Cassazione Civile, Ordinanza n. 18895/2024 del 10/07/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Nel corso di una procedura esecutiva mobiliare presso terzi promossa da un altro creditore, una società interveniva quale creditrice della debitrice esecutata in forza di due decreti ingiuntivi. La debitrice contestava che il credito fosse ancora dovuto, sostenendo che fosse già stato integralmente estinto mediante un mandato di pagamento emesso dall'ente pubblico in esecuzione di un accordo transattivo e di una cessione di crediti con una società di intermediazione del servizio sanitario. Il tribunale accoglieva l'opposizione e dichiarava nullo l'intervento; la corte d'appello, invece, riteneva provato il credito solo per una parte relativa a uno dei decreti ingiuntivi, valorizzando il fatto che il pagamento era stato disposto in favore della società intermediaria e non della creditrice intervenuta, e che l'accredito risultava su un conto non intestato a quest'ultima. L'ente pubblico ricorreva per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la prova dell'avvenuto pagamento alla creditrice e che, per i debiti della pubblica amministrazione, l'obbligazione pecuniaria si considera eseguita con l'emissione dell'ordinativo di pagamento; invocava inoltre la certificazione di pagamento e il timbro 'pagato'.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura non si confrontasse con la ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale era fondata su un rilievo decisivo: l'ordinativo di pagamento del 21 novembre 2007 risultava riferibile alla società intermediaria So.Re.Sa. s.p.a. e non alla creditrice procedente, sicché non provava l'estinzione del debito verso quest'ultima. La doglianza sull'art. 116 c.p.c. è stata qualificata come critica alla valutazione del materiale probatorio e non come denuncia di un errore di diritto, mentre il riferimento all'omesso esame di un fatto decisivo è stato ritenuto inidoneo, perché la questione riguardava l'apprezzamento delle prove e non l'omissione di un fatto storico decisivo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e, in ragione della definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento della somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e della somma in favore della Cassa delle ammende. È stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
violazione dell’art. 116 cod. proc. civ.
La censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge o abbia violato una specifica regola di valutazione; non è invece consentito censurare il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il sindacato di legittimità non consente di riesaminare la sufficienza o persuasività della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico, controverso e decisivo.
non essendo applicabile per i debiti dell’Amministrazione la regola del pagamento al domicilio del creditore
La Corte richiama la norma solo per affermare che, nel caso concreto, il richiamo al suo regime non è pertinente rispetto alla ratio della decisione impugnata.
definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.
La conferma della proposta di inammissibilità comporta l'applicazione del meccanismo sanzionatorio previsto in collegamento con l'art. 96 c.p.c.
condanna ... della ulteriore somma di euro 5.500,00
In caso di definizione conforme alla proposta accelerata, la Corte riconduce la proposizione/insistenza del ricorso a un'ipotesi di abuso del processo sanzionabile con una somma equitativamente determinata a favore della controparte.
non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00
La Corte applica la sanzione aggiuntiva prevista per la conferma della proposta ex art. 380-bis c.p.c., da versare alla Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo
La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si contesta l'attribuzione a una prova di un valore legale o l'inosservanza di una specifica regola di valutazione; se si critica soltanto la lettura delle risultanze probatorie, la censura invade il merito ed è inammissibile.
- Il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente di rimettere in discussione la sufficienza o la logicità della motivazione, ma solo di denunciare l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti.
- È inammissibile il motivo che non si confronti con la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa ricostruzione dei fatti o delle prove.
- L'emissione di un mandato di pagamento, di per sé, non prova l'estinzione del debito verso un soggetto diverso dall'effettivo destinatario del pagamento, quando dagli atti emerga che il pagamento sia stato eseguito in favore di un terzo intermediario.
- La conferma della proposta di definizione accelerata può comportare l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre al raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.
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