Cassazione Penale, Ordinanza n. 18561/2025 del 16/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
Il Tribunale di Torino, con sentenza dell'11/10/2024, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il delitto indicato al capo b) dell'imputazione per mancanza di querela. Il Procuratore generale ha proposto ricorso deducendo erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il fatto contestato, consistente nel furto di alcuni beni dallo spogliatoio di una piscina, avrebbe dovuto essere qualificato come furto in abitazione. La Corte rileva però che la richiesta di riqualificazione non era stata formulata nel corso del procedimento, nel quale l'azione penale era stata esercitata per furto aggravato; inoltre afferma che la tesi è comunque manifestamente infondata, perché lo spogliatoio di una piscina, essendo condiviso da tutti gli utenti della struttura e non riservato a soggetti determinati, non integra un luogo di privata dimora. Difettano infatti sia lo ius excludendi alios sia la stabilità del rapporto tra persona e luogo richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla qualificazione del fatto come furto in abitazione, osservando che lo spogliatoio di una piscina aperto alla generalità degli utenti non è luogo di privata dimora secondo i criteri delle Sezioni Unite del 2017. Non è stata quindi accolta la richiesta di riqualificazione del reato, né è stata modificata la decisione di proscioglimento emessa dal Tribunale per mancanza di querela.
Norme richiamate
La Corte richiama implicitamente la nozione di furto in abitazione per escluderne l'applicabilità al caso di uno spogliatoio di piscina aperto a tutti gli utenti, perché non qualificabile come luogo di privata dimora.
Il procedimento era stato incardinato per furto aggravato, e la Corte rileva che la diversa qualificazione invocata in ricorso non era stata oggetto del procedimento di merito.
La decisione di non doversi procedere per mancanza di querela presuppone un reato procedibile a querela, ma la Corte non entra nel merito di tale statuizione, limitandosi a dichiarare inammissibile il ricorso.
Sezioni Unite n. 31345 del 2017
«a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare»
Sono richiamati i criteri per qualificare un luogo come privata dimora: uso per vita privata, rapporto stabile con il luogo e non accessibilità ai terzi senza consenso. Tali indici sono stati ritenuti assenti nel caso dello spogliatoio di piscina.
Massime di principio
- Ai fini della configurabilità del furto in abitazione, il luogo violato deve integrare una privata dimora, secondo indici di effettiva destinazione alla vita privata, stabilità del rapporto con la persona e non accessibilità ai terzi senza consenso.
- Uno spazio comune, liberamente accessibile alla generalità degli utenti di una struttura, non può essere qualificato come privata dimora soltanto perché destinato a cambiarsi o a sostare temporaneamente.
- Nel giudizio di legittimità non può essere utilmente censurata come errore di diritto una riqualificazione del fatto che non risulti essere stata prospettata e coltivata nel corso del procedimento di merito, specie quando la tesi difensiva o accusatoria sia comunque manifestamente infondata.
- La mancanza di uno solo degli indici sintomatici della privata dimora può escludere la sussistenza del furto in abitazione quando il bene sottratto provenga da un luogo comune e non riservato.
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