Sentenza n. 5865/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento del Questore di ammonimento per atti persecutori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’appellante contestava la sentenza del TAR e il provvedimento del Questore deducendo violazione e falsa applicazione di legge, travisamento dei fatti, carenza, erroneità e illogicità della motivazione. In particolare, lamentava la violazione delle garanzie partecipative e dell’obbligo di motivazione, sostenendo che la Questura, pur avendogli comunicato l’avvio del procedimento e consentito la presentazione di memorie e documenti, non avesse concretamente valutato la memoria depositata ai sensi dell’art. 10 l. 241/1990, limitandosi ad affermare che essa non conteneva circostanze utili. Deduceva inoltre che l’ammonimento fosse stato adottato senza una motivazione rigorosa e stringente, nonostante la natura anticipata e probabilistica della tutela, e che i fatti fossero inseriti in una situazione di conflittualità e reciproche provocazioni tra vicini, incompatibile con una condizione di soggezione unilaterale delle persone offese. Contestava anche la sussistenza e la rilevanza dei fatti addebitati e l’idoneità del quadro istruttorio a giustificare la misura.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto in parte inammissibile la censura generale relativa alle garanzie partecipative, perché in primo grado l’appellante non aveva dedotto né la mancata audizione né l’ostensione parziale degli atti, ma soltanto il difetto di motivazione sulla memoria presentata. Quanto a quest’ultimo profilo, il Collegio ha affermato che l’ammonimento del Questore ha natura preventiva e cautelare e si fonda su una prognosi ex ante; pertanto non richiede l’accertamento definitivo della responsabilità penale né la piena prova degli estremi del delitto di atti persecutori, essendo sufficiente un quadro indiziario attendibile, fondato anche su riscontri esterni. In tale contesto, la sintetica motivazione con cui l’Amministrazione ha disatteso le osservazioni dell’interessato è stata ritenuta sufficiente, poiché il procedimento di ammonimento non è destinato ad accertare con certezza la responsabilità per condotte persecutorie. Il Collegio ha inoltre rilevato l’oggettiva sussistenza dei fatti contestati e la presenza di dichiarazioni di terzi estranei, ritenendo immune da evidenti vizi la valutazione discrezionale dell’Amministrazione. La reciprocità dei comportamenti molesti non è stata considerata incompatibile, di per sé, né con la configurabilità degli atti persecutori né con l’adozione dell’ammonimento. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante e liquidate in complessivi 3.000 euro, oltre oneri di legge, in favore dei controinteressati.
Norme richiamate
La memoria partecipativa dell’interessato deve essere considerata dall’Amministrazione, ma, nel procedimento cautelare e preventivo di ammonimento, è sufficiente una motivazione sintetica quando le osservazioni non contestino i fatti storici, ma ne propongano soltanto un ridimensionamento o una diversa lettura.
Ai fini dell’ammonimento non è necessario accertare in via definitiva la sussistenza del delitto di atti persecutori né la responsabilità penale dell’ammonito; è sufficiente un quadro indiziario assistito da un adeguato grado di attendibilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche interessate dalla decisione.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati, quale ulteriore presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Il provvedimento di ammonimento del Questore per atti persecutori ha natura preventiva e cautelare e si fonda su una prognosi ex ante diretta a dissuadere da ulteriori condotte persecutorie e a prevenire la commissione di reati contro la persona.
- Ai fini dell’adozione dell’ammonimento non occorre la piena prova degli elementi costitutivi del delitto di atti persecutori né un accertamento definitivo della responsabilità penale dell’interessato; è sufficiente un quadro indiziario dotato di adeguato grado di attendibilità.
- Nel procedimento di ammonimento, caratterizzato da istruttoria sommaria e funzione preventiva, la motivazione con cui l’Amministrazione disattende le osservazioni dell’interessato può essere sintetica, purché consenta di comprendere le ragioni per cui il quadro indiziario è stato ritenuto prevalente e attendibile.
- La reciprocità delle condotte moleste o la riconducibilità dei fatti a una situazione di conflittualità tra vicini non esclude, di per sé, né la possibile configurabilità degli atti persecutori né la legittimità dell’ammonimento, quando sussistano fatti obiettivi e riscontri esterni idonei a sostenere la prognosi preventiva.
- In appello non possono essere introdotte per la prima volta censure relative a vizi o omissioni non dedotti nel giudizio di primo grado, salvo i limiti propri del giudizio di gravame.
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