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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10679/2025 del 23/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del tribunale penale, dell'opposizione proposta contro il provvedimento che aveva negato la liquidazione del compenso richiesto dal difensore d'ufficio per l'attività prestata in favore di un imputato straniero. Il giudice di merito aveva ritenuto che non fosse stata dimostrata l'irreperibilità di fatto dell'assistito e che il difensore non avesse effettuato ricerche diligenti, in particolare presso il consolato del Paese di origine. La ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo: 1) violazione delle norme processuali sulla conoscenza del procedimento e sull'assenza dell'imputato, sostenendo che non esiste una presunzione di conoscenza della pendenza del processo e che il giudice avrebbe dovuto valutare in concreto la effettiva conoscenza; 2) motivazione solo apparente, perché il tribunale non aveva spiegato quali ulteriori ricerche dovessero essere compiute, né aveva considerato la documentazione prodotta; 3) violazione delle norme del testo unico sulle spese di giustizia, perché per il difensore d'ufficio di persona irreperibile non sarebbe richiesta la prova di aver infruttuosamente tentato il recupero del credito professionale, essendo sufficiente l'irreperibilità di fatto dell'assistito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati tutti e tre i motivi, affermando che la regola secondo cui il difensore d'ufficio, prima di ottenere il rimborso dall'erario, deve esperire inutilmente la procedura esecutiva per il recupero dell'onorario vale solo quando l'assistito sia concretamente reperibile. Se invece l'assistito è formalmente o di fatto irreperibile, il difensore che chieda la liquidazione ex art. 117 d.P.R. n. 115/2002 non ha l'onere di provare né la persistenza dell'irreperibilità né l'avvio di azioni esecutive per il recupero del credito. La Corte ha quindi cassato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale di Padova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 420-bis c.p.p.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di conoscenza del procedimento e di valutazione dell'assenza volontaria dell'imputato; il testo evidenzia che non possono presumersi, da soli, alcuni indici formali di conoscenza.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale utilizzata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per denunciare la motivazione solo apparente del provvedimento impugnato.

  • artt. 117 e 82 d.P.R. n. 115 del 2002

    La liquidazione degli onorari e delle spese del difensore d'ufficio a carico dell'Erario è subordinata, nel caso di assistito reperibile, all'inutile esperimento della procedura di recupero; non è invece richiesta quando l'assistito sia irreperibile di fatto o formalmente.

  • art. 116 d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato dalla Corte nel consolidare il principio del rimborso da parte dell'erario del compenso del difensore d'ufficio che abbia inutilmente tentato il recupero del credito.

  • artt. 159 e 160 c.p.p.

    Richiamati per distinguere la dichiarazione processuale di irreperibilità dalla condizione sostanziale e di fatto di irreperibilità.

  • art. 111 Cost.

    Invocato per il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in relazione al dovere di motivazione del giudice.

Massime di principio

  • Per la liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio a carico dell'erario, l'onere di esperire infruttuosamente le azioni di recupero del credito rileva solo se l'assistito è concretamente reperibile; se l'assistito è irreperibile di fatto o formalmente, il difensore non deve provare ulteriori tentativi esecutivi.
  • La nozione di irreperibilità rilevante ai fini dell'art. 117 d.P.R. n. 115/2002 è una situazione sostanziale e di fatto, autonoma rispetto alla dichiarazione processuale di irreperibilità, e va apprezzata in concreto in relazione alla possibilità effettiva di rintracciare il debitore.
  • Il giudice non può negare la liquidazione del compenso al difensore d'ufficio limitandosi a censurare la mancata esecuzione di ricerche inutilizzabili o non concretamente esigibili, ma deve verificare se le circostanze dedotte rendano oggettivamente impossibile il recupero del credito professionale.
  • Una motivazione che ometta di confrontarsi con le deduzioni e con la documentazione relativa all'irreperibilità di fatto dell'assistito non consente di respingere validamente la domanda di liquidazione dei compensi.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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