Cassazione Penale, Ordinanza n. 26957/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato dal Tribunale di Rimini per un episodio di truffa consumato il 24 giugno 2015 e con sentenza confermata dalla Corte d'appello di Bologna, ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore. I motivi dedotti erano tre: 1) violazione di legge in relazione alla prescrizione, assumendo che la Corte territoriale non avesse rilevato l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per l'utilizzo, ai fini della responsabilità, di una nota di Poste Italiane del 26 agosto 2015, ritenuta inutilizzabile perché non erano stati escussi in dibattimento gli autori della nota; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la difesa non aveva considerato la sospensione del termine di prescrizione per 5 mesi e 2 giorni intervenuta in primo grado, con conseguente maturazione della prescrizione al 26 novembre 2025, dunque dopo la decisione di appello. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura sull'inutilizzabilità della nota non risultava dedotta in appello e, in ogni caso, non era stata documentata un'opposizione dell'imputato all'acquisizione dibattimentale del documento. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico e che la sentenza impugnata non presentava vizi riconducibili all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La violazione di legge può essere dedotta in cassazione, ma nel caso concreto il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato e il secondo comunque inammissibile per mancata deduzione in appello.
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il ricorrente ha invocato il vizio di violazione di legge e motivazione per l'assunta inutilizzabilità della prova documentale.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica dell'esistenza di un apparato argomentativo logico, non potendo la Corte sostituirsi al giudice di merito nella valutazione del fatto.
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
La motivazione della sentenza impugnata non presentava vizi rilevanti secondo la nozione di motivazione censurabile in cassazione.
Una censura non dedotta come motivo di appello è inammissibile in cassazione, salvo che il ricorrente contesti specificamente l'incompletezza o non correttezza del riepilogo dei motivi contenuto nella sentenza impugnata.
Invocato ai fini della prescrizione del reato.
Invocato ai fini del computo e degli effetti della sospensione/interruzione della prescrizione.
Norma incriminatrice del reato di truffa per il quale era stata affermata la responsabilità dell'imputato.
Richiamato dalla difesa per sostenere l'inutilizzabilità della nota documentale di Poste Italiane.
Richiamato implicitamente come causa di particolare tenuità del fatto, il cui mancato riconoscimento è stato contestato dal ricorrente.
Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074
Le Sezioni Unite sono richiamate per affermare che il controllo della Cassazione sulla motivazione è circoscritto alla verifica dell'esistenza di un logico apparato argomentativo.
Massime di principio
- In sede di legittimità, la doglianza sulla prescrizione è infondata se il ricorrente non considera correttamente sospensioni del termine maturate nel corso del giudizio di merito, poiché tali sospensioni incidono sul momento di estinzione del reato.
- Una censura proposta per la prima volta in cassazione è inammissibile quando non sia stata previamente dedotta in appello, salvo che il ricorrente contesti specificamente l'esattezza del riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata.
- Il controllo di cassazione sulla motivazione non consente una nuova valutazione del fatto, ma solo la verifica dell'esistenza di una motivazione logicamente apprezzabile e non apparente.
- La mancata applicazione della causa di particolare tenuità del fatto è censurabile solo se la motivazione della sentenza presenti un vizio effettivo nei limiti del controllo di legittimità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso impedisce alla Corte di rilevare d'ufficio, in quel giudizio, eventuali cause estintive del reato sopravvenute o comunque non deducibili, con conseguente passaggio in giudicato della decisione impugnata.
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