Cassazione Civile, Ordinanza n. 34901/2025 del 30/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Un soggetto ha proposto opposizione al precetto intimatogli sulla base di una sentenza di condanna che costituiva titolo esecutivo, sostenendo che tale sentenza fosse inesistente perché emessa da un giudice onorario che, al momento del deposito, aveva già cessato le funzioni. Il tribunale ha rigettato l'opposizione e la corte d'appello ha confermato, ritenendo che il vizio denunciato attenesse non all'inesistenza ma, al più, alla nullità della sentenza, con conseguente necessità di farlo valere con impugnazione. Nel ricorso per cassazione il soccombente ha dedotto violazione degli artt. 132, 158, 161, 474 e 615 c.p.c., sostenendo: (i) che la sentenza resa da giudice ormai non più appartenente all'ordine giudiziario fosse inesistente, o comunque nulla per vizio di costituzione del giudice; (ii) che la censura fosse deducibile in sede di opposizione all'esecuzione perché il titolo sarebbe giuridicamente inesistente; (iii) che andasse rimessa la questione alle Sezioni Unite per il contrasto giurisprudenziale invocato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, nel caso di sentenza deliberata da magistrato che aveva trattenuto la causa in decisione quando era ancora in servizio ma che è stata depositata dopo la cessazione dalle funzioni, il vizio attiene alla costituzione del giudice e si traduce in nullità della sentenza, non in inesistenza. Tale nullità soggiace alla regola di conversione dei vizi della sentenza in motivi di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., e non può essere fatta valere per la prima volta con opposizione ex art. 615 c.p.c. contro il precetto fondato sulla sentenza stessa. La Corte ha inoltre escluso la necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite, ritenendo il contrasto giurisprudenziale ormai superato. Spese compensate integralmente per la presenza di precedenti di segno contrario; disposto inoltre l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma la cui violazione è stata dedotta dal ricorrente; la Corte non ne svolge una specifica interpretazione autonoma, ma la riconduce al tema della validità formale della sentenza e del vizio di costituzione del giudice
i vizi della costituzione del giudice integrano nullità della sentenza, non inesistenza, e sono soggetti alla disciplina generale di conversione in motivi di impugnazione
il comma 1 opera la conversione dei motivi di nullità della sentenza in motivi di gravame; il comma 2 è norma eccezionale e riguarda solo la mancanza di sottoscrizione, ipotesi che consente una reazione diversa rispetto al regime ordinario
richiamato perché il titolo esecutivo era una sentenza di condanna posta a base del precetto
l'opposizione all'esecuzione non è il mezzo per far valere un vizio di formazione della sentenza che integri soltanto nullità e non inesistenza giuridica del titolo
la rimessione al primo giudice è eccezionale e non si applica ai vizi qui considerati, che devono essere fatti valere nei gradi di impugnazione
utilizzato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
richiamato solo per escludere la pertinenza del tema dell'omesso esame di fatti decisivi
la disciplina della "doppia conforme" non ostava al ricorso, poiché la censura era di diritto e non di fatto
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Massime di principio
- La sentenza emessa da un giudice che abbia trattenuto la causa in decisione quando era ancora legittimamente investito della funzione, ma che poi cessi dal servizio prima del deposito, non è inesistente: il vizio riguarda la costituzione del giudice e integra una nullità della sentenza.
- I vizi di nullità della sentenza, salvo l'eccezione espressa della mancanza di sottoscrizione, si fanno valere con i mezzi di impugnazione ordinari e si convertono in motivi di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c.
- L'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare vizi di formazione del titolo giudiziale quando questi determinino soltanto nullità della sentenza e non la sua inesistenza giuridica.
- La rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c. è rimedio eccezionale e non si estende a tutte le ipotesi di nullità derivanti dalla costituzione del giudice; in tali casi il vizio va dedotto nel giudizio di impugnazione.
- La presenza di precedenti giurisprudenziali contrastanti ma diacronicamente superati non impone necessariamente la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
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