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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14955/2025 del 15/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per evasione è rimasta ferma, non essendo stata superata la motivazione di merito della sentenza d'appello.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di evasione ex art. 385 c.p. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, l'insussistenza della responsabilità penale e il travisamento del fatto; con il secondo motivo ha contestato il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le censure generiche e non specifiche, perché non si confrontavano con la motivazione della Corte d'appello, la quale aveva svolto un apparato argomentativo puntuale e non illogico sia sulla responsabilità sia sulla pena.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice del reato di evasione, richiamata come titolo della condanna confermata in appello.

  • art. 616 c.p.p.

    Base implicita della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, le doglianze che si limitano a riproporre genericamente contestazioni sulla responsabilità o sul travisamento del fatto sono inammissibili se non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il motivo di ricorso è privo di specificità quando non replica alle argomentazioni del giudice di merito e non evidenzia vizi effettivi, logici o giuridici, della decisione impugnata.
  • Anche le censure sul trattamento sanzionatorio devono essere formulate in modo puntuale e correlato alla motivazione del giudice di merito; la mera genericità comporta inammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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