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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03950/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 4 aprile 2024 deducendo un unico motivo: la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., cioè la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha rilevato che il motivo si limitava a riproporre pedissequamente le doglianze già formulate in appello e già puntualmente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La deduzione della causa di non punibilità è stata ritenuta inammissibile perché proposta con motivi non specifici, consistenti nella mera ripetizione delle censure già esaminate e respinte in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico e deve confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già svolte in appello non è sufficiente.
  • La censura è aspecifica e solo apparente quando omette di assolvere la funzione tipica del motivo di impugnazione, cioè la critica argomentata della decisione di merito.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto non può limitarsi a reiterare argomenti già respinti dal giudice di appello, ma deve indicare specificamente gli errori della motivazione sul punto.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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