Cassazione Penale, Sentenza n. 29766/2026 del 05/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo e secondo grado per avere ucciso due cani del vicino di terreno impiccandoli a una staccionata con due corde, ha proposto ricorso per cassazione articolando cinque motivi. I primi quattro denunciavano violazione di legge e vizi motivazionali nella ricostruzione dei fatti: contestava la dinamica dell'episodio, sostenendo in sostanza che l'intervento fosse stato determinato dall'esigenza di contenere cani che avrebbero aggredito le pecore del suo gregge, e censurava l'accertamento di responsabilità e la valutazione della prova. Il quinto motivo riguardava il bilanciamento delle circostanze e il trattamento sanzionatorio, deducendo profili legati alla recidiva e alla quantificazione della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi quattro motivi fattuali e rivalutativi, dunque non scrutinabili in sede di legittimità, e comunque ha osservato che i giudici di merito avevano motivato in modo coerente sulla credibilità della persona offesa, sulle modalità di uccisione dei cani e sull'assenza di una necessità attuale tale da giustificare il fatto ai sensi dell'art. 544-bis c.p. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha reputato non illogica la valorizzazione del precedente per furto ai fini della recidiva e ha escluso la necessità di una motivazione ulteriore sulla pena, perché la sanzione era stata determinata in misura inferiore al medio edittale. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come norma sul concorso di persone nel reato per imputare la condotta a più soggetti.
richiamato nel capo di imputazione per la contestazione in forma continuata.
norma incriminatrice dell'uccisione di animali; la Corte ribadisce che l'assenza di necessità dell'uccisione integra il requisito decisivo della fattispecie.
richiamato per affermare che una pena inferiore al medio edittale non richiede una motivazione ulteriore specifica.
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
la Corte precisa che la 'necessità' esclude la punibilità solo se l'uccisione sia indispensabile per evitare un pericolo imminente o un aggravamento del danno non altrimenti evitabile.
la Corte afferma che, se la pena irrogata è inferiore al medio edittale, non occorre una motivazione ulteriore sui criteri di commisurazione.
Massime di principio
- In tema di uccisione di animali, la scriminante/elemento della necessità richiede che l'eliminazione dell'animale sia davvero indispensabile per evitare un pericolo imminente o impedire un danno non altrimenti evitabile; se siano praticabili misure meno lesive di semplice contenimento, la necessità è esclusa.
- La crudeltà nell'uccisione di animali si identifica nell'inflizione di gravi sofferenze per mera brutalità, mentre la tutela dell'animale impone di verificare se l'agente abbia agito in presenza di un concreto e attuale stato di necessità.
- In sede di legittimità non sono scrutinabili i motivi che si risolvono in una richiesta di nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione completa e non manifestamente illogica.
- Ai fini della recidiva e del giudizio di bilanciamento, il giudice di merito può valorizzare precedenti anche risalenti ove siano logicamente pertinenti alla valutazione della personalità dell'imputato; la deduzione sulla natura di un precedente deve incidere solo se effettivamente contrastante con il capo di imputazione o con l'accertamento.
- Quando la pena è determinata in misura inferiore al medio edittale, la motivazione sul trattamento sanzionatorio può essere sintetica e non necessita di un'analitica confutazione di tutti i parametri di cui all'art. 133 c.p.
Come è indicizzato
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