Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26445/2022 del 08/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (venditore)

La controversia

Una società aveva venduto nel 2007 un immobile a due acquirenti, prevedendo il pagamento differito di una quota del prezzo. Nel 2010 la venditrice aveva avviato esecuzione forzata per il residuo prezzo, invocando il contratto come titolo esecutivo. Gli acquirenti avevano proposto opposizione ex art. 615 c.p.c., deducendo la presenza di vizi costruttivi dell'immobile e chiedendo di compensare il credito risarcitorio derivante dai vizi con il prezzo ancora dovuto; avevano inoltre chiamato in causa l'impresa costruttrice. La Corte d'appello aveva ritenuto solo alcuni vizi tempestivamente denunciati, aveva dichiarato tardiva la denuncia di altri, aveva rideterminato il credito della venditrice tenendo conto di una parziale compensazione e aveva ritenuto inammissibile per difetto di specificità una parte dell'appello della venditrice. Nel ricorso per cassazione la società venditrice ha dedotto cinque motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo sulla natura non occulta di un vizio; 2) violazione dell'art. 1490 c.c. per avere la Corte attribuito al venditore la responsabilità per vizi di parti dell'immobile che, secondo la ricorrente, non sarebbero state ultimate al momento della vendita; 3) violazione degli artt. 2730 c.c. e 228 c.p.c. in tema di dichiarazioni rese in interrogatorio formale e pretesa prova del potere rappresentativo del costruttore; 4) violazione dell'art. 342 c.p.c. per l'asserita erronea declaratoria di inammissibilità del motivo di appello sul quantum del danno; 5) violazione dell'art. 1282 c.c. per avere la Corte d'appello riconosciuto gli interessi dalla domanda e non dalla scadenza dell'obbligazione o dal termine pattuito nel contratto.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibili il primo, il secondo e il quarto motivo; ha dichiarato assorbito il terzo motivo; ha accolto il quinto motivo, rilevando che la questione della decorrenza degli interessi non era stata impugnata dai debitori e che la Corte d'appello non poteva rideterminarla d'ufficio in assenza di impugnazione sul punto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente a tale capo e la causa è stata decisa nel merito, con condanna degli acquirenti al pagamento degli interessi al tasso e con la decorrenza indicati nel precetto, da calcolarsi sul credito residuo già determinato dal giudice di merito. Le spese di legittimità sono state compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    utilizzato come base dell'opposizione all'esecuzione proposta dai debitori esecutati contro il credito azionato dal venditore.

  • art. 1490 c.c.

    richiamato in tema di garanzia per vizi della cosa venduta; la censura sulla sua violazione è stata ritenuta inammissibile perché investiva un accertamento di fatto riservato al merito.

  • art. 2730 c.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione all'efficacia delle dichiarazioni rese in interrogatorio formale; il motivo è stato assorbito.

  • art. 228 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di dichiarazioni/confessioni rese in giudizio; il motivo è stato assorbito.

  • art. 342 c.p.c.

    la Corte ha confermato che un motivo di appello deve essere chiaro e specifico; in mancanza, è correttamente dichiarato inammissibile.

  • art. 1282 c.c.

    la decorrenza degli interessi non può essere rideterminata d'ufficio dal giudice d'appello in assenza di specifica impugnazione sul punto.

  • art. 8053/14

    richiamata come principio delle Sezioni Unite sull'omesso esame di un fatto decisivo, che deve essere specificamente indicato nei suoi elementi essenziali.

Massime di principio

  • La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo in cassazione è inammissibile se non indica in modo puntuale quale fatto storico sia stato omesso, quando sia stato allegato, quando provato e perché sia decisivo.
  • L'accertamento sulla occultabilità o meno di un vizio redibitorio è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio motivazionale tipizzato.
  • In tema di vendita, il venditore risponde dei vizi della cosa esistente al momento del trasferimento; la censura che contesti la ricostruzione temporale dell'opera o dell'ultimazione delle modifiche investe un apprezzamento di fatto.
  • Nel giudizio di appello il motivo di gravame deve essere formulato in modo chiaro e specifico, tale da consentire al giudice e alla controparte di comprendere esattamente la critica svolta; in difetto, l'inammissibilità è corretta.
  • Il giudice non può modificare d'ufficio un capo della decisione che non sia stato specificamente impugnato, come la decorrenza degli interessi quando sul punto vi sia stata acquiescenza della parte interessata.
  • Quando l'accoglimento del ricorso riguarda soltanto un capo autonomo e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere nel merito senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioniCompravendita immobiliare
RamiContrattiEsecuzioniProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.