Cassazione Penale, Ordinanza n. 32704/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già ritenuto responsabile in primo e secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per guida in stato di ebbrezza e guida sotto l'effetto di stupefacenti, a seguito di un incidente stradale. La difesa ha dedotto, con due distinti gruppi di motivi, violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare, un difensore ha denunciato travisamento della prova con riguardo alle dichiarazioni di due testimoni, sostenendo che i giudici di merito avessero frainteso le deposizioni sulla presenza di uno di essi sul luogo del fatto. Lo stesso difensore ha poi censurato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Un secondo difensore ha contestato la validità, ai fini probatori, dell'accertamento ematico eseguito presso il nosocomio di Formia, da cui erano emersi un tasso alcolemico rilevante e la positività ai cannabinoidi, sostenendo che la Corte territoriale non avesse adeguatamente risposto alle critiche sulla metodologia dell'esame. Anche tale difensore ha riproposto la questione dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze sulla prova testimoniale si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità e, in ogni caso, non idonea a integrare un travisamento della prova tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio, specie in presenza di doppia conforme. Ha inoltre osservato che le contestazioni sulla metodologia dell'accertamento ematico erano meramente oppositive e non si confrontavano con la motivazione della sentenza, che aveva ritenuto non dimostrata l'inaffidabilità del risultato analitico. Infine, ha ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità del fatto, valorizzando il disvalore oggettivo della condotta e l'elevata esposizione a pericolo degli utenti della strada. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies
Norma richiamata per il reato di guida in stato di ebbrezza, confermato sulla base degli accertamenti ematici e del quadro fattuale ricostruito dai giudici di merito.
comma 1, 1-bis ed 1-quater
Norma richiamata per il reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, confermato in ragione della positività ai cannabinoidi accertata in sede sanitaria.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
È la base normativa delle censure difensive per violazione di legge e vizio di motivazione, ritenute però non decisive perché incentrate su una rivalutazione del merito e non su un reale travisamento della prova.
Richiamato solo per l'esame del testimone escusso d'ufficio; la Corte ha escluso che la lettura difensiva delle dichiarazioni potesse integrare travisamento decisivo.
La causa di non punibilità è stata esclusa per l'elevato disvalore oggettivo della condotta e per il significativo pericolo arrecato alla circolazione stradale.
Massime di principio
- Il travisamento della prova è deducibile in cassazione solo quando l'errore percettivo riguardi un elemento probatorio dotato di forza dimostrativa decisiva, tale da disarticolare l'intero ragionamento della sentenza; non è sufficiente prospettare una diversa lettura delle risultanze processuali.
- In presenza di doppia conforme, il sindacato di legittimità resta ulteriormente limitato e non può tradursi in una nuova valutazione del compendio probatorio o in una rivisitazione del merito.
- Le contestazioni sulla validità tecnica di un accertamento probatorio non sono ammissibili se si risolvono in mere affermazioni oppositive e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, specie quando quest'ultima abbia escluso l'esistenza di concreti elementi di inattendibilità.
- La particolare tenuità del fatto può essere legittimamente esclusa quando la condotta presenti un marcato disvalore oggettivo e abbia esposto a grave pericolo una pluralità di utenti della strada; in tali casi la motivazione è insindacabile in cassazione se logica e coerente con le risultanze istruttorie.
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