Cassazione Penale, Sentenza n. 40724/2025 del 18/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pella impugnava l'ordinanza del Tribunale di Milano che, in sede di riesame ex art. 309 c.p.p., aveva riqualificato la contestazione a capo B) in corruzione per esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e aveva sostituito gli arresti domiciliari con misure interdittive (divieto di contrattare con la P.A., interdizione dall'esercizio della professione di architetto e da attività d'impresa/uffici societari per un anno). L'accusa si fondava su rapporti professionali e pagamenti tra Pella (socio/manager di 3+S S.p.a.) e l'arch. Marinoni, presidente della Commissione per il Paesaggio, nonché su scambi di messaggi con l'assessore Tancredi e su annotazioni rinvenute nel PC di Marinoni ritenute riferibili a pagamenti (v. "Palizzi/Pisani"). Il ricorrente denunciava carenza di motivazione: i contratti professionali sarebbero leciti e documentati, il patrocinio comunale e i colloqui con investitori erano attività legittime e preliminari alla valutazione di PPP, i progetti non sempre sono giunti all'esame della Commissione o sono stati bocciati, e le annotazioni sul PC non dimostrerebbero flussi finanziari o pagamenti illecito. Pella contestava anche la sproporzione e la durata delle misure interdittive e la mancata congrua valutazione delle esigenze cautelari.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, per la fattispecie di corruzione, sia indispensabile un nesso sinallagmatico univoco tra utilità e esercizio della funzione pubblica; tale nesso non emergeva nel caso concreto. I rapporti professionali tra Pella e Marinoni, e la violazione dell'obbligo di astensione di quest'ultimo, non costituiscono di per sé prova di un accordo corruttivo: la mera convergenza di interessi o l'affidamento di incarichi professionali leciti non bastano a dimostrare che l'incarico sia stato conferito come prezzo per la messa a disposizione della funzione pubblica. Le chat e le modalità procedurali (fase preliminare dei PPP, patrocinio gratuito privo di oneri comunali, delibere adottate all'unanimità o con maggioranza) non hanno fornito indizi univoci di mercimonio della funzione; le annotazioni sul PC di Marinoni riferite a somme per "Palizzi/Pisani" sono state giudicate indizi deboli in assenza di riscontro di flussi finanziari o fatture inesistenti. Per tali ragioni è stato disposto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata quanto all'imputazione riferita al capo B) e, di conseguenza, sono venute meno le misure interdittive applicate a carico di Pella.
Norme richiamate
Norma sulla competenza del riesame: il Tribunale ha esercitato il riesame delle misure cautelari; la Cassazione ha valutato la correttezza della motivazione e degli indizi posti a base delle misure
Corruzione per esercizio della funzione: la Corte richiede un nesso sinallagmatico chiaro e univoco tra utilità e concreto esercizio della funzione pubblica; in assenza di tali elementi la fattispecie non è integrata
Articolazioni della imputazione originaria (concorso e corruzione propria per atti contrari): originariamente contestati, poi riqualificati dal Tribunale; la Corte richiama la necessità di provare il rapporto causale tra utilità e atto
art. 274, co.1, lett. c) cod. proc. pen.
Presupposti per le misure cautelari interdittive (pericolo di recidiva o di inquinamento delle prove): la valutazione delle esigenze cautelari deve fondarsi su indizi gravi, concreti e univoci; la mera attività professionale non è indice sufficiente
d.lgs. 31 marzo 2023, n.36 (Codice degli appalti)
art. 175, co.2: "il ricorso al partenariato pubblico-privato deve essere preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità..."
La Corte segnala che le attività preliminari di ricerca di finanziamenti e la fase di valutazione di PPP sono disciplinate e non costituiscono, di per sé, indice di violazione delle norme di selezione del partner o di illegittimità penale
Abuso d'ufficio (menzionato): la depenalizzazione/abolizione di talune fattispecie limita la tutela penale per conflitti d'interesse; la Corte osserva che, anche prima, era necessario dimostrare dolo e specifico vantaggio privato esclusivo
Corte Cost. n.95 del 7/5/2025 (depositata 3/7/2025)
Riferimento giurisprudenziale che legittima l'assetto normativo dopo l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio e conferma che le difficoltà di repressione non ne compromettono la costituzionalità
Massime di principio
- Per integrare la corruzione è necessario provare un nesso sinallagmatico diretto e univoco tra promessa/dazione di utilità e l'esercizio concreto della funzione pubblica; semplici profitti o incarichi professionali leciti non bastano.
- La sussistenza di conflitto di interessi e la mancata astensione del pubblico ufficiale sono indizi rilevanti ma non determinanti: servono elementi ulteriori che colleghino la condotta al mercimonio della funzione (quid pro quo).
- La riqualificazione di condotte come "corruzione per esercizio della funzione" richiede prova che il pubblico ufficiale abbia poteri effettivi e concreti di condizionamento; il voto isolato in un organo collegiale non garantisce automaticamente l'utilità promessa.
- Annotazioni contabili o messaggi sul dispositivo informatico del presunto corrotto sono indizi deboli se non supportati da riscontri finanziari (flussi bancari, fatture fittizie, pagamenti documentati).
- Attività preliminari relative a partenariati pubblico-privati, sponsorizzazioni o colloqui con potenziali investitori non costituiscono di per sé violazione penale se svolte nella fase di valutazione di fattibilità prevista dalla normativa sugli appalti.
- Le misure interdittive devono poggiare su gravi indizi di colpevolezza e su concrete esigenze cautelari; la mera continuazione dell'attività professionale non giustifica di per sé il pericolo di recidiva o la misura interdittiva estrema.
- Dopo la depenalizzazione/abolizione di alcune fattispecie (es. talune forme di abuso d'ufficio) il sistema penale richiede maggior rigore probatorio per trasformare situazioni di conflitto di interessi in reato: laddove manchino prove sul mercimonio della funzione, il rimedio è di natura amministrativa o disciplinare più che penale.
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