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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21824/2026 del 26/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di appalto concluso il 23 luglio 2012 tra una società appaltatrice e un comune. L'appaltatrice aveva convenuto in giudizio il comune sostenendo che quest'ultimo fosse inadempiente perché non avrebbe prestato la necessaria collaborazione nell'esecuzione dell'opera, in presenza di carenze progettuali e del piano di sicurezza del cantiere. La società aveva inoltre comunicato la risoluzione del contratto e chiedeva che fosse accertato l'inadempimento del comune, dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto per fatto e colpa del committente, disapplicato il provvedimento comunale di risoluzione adottato con delibera del 13 maggio 2013 e condannato il comune al risarcimento dei danni. Il comune si era costituito proponendo domanda riconvenzionale per far accertare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatrice e ottenere i danni. Il Tribunale aveva ritenuto inadempiente il comune e condannato quest'ultimo, ma la Corte d'appello aveva ribaltato la decisione, affermando che le doglianze dell'appaltatrice non riguardavano carenze essenziali del progetto o del PSC, bensì una richiesta di revisione dei costi del piano di sicurezza; aveva inoltre ritenuto che la mancata collaborazione fosse imputabile all'appaltatrice, anche per non essersi attivata presso la Provincia per le autorizzazioni e per non aver rispettato gli oneri contrattuali. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1206 c.c., dell'art. 11 del contratto e dell'art. 132 D.Lgs. n. 163/2006, per avere la Corte d'appello escluso l'obbligo del comune di adottare una variante e di rimuovere le carenze progettuali; 2) erronea applicazione dell'art. 55 del capitolato speciale, per errata lettura della CTU e delle prescrizioni provinciali, oltre che per avere attribuito all'appaltatrice l'omessa attivazione presso la Provincia; 3) erronea applicazione dell'art. 6 del contratto, perché la penale era stata applicata a seguito di una risoluzione in danno ritenuta ingiustamente disposta. In sostanza, tutti i motivi miravano a rimettere in discussione l'accertamento di merito sull'inadempimento e sulla legittimità della risoluzione e della penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i primi due motivi si risolvevano in una critica di merito, fondata su un ampio richiamo a risultanze fattuali e probatorie, e che la ricorrente non aveva indicato un reale errore di diritto ma chiedeva una nuova valutazione dei fatti, attività riservata al giudice di merito. Ha inoltre ritenuto che il terzo motivo fosse assorbito dall'inammissibilità dei primi due e, comunque, anch'esso costruito su una contestazione fattuale dell'accertamento di inadempimento e della conseguente applicazione della penale. La società ricorrente è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di legittimità al comune resistente ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso formalmente denunciava violazioni di legge, ma la Corte ha rilevato che le censure miravano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in cassazione.

  • artt. 1453 e 1455 c.c.

    Sono richiamati per contestare la gravità dell'inadempimento e la risoluzione del contratto, ma la Corte non entra nel merito perché considera le doglianze inammissibili in quanto fattuali.

  • art. 1206 c.c.

    La norma è invocata dalla ricorrente per sostenere un preteso obbligo di cooperazione del committente; la censura è stata ritenuta una questione di fatto mascherata da violazione di legge.

  • art. 11 del contratto di appalto del 23 luglio 2012

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere obblighi del committente e la necessità di variante; la Corte ha ritenuto la censura diretta alla ricostruzione del fatto.

  • art. 132 D.Lgs. n. 163/2006

    Richiamato per sostenere l'obbligo di adottare una variante in presenza di carenze progettuali; la Corte non esamina il merito della questione perché la censura è inammissibile.

  • art. 55 del capitolato speciale di appalto

    Invocato per contestare l'addebito di inadempimento all'appaltatrice; la Corte considera il motivo come critica alla valutazione delle prove.

  • art. 6 del contratto di appalto

    Invocato contro l'applicazione della penale; la Corte osserva che anche tale censura presupponeva la contestazione dell'accertamento di inadempimento, già ritenuto non scrutinabile in cassazione.

  • artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

    Richiamati per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Richiamato come parametro dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio e dei fatti di causa.
  • L'accertamento della gravità dell'inadempimento, della prevalenza delle condotte delle parti e della legittimità della risoluzione contrattuale è devoluto al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non apparente o non manifestamente illogica.
  • La deduzione della violazione di norme contrattuali o di legge è inammissibile quando, sotto l'etichetta del vizio di diritto, mira in realtà a contestare la lettura delle prove, della consulenza tecnica o degli elementi fattuali operata dal giudice d'appello.
  • Quando la censura principale contro l'accertamento dell'inadempimento è inammissibile, resta assorbita la doglianza sulla penale contrattuale che da quell'accertamento dipende.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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