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Sentenza

Sentenza del 06/12/2016 n. 24936 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la cartella di pagamento emessa per l’intera imposta di successione, in seguito alla sentenza della Corte di cassazione n. 12283 del 2007 sul ricorso contro il presupposto avviso di liquidazione. La CTR della Lombardia, con sentenza n. 17/34/11 depositata il 22 febbraio 2011, aveva accolto l’appello del contribuente e annullato la cartella, riformando la decisione della CTP di Milano n. 404/03/09: aveva ritenuto, da un lato, fondata l’eccezione di difetto di notifica del ricorso per cassazione e, dall’altro, interpretato la pronuncia del 2007 nel senso che l’avviso fosse stato annullato solo in parte, sicché non era dovuta l’intera imposta richiesta. L’Agenzia ha dedotto due motivi, denunciando violazione delle norme sulla revocazione e del giudicato, sotto profili processuali e sostanziali: a suo avviso la sentenza del 2007 aveva rigettato integralmente il ricorso e gli eventuali vizi avrebbero dovuto essere fatti valere con revocazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. I due motivi, esaminati congiuntamente, sono stati dichiarati inammissibili perché non censuravano in modo adeguato la seconda autonoma ratio decidendi della CTR: l’interpretazione della sentenza n. 12283 del 2007 come formazione di un giudicato parzialmente favorevole al contribuente, che rendeva illegittima la cartella per l’intera imposta. La Corte ha inoltre precisato che l’eventuale nullità per omessa o invalida notifica del ricorso per cassazione avrebbe dovuto essere fatta valere con revocazione; la diversa contestazione dell’interpretazione del giudicato non configurava invece un vizio revocatorio. Le ragioni autonome della sentenza non impugnate correttamente restano ferme e rendono inammissibile il ricorso. L’Agenzia è stata condannata a rimborsare al contribuente le spese, liquidate in 4.000 euro, oltre spese forfetarie e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 391-bis c.p.c.

    atteso che il mancato rilievo della nullità di notifica del ricorso per cassazione doveva dal contribuente essere fatto valere davanti alla corte con lo straordinario mezzo della revocazione

    La nullità della notifica del ricorso per cassazione non può essere fatta valere semplicemente in un successivo giudizio sulla cartella: deve essere dedotta davanti alla Corte mediante il rimedio straordinario della revocazione.

  • Art. 2909 c.c.

    Una violazione della regula iuris - quella che in tesi dell'ufficio sarebbe stata costituita dalla violazione del giudicato esterno formatosi a seguito della sentenza della corte n. 12283 del 2007 - che perciò non dà ingresso ad alcun vizio revocatorio impugnabile con lo straordinario mezzo di cui all'art. 391 bis c.p.c. e bensì invece ad una violazione di giudicato inteso come legge "del caso concreto" altrimenti denunciabile

    Il giudicato formatosi su una precedente decisione vincola come regola concreta del caso. Contestare l’interpretazione o la violazione di tale giudicato non equivale, di per sé, a denunciare un errore revocatorio: occorre utilizzare il mezzo di impugnazione appropriato per la specifica violazione.

  • Art. 360, comma 1, c.p.c.

    La Corte richiama l’articolo quale riferimento ai motivi di ricorso per cassazione, ma dichiara inammissibili le censure perché non investono correttamente una ragione autonoma della decisione impugnata.

Massime di principio

  • Quando una sentenza si fonda su più ragioni autonome, ciascuna sufficiente a sorreggere il dispositivo, il ricorso deve contestarle tutte in modo specifico e pertinente; una ratio non adeguatamente impugnata può consolidarsi e rendere inammissibile il ricorso.
  • La nullità della notifica di un ricorso per cassazione deve essere fatta valere con il rimedio straordinario della revocazione, non mediante una contestazione indiretta in un successivo giudizio.
  • La contestazione del significato o degli effetti di un giudicato va distinta dalla denuncia di un errore revocatorio: il giudicato opera come regola concreta della controversia e la sua violazione deve essere dedotta con il mezzo processuale appropriato.
  • Nel valutare una cartella basata su una precedente pronuncia, occorre verificare l’effettiva portata del giudicato: se la pronuncia ha ridotto o annullato solo in parte la pretesa, la riscossione dell’intero importo può risultare illegittima.

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