Cassazione Penale, Ordinanza n. 04498/2026 del 03/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile, a titolo di concorso, del reato di rapina aggravata. Con il primo motivo si deduceva un vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, contestando la valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito e prospettando una diversa lettura del compendio probatorio. Con il secondo motivo si censurava il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e la mancata determinazione della pena al minimo edittale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché mirato a sollecitare una rivalutazione del merito, oltre che aspecifico e meramente reiterativo di censure già esaminate e disattese in appello con motivazione congrua e non illogica. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, ricordando che la graduazione della pena, il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee e la fissazione della pena base rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorretti da motivazione non arbitraria o illogica. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La decisione è resa con ordinanza in camera di consiglio sul ricorso per cassazione; il testo non sviluppa specifiche questioni sulla norma ma si colloca nel giudizio di legittimità disciplinato dal codice di rito.
Le attenuanti generiche vengono invocate dal ricorrente per ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole; la Corte ribadisce che il relativo apprezzamento è discrezionale e sindacabile solo per illogicità o arbitrio.
Il ricorrente contesta il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti; la Corte richiama il principio per cui il bilanciamento tra circostanze è valutazione di merito non censurabile se adeguatamente motivata.
La determinazione della pena base e la sua graduazione sono ricondotte alla discrezionalità del giudice di merito, che deve attenersi ai criteri legali e motivare in modo sufficiente.
I motivi che mirano a una diversa lettura delle risultanze probatorie o che ripropongono doglianze di merito sono ritenuti inammissibili in sede di legittimità.
A seguito della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Il fatto oggetto del giudizio è qualificato come rapina aggravata, contestata in concorso all'imputato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio: sono inammissibili le censure che si limitano a contrapporre una lettura alternativa dei fatti a quella accolta dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso è aspecifico quando riproduce doglianze già prospettate in appello senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione di rigetto resa dal giudice territoriale.
- La graduazione della pena, la determinazione della pena base e il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se la motivazione non è manifestamente illogica o arbitraria.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza non integra di per sé vizio di legittimità quando la decisione sia sorretta da motivazione sufficiente e coerente con i criteri legali di commisurazione della pena.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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