Cassazione Penale, Sentenza n. 45866/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che li ha confermati colpevoli per fatti ascritti in relazione agli artt. 56, 110 e 629 c.p., deducendo plurime censure: mancata e insufficiente motivazione sulla presunta alterazione della data/ora di una fotografia tratta da Whatsapp che avrebbe scagionato uno degli imputati; travisamento del riconoscimento fotografico (riconoscimento effettuato dal dichiarante solo al 90%); valutazione errata della frase minacciosa ritenuta idonea a integrare estorsione; errata attribuzione di concorso morale al figlio Aniello in quanto presente; e, soprattutto, mancata ricognizione della fattispecie alternativa di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), atteso che Raffaele De Lucia avrebbe agito a tutela di un credito del genero o di un interesse proprio di recupero di denaro prestato al presunto creditore.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati soltanto ratione iuris sulla qualificazione giuridica dei fatti, e inammissibili nel resto. Sono state respinte come generiche o infondate le censure relative alla foto Whatsapp, al grado di riconoscimento e alla valutazione della minaccia, nonché dichiarata inammissibile la questione relativa alla presenza di Raffaele con il figlio perché non dedotta in appello. Tuttavia la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo esame, richiedendo che il giudice di merito verifichi in particolare: 1) la natura e la tutelabilità giuridica della pretesa creditoria all'origine della vicenda; 2) se i De Lucia abbiano agito unicamente in interesse del presunto creditore (configurando esercizio arbitrario delle proprie ragioni ex art. 393 c.p.) o anche per un interesse proprio tale da integrare concorso in estorsione (art. 629 c.p.). La Cassazione ha inoltre richiamato la necessità di accertare eventuali mandati, la ragionevolezza della pretesa e le conseguenze sul diverso regime di procedibilità.
Norme richiamate
Fattispecie di estorsione contestata; la Corte territoriale aveva ritenuto sussistente il dolo di ottenere un profitto ingiusto mediante minaccia o violenza.
Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia; la Cassazione impone che il giudice di merito accerti se i ricorrenti perseguissero l'esercizio di un diritto per conto del creditore (dolo specifico della fattispecie) e se la pretesa fosse ragionevolmente tutelabile dall'ordinamento.
Richiamato per distinguere diverse fattispecie riferite alla violenza; la pronuncia confronta gli elementi materiali comuni e le differenze soggettive tra reati affini.
Riferimento al concorso di persone nel reato, utilizzato per inquadrare la partecipazione dei vari soggetti.
Norma sul concorso di persone nel reato, rilevante per valutare la responsabilità dei soggetti intervenuti insieme al presunto creditore.
art. 606 comma 3 e art. 609 comma 2 cod. proc. pen.
art. 606, c. 3; art. 609, c. 2
Principio processuale invocato per escludere che fatti non dedotti in appello possano essere introdotti in sede di legittimità; motivo per cui la presenza del figlio non è stata esaminata in Cassazione.
Massime di principio
- Per distinguere estorsione (art. 629 c.p.) da esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.) il punto centrale è l'elemento soggettivo: nel reato di esercizio arbitrario l'agente agisce nella convinzione, anche se infondata, di esercitare un diritto giuridicamente tutelabile; nell'estorsione l'agente persegue coscientemente un profitto ingiusto.
- È indispensabile accertare con precisione la natura del rapporto credito-debito (soggetti coinvolti, titolarità del credito, eventuale mandato) per valutare se la pretesa fosse suscettibile di tutela giudiziale e dunque se il terzo potesse ragionevolmente ritenersi titolato a intervenire.
- La presenza di un interesse proprio del terzo concorrente (compenso, recupero di un debito personale, vantaggio diretto) porta verso la configurazione di concorso in estorsione; l'assenza di tale interesse e l'azione esclusiva per conto del creditore può orientare verso art. 393 c.p.
- Movente e dolo specifico sono concetti distinti: il movente può aiutare a provare il dolo ma non lo sostituisce; per reati a dolo specifico conta il fine immediato perseguito dall'agente (l'esercizio del diritto per conto del titolare).
- Prove tecniche come metadata di messaggistica vanno valutate con attenzione: un'app può attestare la data di invio ma non necessariamente la data di scatto della foto; la valutazione della rilevanza probatoria spetta al giudice del merito e va adeguatamente motivata.
- Il riconoscimento fotografico espresso con percentuali (es. 90%) non è automaticamente decisivo: il giudice valuta l'attendibilità complessiva della testimonianza e il contesto probatorio.
- Le frasi minacciose devono essere valutate contestualmente all'intera vicenda (precedenti aggressioni, modalità, contesto) per stabilire se abbiano prodotto l'effetto costrittivo tipico dell'estorsione.
- In cassazione non sono ammissibili fatti o argomenti non dedotti in appello; questioni rimaste inesplorate in primo grado e non riproposte in appello non possono essere esaminate in sede di legittimità.
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