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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35404/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che ha parzialmente accolto l'appello sul dissequestro disponendo la riduzione del sequestro da €657.496,75 a €128.439,75 ma mantenendo il vincolo preventivo su quest'ultimo importo nei confronti di Ciro Contaldo. Il ricorrente denunciava violazione dell'art. 321 c.p.p. e omessa/insufficiente motivazione in relazione alla richiesta principale di restituzione integrale delle somme sequestrate, rilevando che: a) il profitto attribuito alla società Fox Corporate s.r.l. era di €128.439,75; b) in altro giudizio era già stata disposta la confisca per equivalente su importi complessivi superiori (confisca di €657.496,75 con vincolo esecutivo di €297.450,84), tali somme già assorbirebbero il profitto contestato; c) quindi non sussisterebbe più il periculum in mora né la ragione di mantenere il sequestro su somme aggiuntive a carico della persona fisica, e va disposta la restituzione integrale di quanto ancora sottoposto a vincolo.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato che il Tribunale del riesame ha accertato che il profitto riconducibile alla Fox Corporate s.r.l. è pari a €128.439,75 e che, per la quota societaria, era già stata eseguita confisca su somme superiori (€297.450,84), ma ha omesso di motivare la decisione di mantenere il sequestro in capo a Contaldo persona fisica. Per tale omissione di motivazione (violazione dell'obbligo motivazionale ex art. 125, comma 3 c.p.p.) l'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno (art. 324, co. 5 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 640-bis cod. pen.

    Norma sostanziale del reato contestato (truffa aggravata). La Corte prende atto della qualificazione del fatto e dell'entità del profitto ad esso riferito.

  • art. 640-quater cod. pen.

    Richiamata nel motivo di ricorso; contestualizza altri profili di responsabilità o concorso di reato, se rilevante.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Il ricorrente deduce la violazione di tale norma in relazione alla mancata o insufficiente motivazione del provvedimento di mantenimento del sequestro; la Corte accoglie la censura nella parte relativa all'omessa argomentazione del Tribunale circa la richiesta principale di restituzione.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Fondamento formale dei motivi di cassazione proposti: vizio di motivazione e violazione di norme di procedimento e di diritto sostanziale.

  • art. 322-bis cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che l'appello al tribunale del riesame era stato proposto da Contaldo anche nella veste di legale rappresentante della Fox Corporate s.r.l.; la regolarità della capacità ad impugnare è considerata e riconosciuta.

  • art. 322-ter cod. proc. pen.

    Richiamata tra le norme menzionate nel ricorso; riguarda le impugnazioni e i poteri del giudice del riesame, contestualizzata nella censura sull'operato del Tribunale.

  • art. 610, commi 1 e 5 e art. 611, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamate per spiegare che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto senza trattazione orale per mancanza di richiesta, conforme alle norme sul procedimento scritto.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di motivazione delle sentenze e ordinanze; la Corte indica che l'omessa motivazione costituisce violazione di legge e giustifica l'annullamento del provvedimento impugnato.

  • art. 324, comma 5 cod. proc. pen.

    Norma invocata per il rinvio ad altro giudice competente dopo l'annullamento dell'ordinanza; la Corte annulla e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno, ai sensi di questa disposizione.

Massime di principio

  • Se il profitto/il prezzo del reato è stato già soddisfatto o coperto da confisca eseguita su altri beni o conti, la prosecuzione del sequestro preventivo su ulteriori somme richiede motivazione chiara che giustifichi la persistenza del periculum in mora o altra esigenza cautelare.
  • L'omessa o insufficiente motivazione di una ordinanza di riesame in tema di misure reali costituisce vizio rilevante: può determinare l'annullamento per violazione dell'obbligo motivazionale ex art. 125 c.p.p.
  • La capacità ad impugnare in duplice veste (persona fisica e legale rappresentante di società) deve essere esplicitata e considerata dal giudice; le ragioni connesse a ciascuna veste vanno valutate separatamente e motivate.
  • Il giudice del riesame non può limitarsi a riduzioni numeriche senza affrontare e confutare le specifiche richieste difensive (es. restituzione integrale), soprattutto quando emergono elementi che dimostrano la capienza di altri beni già assoggettati a confisca.
  • In caso di contrasto tra sequestro preventivo e confisca già eseguita su somme riconducibili allo stesso profitto, prevale la necessità di valutare l'effettiva cessazione della finalità cautelare (periculum in mora) e, se del caso, disporre la restituzione.

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