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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20374/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di rigetto del riesame del sequestro probatorio (decreto 21/11/2023) formulando tre censure: 1) violazione degli artt. 125, comma 3, e 253 c.p.p. e difetto di motivazione riguardo al fumus commissi delicti, sostenendo che il decreto di sequestro dava una motivazione apparente sulla descrizione della condotta; 2) violazione degli artt. 125, comma 3, e 253 c.p.p. e difetto di motivazione sulle finalità probatorie, denunciando che il sequestro era esplorativo e privo di adeguata delimitazione dei confini investigativi; 3) violazione dell'art. 253 c.p.p., dell'art. 15, comma 1 Cost. e dell'art. 6 CEDU per mancata indicazione dei criteri di selezione del materiale sequestrato, con conseguente acquisizione indiscriminata di dati personali

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi infondati: ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il giudice del riesame valuta l'astratta sussistenza del reato e l'idoneità degli elementi a giustificare il sequestro probatorio, non richiedendo lo stesso livello di accertamento del sequestro preventivo; ha concluso che il decreto di sequestro conteneva una motivazione sufficiente circa l'esistenza del reato, la pertinenzialità degli oggetti (cellulare e altri dispositivi) e la finalità istruttoria (esame dei contenuti, considerata coerente con atti investigativi che evidenziavano contatti tramite messaggistica). La Corte ha inoltre escluso che il sequestro avesse finalità meramente esplorative, essendo basato su notizia di reato sufficientemente delineata e supportata da atti di indagine. Il terzo motivo è stato anch'esso ritenuto infondato: la giurisprudenza consente il sequestro di ampia mole di dati purché rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza, con selezione dei dati rilevanti da svolgersi dopo il vincolo e con restituzione tempestiva dei dati non pertinenti; il Tribunale del riesame aveva correttamente valutato tali aspetti. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.)

Norme richiamate

  • art. 125 c.p.p.

    Norma citata in relazione ai presupposti del riesame del sequestro probatorio; la Corte ha interpretato che il giudice del riesame valuta l'astratta sussistenza del reato e l'idoneità degli elementi a giustificare il sequestro

  • art. 253 c.p.p.

    Norma sul sequestro probatorio; la Corte ha richiesto motivazione sufficiente sulla finalità istruttoria e sulla pertinenzialità degli oggetti sequestrati

  • art. 352 c.p.p.

    Richiamato per delimitare il concetto di fumus nel quadro delle norme che disciplinano l'assicurazione delle fonti di prova

  • art. 355 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 352 per contestualizzare la valutazione del fumus in sede di sequestro probatorio

  • art. 15, comma 1 Cost.

    Invocato dal ricorrente come tutela della libertà personale/diritti costituzionali; la Corte ha bilanciato l'intervento penale con il diritto alla protezione della proprietà e altri diritti, ritenendo compatibile il sequestro quando motivato e proporzionato

  • art. 6 CEDU

    Richiamato in relazione al giusto processo; la Corte ha ritenuto che le garanzie procedurali non siano state violate purché siano rispettati i principi di proporzionalità e possibilità di rimedi

  • art. 42 Cost. e art. 1 Protocollo addizionale CEDU

    Richiamati per sottolineare la tutela della proprietà; la Corte ha affermato che il decreto deve motivare la finalità istruttoria per essere compatibile con tali garanzie

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali, applicata dalla Corte alla parte soccombente

  • artt. 81 cpv., 609-bis, comma 1, 609-ter, comma 2 c.p.

    Norme penali relative ai reati ascritti (reati commessi in danno di minori) che hanno formato l'oggetto della notizia di reato e del sequestro probatorio

Massime di principio

  • Il giudice del riesame del sequestro probatorio valuta il "fumus" in termini di idoneità degli elementi a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini, non come accertamento pieno di responsabilità penale
  • Il decreto di sequestro probatorio deve indicare motivazione idonea circa la finalità istruttoria e la pertinenzialità degli oggetti rispetto al reato; assenza di tale motivazione può determinare nullità
  • Il sequestro di dispositivi informatici/telefonici è legittimo se la notizia di reato è sufficientemente delineata e gli oggetti sono ritenuti utili all'accertamento, anche se l'estrazione dei dati richiede operazioni tecniche successive
  • La selezione dei dati rilevanti può avvenire dopo l'imposizione del vincolo reale; tuttavia vanno rispettati i principi di proporzionalità e adeguatezza e garantita la restituzione tempestiva dei dati non pertinenti
  • L'adozione di un sequestro a fini meramente esplorativi è illegittima; è invece legittimo un sequestro orientato all'approfondimento di una notizia di reato già delineata
  • In caso di contestata protrazione del vincolo o acquisizione indiscriminata di dati, l'interessato può chiedere la restituzione e utilizzare i rimedi impugnatori per tutelare diritti fondamentali

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