Cassazione Civile, Ordinanza n. 25071/2026 del 06/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
La sottoscrittrice aveva acquistato diversi buoni fruttiferi postali emessi tra il 2000 e il 2002. Poiché il diritto al rimborso di tali titoli era stato ritenuto prescritto, aveva agito per ottenere il risarcimento del danno, deducendo che la società emittente non avesse adempiuto agli obblighi informativi relativi alle modalità di riscossione e alla scadenza dei buoni, privi di una data di scadenza immediatamente rilevabile. I giudici di merito avevano condannato la società al pagamento di euro 4.000,00, pari all'importo dei buoni prescritti, ritenendo sussistente l'inadempimento informativo e quantificando equitativamente il danno. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato la violazione degli artt. 2002, 1339 e 1374 c.c., in relazione ai decreti ministeriali applicabili, sostenendo che i buoni postali fossero documenti di legittimazione e che non gravasse sull'emittente uno specifico obbligo informativo sulle modalità di gestione dei titoli. Con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 3, comma 1, e dell'art. 6 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente interpretato la disciplina relativa alla consegna del foglio informativo analitico e avesse invertito l'onere della prova quanto alla responsabilità contrattuale.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, richiamando il principio affermato da un precedente della stessa Sezione secondo cui la mancata consegna del foglio informativo analitico previsto dall'art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000 non attribuisce al sottoscrittore il diritto al risarcimento pari all'importo dei buoni non riscossi quando il diritto di rimborso si sia estinto per prescrizione decennale e la pretesa risarcitoria sia fondata sulla mancata conoscenza della scadenza dei titoli. La disciplina della prescrizione ordinaria non consente di equiparare a un occultamento doloso del debito le condotte colpose che abbiano soltanto ostacolato o reso soggettivamente più difficile l'esercizio tempestivo del diritto. Ne consegue che l'inadempimento agli obblighi informativi non può costituire il fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria avente come contenuto l'oggetto del diritto di rimborso ormai prescritto. Ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha rigettato la domanda originaria. Le spese di entrambi i gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate in ragione del recente consolidamento dell'orientamento nomofilattico.
Norme richiamate
Richiamato in relazione alla qualificazione dei buoni postali come documenti di legittimazione, nell'ambito della censura proposta dalla società emittente.
Richiamato nel motivo relativo all'inserzione automatica nel contratto della disciplina normativa applicabile ai buoni postali.
Richiamato nel motivo relativo agli effetti del contratto e all'integrazione della disciplina dei buoni postali.
La sospensione della prescrizione è prevista per il comportamento doloso del debitore che occulti il debito, non per condotte colpose che abbiano ostacolato l'esercizio tempestivo del diritto.
Il diritto di rimborso dei buoni è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale; la mancata conoscenza della scadenza, anche se collegata a un deficit informativo, non fa sorgere un diritto risarcitorio sostitutivo del credito prescritto.
Richiamato in relazione alla censura sull'onere della prova della responsabilità contrattuale e della consegna del foglio informativo analitico.
Consente alla Corte di decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto; la Corte lo ha applicato rigettando direttamente la domanda originaria.
art. 3 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000
Prevede il foglio informativo analitico; la sua mancata consegna, in relazione alla prescrizione del diritto di rimborso dei buoni, non fonda il diritto al risarcimento dell'importo prescritto.
art. 6 del d.m. Tesoro 19 dicembre 2000
Richiamato nel motivo concernente la disciplina del foglio informativo analitico.
art. 8 del d.m. Tesoro 29 marzo 2001
Richiamato nel motivo relativo alla qualificazione e alla disciplina dei buoni postali fruttiferi.
Massime di principio
- La mancata consegna al sottoscrittore del foglio informativo analitico previsto dalla disciplina dei buoni fruttiferi postali non attribuisce, di per sé, il diritto al risarcimento dell'importo dei buoni quando il diritto di rimborso si sia estinto per prescrizione decennale e la domanda risarcitoria sia fondata sulla mancata conoscenza della scadenza dei titoli.
- La disciplina dei buoni fruttiferi postali deve essere individuata nei decreti ministeriali istitutivi delle singole serie, ai quali occorre fare riferimento per determinare il regime giuridico applicabile.
- Ai fini della sospensione della prescrizione ex art. 2941, n. 8, c.c., rileva il comportamento doloso del debitore volto all'occultamento del debito; non sono equiparabili all'occultamento doloso le condotte colpose che abbiano soltanto costituito un ostacolo di fatto o un impedimento soggettivo all'esercizio tempestivo del diritto.
- Non è configurabile come fatto costitutivo di una pretesa risarcitoria, avente contenuto equivalente al diritto di rimborso prescritto, l'inadempimento a obblighi informativi che abbia contribuito alla mancata tempestiva riscossione dei buoni, senza integrare una causa di sospensione della prescrizione.
- Quando la causa può essere decisa sulla base degli accertamenti già compiuti e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, cassata la sentenza impugnata, può decidere direttamente il merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c.
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