Cassazione Penale, Sentenza n. 28219/2026 del 24/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (condannato)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli aveva rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R. 309/1990 e detenzione domiciliare proposte dal condannato. Il ricorso deduceva: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per motivazione assente, apparente o stereotipata, sostenendo che il Tribunale non aveva considerato la documentazione difensiva sull’attività lavorativa e sul volontariato, né aveva valorizzato che i reati erano remoti (commessi nel 2016 e 2018) rispetto al giudizio; (2) carenza del giudizio prognostico e della motivazione sul diniego della detenzione domiciliare; (3) totale carenza motivazionale sulla richiesta di affidamento terapeutico, per la quale era stato prodotto un programma SERT; (4) omesso esame di elementi decisivi e mancato esercizio dei poteri istruttori; (5) violazione di legge e vizio di motivazione sulla finalità rieducativa della pena. La difesa, inoltre, chiedeva la declaratoria di nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 125 c.p.p. e l’immediata liberazione del ricorrente ex art. 626 c.p.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. Ha affermato che, nel valutare l’affidamento in prova ordinario e quello terapeutico, il Tribunale deve considerare tutti gli elementi rilevanti per il giudizio prognostico, in particolare la condotta successiva al reato, l’attività lavorativa, il volontariato, la situazione personale e familiare, la eventuale tossicodipendenza/alcoldipendenza e l’idoneità del programma terapeutico, senza limitarsi a un generico richiamo alla vicinanza temporale dei fatti, alla precarietà lavorativa o all’assenza di reddito lecito. La motivazione del provvedimento impugnato è stata ritenuta insufficiente perché meramente assertiva e riferita in modo indistinto a una pluralità di richieste, impedendo il controllo di legittimità sulla valutazione compiuta. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. È stata invece respinta la richiesta di immediata scarcerazione, perché l’art. 626 c.p.p. non si applica ai procedimenti di sorveglianza, nei quali opera la disciplina esecutiva degli artt. 666 e 667 c.p.p. e la sospensione può essere disposta dal giudice che ha emesso il provvedimento. Disposto quindi annullamento con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli per nuovo giudizio su tutte le domande.
Norme richiamate
affidamento in prova al servizio sociale per finalità terapeutiche
presuppone, oltre ai limiti oggettivi di pena e ai requisiti procedurali, lo stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza certificato da struttura sanitaria pubblica e un programma terapeutico idoneo, da valutare insieme alla pericolosità del condannato e alla capacità del trattamento di favorire il reinserimento sociale.
richiamato dalla difesa per dedurre la nullità dell’ordinanza per carenza di motivazione; la Corte non accoglie questa specifica richiesta di nullità, ma annulla con rinvio per difetto motivazionale sostanziale.
non si applica ai procedimenti di sorveglianza; non consente la richiesta di immediata liberazione dopo l’annullamento della decisione del tribunale di sorveglianza.
nel procedimento di esecuzione/sorveglianza disciplina la decisione del giudice e la possibile sospensione del provvedimento da parte dello stesso giudice che lo ha emesso.
richiamato insieme all’art. 666 c.p.p. per ribadire l’immediata esecutività della decisione del tribunale di sorveglianza.
norma di raccordo che rende applicabili ai procedimenti di sorveglianza le regole del procedimento di esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio sull’affidamento in prova al servizio sociale il tribunale deve svolgere una valutazione prognostica concreta e individualizzata, basata non solo sulla gravità del reato e sui precedenti, ma soprattutto sulla condotta successiva del condannato, sulle sue condizioni attuali e su ogni elemento utile al reinserimento sociale.
- Non esiste una presunzione generale di affidabilità o inaffidabilità ai fini delle misure alternative: il giudice deve verificare in concreto se gli elementi positivi dimostrino che la misura sia proficua e idonea a contenere la residua pericolosità.
- La mancanza di confessione o di ammissione di colpevolezza non può, da sola, fondare un giudizio negativo sulla pericolosità o sul mancato ravvedimento, perché l’imputato/condannato non ha obbligo di verità e può scegliere il silenzio o la contestazione per ragioni varie.
- Per l’affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R. 309/1990 occorre una duplice verifica: l’esistenza attuale della tossicodipendenza o alcoldipendenza, certificata nei modi di legge, e l’idoneità del programma terapeutico, da valutarsi insieme alla pericolosità del soggetto e alla sua effettiva capacità di reinserimento.
- Il giudizio sanitario favorevole non vincola il giudice di sorveglianza, che deve comunque apprezzare in modo autonomo se il trattamento sia compatibile con le esigenze di prevenzione dei reati e con il reinserimento sociale.
- Una motivazione che si limiti a formule generiche o a riferimenti assertivi alla vicinanza temporale dei reati, all’assenza di reddito lecito o alla precarietà lavorativa non consente il controllo di legittimità e impone l’annullamento con rinvio.
- Nei procedimenti di sorveglianza l’istanza di immediata scarcerazione ex art. 626 c.p.p. non è lo strumento corretto, poiché la disciplina applicabile è quella esecutiva richiamata dall’art. 678 c.p.p.; la sospensione del provvedimento spetta al giudice che lo ha emesso secondo le regole dell’esecuzione.
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