emergere elementi soggettivi attenuanti (comportamento collaborativo, vita irreprensibile) poiché la decisione è valutativa e basata sul bilanciamento delle circostanze.
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