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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29766/2026 del 05/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in primo e secondo grado per avere ucciso due cani del vicino di terreno impiccandoli a una staccionata con due corde, ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi. I primi quattro denunciavano violazione di legge e vizi motivazionali nella ricostruzione dei fatti: contestava la dinamica dell'episodio, sostenendo in sostanza che l'intervento fosse stato determinato dall'esigenza di contenere cani che avrebbero aggredito le pecore del suo gregge, e censurava l'accertamento di responsabilità e la valutazione della prova. Il quinto motivo riguardava il bilanciamento delle circostanze e il trattamento sanzionatorio, deducendo profili legati alla recidiva e alla quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi quattro motivi fattuali e rivalutativi, dunque non scrutinabili in sede di legittimità, e comunque ha osservato che i giudici di merito avevano motivato in modo coerente sulla credibilità della persona offesa, sulle modalità di uccisione dei cani e sull'assenza di una necessità attuale tale da giustificare il fatto ai sensi dell'art. 544-bis c.p. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha reputato non illogica la valorizzazione del precedente per furto ai fini della recidiva e ha escluso la necessità di una motivazione ulteriore sulla pena, perché la sanzione era stata determinata in misura inferiore al medio edittale. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato per imputare la condotta a più soggetti.

  • art. 81, comma 2, c.p.

    richiamato nel capo di imputazione per la contestazione in forma continuata.

  • art. 544-bis c.p.

    norma incriminatrice dell'uccisione di animali; la Corte ribadisce che l'assenza di necessità dell'uccisione integra il requisito decisivo della fattispecie.

  • art. 133 c.p.

    richiamato per affermare che una pena inferiore al medio edittale non richiede una motivazione ulteriore specifica.

  • art. 616 c.p.p.

    fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.

  • art. 544-bis cod. pen.

    la Corte precisa che la 'necessità' esclude la punibilità solo se l'uccisione sia indispensabile per evitare un pericolo imminente o un aggravamento del danno non altrimenti evitabile.

  • art. 133 cod. pen.

    la Corte afferma che, se la pena irrogata è inferiore al medio edittale, non occorre una motivazione ulteriore sui criteri di commisurazione.

Massime di principio

  • In tema di uccisione di animali, la scriminante/elemento della necessità richiede che l'eliminazione dell'animale sia davvero indispensabile per evitare un pericolo imminente o impedire un danno non altrimenti evitabile; se siano praticabili misure meno lesive di semplice contenimento, la necessità è esclusa.
  • La crudeltà nell'uccisione di animali si identifica nell'inflizione di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la tutela dell'animale impone di verificare se l'agente abbia agito in presenza di un concreto e attuale stato di necessità.
  • In sede di legittimità non sono scrutinabili i motivi che si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione completa e non manifestamente illogica.
  • Ai fini della recidiva e del giudizio di bilanciamento, il giudice di merito può valorizzare precedenti anche risalenti ove siano logicamente pertinenti alla valutazione della personalità dell'imputato; la deduzione sulla natura di un precedente deve incidere solo se effettivamente contrastante con il capo di imputazione o con l'accertamento.
  • Quando la pena è determinata in misura inferiore al medio edittale, la motivazione sul trattamento sanzionatorio può essere sintetica e non necessita di un'analitica confutazione di tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieOmicidioImpugnazioni
RamiDelitti contro la personaProcesso penale
IstitutiConcorso di persone

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